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Come vanno divise le spese di riscaldamento nei condomini? La normativa, ma anche casi particolari e sentenze

di Marianna Quatraro pubblicato il
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Quali sono le regole per la divisione delle spese condominiali per il riscaldamento: cosa prevede la normativa in vigore e ulteriori chiarimenti da sentenze

Come si dividono le spese per il riscaldamento condominiale? La divisione delle spese di riscaldamento e i criteri da applicare per la loro suddivisione tra i condòmini, suscitano spesso discussioni. Eppure la normativa in merito è chiara. Vediamo cosa prevede nel dettaglio.

  • Cosa prevede la normativa sulla divisione delle spese di riscaldamento condominiale 
  • La sentenza della Cassazione sulla divisione delle spese di riscaldamento in presenza di contabilizzatori
  • Cosa succede quando non ci sono i contabilizzatori

Cosa prevede la normativa sulla divisione delle spese di riscaldamento condominiale 

Secondo la normativa vigente, le spese per il consumo di calore per il riscaldamento, il raffreddamento e l’uso domestico di acqua calda si devono sempre ripartire tra i condomini attribuendo una quota di almeno il 50% ai prelievi volontari, cioè alla quantità effettiva consumata da ogni condomino.

Il restante 50% degli importi, cioè quelli involontari, si può dividere in base ai millesimi, ai metri quadri o i metri cubi utili, o in base alle potenze installate.

Le percentuali dei consumi volontari e involontari, previste dalla norma UNI 10200, devono essere decise in un’assemblea straordinaria e tramite votazione, sempre nel rispetto dei limiti stabiliti dalla legge.

Per deliberare occorre la maggioranza, vale a dire il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti in assemblea, che rappresenti almeno i 333 millesimi del valore complessivo dell’edificio.

Il riscaldamento centralizzato genera anche dei costi fissi, che comprendono le spese per la manutenzione della caldaia, la sua pulizia, i costi richiesti dalla ditta chiamata per gestire l’impianto e le dispersioni termiche.

Queste spese vengono ripartite tra tutti i condòmini secondo i millesimi di proprietà di ognuno.

Chi si è distaccato dall’impianto centralizzato non partecipa alle spese di gestione ordinaria, ma contribuisce alle spese straordinarie.

La sentenza della Cassazione sulla divisione delle spese di riscaldamento in presenza di contabilizzatori

La Corte di Cassazione è intervenuta sulla questione della divisione delle spese condominiali per il riscaldamento specificando che, se un condominio è dotato di contabilizzatori di calore in tutti gli appartamenti, le spese devono essere divise in base al consumo effettivo registrato da ogni unità immobiliare. 

Del resto, è diventata obbligatoria l’installazione di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore nei condomini con impianto di riscaldamento centralizzato e il singolo condomino non può rifiutarsi, come ribadito anche da una sentenza del Tribunale di Roma.

In presenza di contabilizzatori, non si possono, quindi, dividere le spese di riscaldamento esclusivamente in base ai millesimi di proprietà. 

Cosa succede quando non ci sono i contabilizzatori

Solo in assenza di contabilizzatori, come stabilito dal Codice Civile, le spese di riscaldamento devono essere ripartite in base ai millesimi di proprietà. 

Ciò significa che ogni proprietario (o inquilino) paga in proporzione al valore della sua unità immobiliare rispetto all’intero edificio condominiale.

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