Quali sono le regole per la divisione delle spese condominiali per il riscaldamento: cosa prevede la normativa in vigore e ulteriori chiarimenti da sentenze
Come si dividono le spese per il riscaldamento condominiale? La divisione delle spese di riscaldamento e i criteri da applicare per la loro suddivisione tra i condòmini, suscitano spesso discussioni. Eppure la normativa in merito è chiara. Vediamo cosa prevede nel dettaglio.
Il restante 50% degli importi, cioè quelli involontari, si può dividere in base ai millesimi, ai metri quadri o i metri cubi utili, o in base alle potenze installate.
Le percentuali dei consumi volontari e involontari, previste dalla norma UNI 10200, devono essere decise in un’assemblea straordinaria e tramite votazione, sempre nel rispetto dei limiti stabiliti dalla legge.
Per deliberare occorre la maggioranza, vale a dire il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti in assemblea, che rappresenti almeno i 333 millesimi del valore complessivo dell’edificio.
Il riscaldamento centralizzato genera anche dei costi fissi, che comprendono le spese per la manutenzione della caldaia, la sua pulizia, i costi richiesti dalla ditta chiamata per gestire l’impianto e le dispersioni termiche.
Queste spese vengono ripartite tra tutti i condòmini secondo i millesimi di proprietà di ognuno.
Chi si è distaccato dall’impianto centralizzato non partecipa alle spese di gestione ordinaria, ma contribuisce alle spese straordinarie.
La Corte di Cassazione è intervenuta sulla questione della divisione delle spese condominiali per il riscaldamento specificando che, se un condominio è dotato di contabilizzatori di calore in tutti gli appartamenti, le spese devono essere divise in base al consumo effettivo registrato da ogni unità immobiliare.
Del resto, è diventata obbligatoria l’installazione di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore nei condomini con impianto di riscaldamento centralizzato e il singolo condomino non può rifiutarsi, come ribadito anche da una sentenza del Tribunale di Roma.
In presenza di contabilizzatori, non si possono, quindi, dividere le spese di riscaldamento esclusivamente in base ai millesimi di proprietà.
Solo in assenza di contabilizzatori, come stabilito dal Codice Civile, le spese di riscaldamento devono essere ripartite in base ai millesimi di proprietà.
Ciò significa che ogni proprietario (o inquilino) paga in proporzione al valore della sua unità immobiliare rispetto all’intero edificio condominiale.