Negli ultimi anni, il tema dello sciopero generale senza preavviso ha assunto particolare rilievo nel contesto lavorativo italiano, soprattutto in relazione a eventi di impatto internazionale e questioni di interesse collettivo.
L’escalation della crisi a Gaza e l’intervento militare contro la Flotilla impegnata in missioni umanitarie hanno spinto i principali sindacati italiani a proclamare mobilitazioni in difesa dei valori costituzionali e della sicurezza dei lavoratori italiani coinvolti.
Le ragioni dello sciopero generale senza preavviso: Flotilla, Gaza e i valori costituzionali
L’indizione di mobilitazioni improvvise da parte di alcune sigle sindacali ha origini legate a gravi eventi internazionali. La situazione umanitaria nella Striscia di Gaza e l’assalto alla Global Sumud Flotilla da parte dell’esercito israeliano hanno rappresentato, secondo i promotori dello sciopero, una minaccia ai principi costituzionali italiani e ai valori universali di solidarietà e pace. Diversi sindacati, fra cui CGIL, USB e Si Cobas, hanno denunciato la gravità delle aggressioni contro navi civili con cittadini italiani a bordo e richiamato all’ordine costituzionale che, all’articolo 11, ripudia la guerra e sostiene la cooperazione tra i popoli. La difesa dei lavoratori impegnati direttamente o indirettamente nelle missioni umanitarie è stata posta al centro della protesta.
- Il coinvolgimento dei lavoratori italiani nelle missioni umanitarie internazionali e il rischio per la loro salute e sicurezza.
- L’impatto delle restrizioni e degli atti ostili sulle missioni umanitarie e sulla possibilità di garantire aiuti alle popolazioni civili in aree di conflitto.
- La necessità di sollecitare il Governo italiano a intervenire per garantire la tutela dei propri cittadini e il rispetto dell’ordine costituzionale, come richiesto espressamente dalla CGIL in diversi comunicati.
- La volontà di opporsi alle forniture militari e al commercio con stati coinvolti in operazioni di guerra, richiedendo il blocco delle cooperative economiche e il boicottaggio di scambi commerciali ritenuti incompatibili con i principi della Costituzione.
Queste ragioni sono state interpretate come eccezionali dagli organizzatori, al punto da giustificare l’indizione di uno sciopero senza preavviso, anche nell’ottica di esercitare pressione internazionale e nazionale per il ripristino del diritto umanitario e la difesa della sicurezza di volontari e operatori sul campo. La protesta, quindi, va oltre il semplice interesse di categoria e si inserisce in un quadro più ampio di impegno civile e sociale, elemento che ha determinato la richiesta di deroga alle normali procedure di preavviso previste dalla legge.
Le norme sul preavviso: cosa prevede la legge 146/1990 e quando è possibile derogare
Il diritto di sciopero nel settore dei servizi pubblici essenziali è disciplinato dalla legge 146/1990, la quale stabilisce regole rigorose per garantire l’equilibrio tra la libertà sindacale e la tutela dei diritti fondamentali degli utenti dei servizi stessi. Una delle disposizioni cardine consiste nell’obbligo di comunicare lo sciopero con un preavviso minimo di dieci giorni ai datori di lavoro e alle autorità competenti. Tale previsione mira a consentire l’organizzazione dei servizi minimi indispensabili e a evitare disagi eccessivi per la collettività.
- L’articolo 2 comma 7 della legge prevede tuttavia deroghe nei casi di “astensione dal lavoro in difesa dell’ordine costituzionale o di protesta per gravi eventi lesivi dell’incolumità e della sicurezza dei lavoratori”.
- Le interpretazioni di queste deroghe non sono univoche: i sindacati sostengono che episodi quali l’assalto alle navi umanitarie o le situazioni di pericolo estremo per i lavoratori rientrino tra i casi che giustificano la deroga.
- La Commissione di Garanzia sul diritto di sciopero, tuttavia, ha spesso ritenuto che tali condizioni non fossero integrabili con gli eventi recenti, sottolineando la necessità di rispettare le regole generali anche in presenza di forti motivazioni di protesta.
È importante ricordare che le deroghe alla comunicazione preventiva rappresentano, nella logica della legge, una misura di eccezionalità e sono soggette a rigorosi controlli da parte delle istituzioni preposte. In casi di abusi, possono essere adottati provvedimenti sanzionatori.
Conseguenze per lavoratori e sindacati: rischi giuridici, precettazione e sanzioni
La scelta di promuovere uno sciopero senza preavviso comporta una serie di rischi sia per le organizzazioni sindacali sia per i singoli lavoratori. Dal punto di vista giuridico, la violazione delle prescrizioni della legge 146/1990 può condurre a dichiarazioni di illegittimità dell’azione di sciopero, con conseguenze concrete e immediate.
- I sindacati promotori possono essere sanzionati con multe che variano in base alla dimensione dell’organizzazione e alla gravità della violazione, fino a 50.000 euro, raddoppiabili a 100.000 euro in presenza di aggravanti.
- La commissione preposta effettua un monitoraggio continuo, richiedendo informazioni ai prefetti e alle autorità locali per valutare il rispetto delle norme.
- In caso di sciopero non annunciato regolarmente, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti può disporre la precettazione, termine che indica l’ordine di ripresa immediata del lavoro, soprattutto nei settori essenziali come trasporti, sanità e sicurezza pubblica.
- I lavoratori che ignorassero l’ordine di precettazione rischiano sanzioni disciplinari e, in casi estremi, la sospensione della retribuzione o altre misure disciplinari.
- I precedenti recenti, come lo sciopero generale del novembre 2024, hanno prodotto sanzioni economiche sia per le confederazioni principali sia per le sigle autonome coinvolte, come documentato dalle decisioni della Commissione di Garanzia.
Appare quindi evidente come la mancata conformità alle regole di preavviso rappresenti un elemento di forte rischio per il movimento sindacale e per i lavoratori stessi, con ripercussioni economiche, reputazionali e, in caso di precettazione, giuridiche.
Settori coinvolti e modalità dello sciopero: trasporti, sanità, pubblico e privato
L’annuncio dell’astensione improvvisa dal lavoro ha coinvolto numerosi settori, sia nell’ambito pubblico sia in quello privato. Il comparto dei trasporti, da sempre fortemente sensibile a dinamiche di sciopero, risulta particolarmente colpito con disagi che si riversano su migliaia di cittadini e viaggiatori. Seguono la sanità e i comparti amministrativi pubblici, senza trascurare le attività produttive private maggiormente legate alle filiere logistiche e agli scambi internazionali.
Settore |
Modalità e orari |
Ferrovie (FS, Trenord, Trenitalia) |
Astensione dalle 21:00 del 2 ottobre 2025 alle 20:59 del 3 ottobre; servizi minimi garantiti dalle 6:00 alle 9:00 e dalle 18:00 alle 21:00 |
Trasporto pubblico locale |
Variabile in base alle città e ai sindacati proclamanti; garantite alcune fasce orarie |
Settore sanità |
Turni differenziati; garantiti i servizi essenziali come da regolamentazioni di settore |
Vigili del fuoco |
Sciopero di 4 ore per il personale turnista (9:00-13:00), intera giornata per le figure amministrative |
Settore privato |
Aderenza spontanea o legata alle sigle coinvolte; possibile fermo produttivo laddove aderenti |
Oltre ai trasporti ferroviari, anche aeroporti, trasporto merci, igiene ambientale, giustizia e sanità privata sono inclusi nelle agitazioni nel periodo considerato. Nei servizi essenziali, la normativa garantisce comunque la continuità delle prestazioni minime, riducendo l’impatto sulle fasce orarie più sensibili per gli utenti.
Reazioni delle istituzioni: Commissione di Garanzia e Governo
Di fronte alla proclamazione di scioperi senza preavviso, le principali istituzioni pubbliche hanno adottato posizioni rigorose e hanno ribadito la necessità di rispettare le norme vigenti. La Commissione di Garanzia è intervenuta pubblicamente per ricordare che l’esercizio del diritto di sciopero in settori pubblici deve avvenire sempre nel rispetto della legge 146/1990 e che le deroghe rappresentano eccezioni che richiedono comprovati motivi di urgenza.
In particolare:
- La Commissione ha dichiarato che, nei casi esaminati, non sono stati ravvisati gli estremi per la deroga al preavviso, avvertendo le organizzazioni che azioni disallineate alla legge sarebbero da considerarsi illegittime.
- Il Governo, tramite il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ha ribadito la volontà di salvaguardare l’interesse collettivo e la tutela dei cittadini, indicando la possibilità di ricorrere alla precettazione per riportare la regolarità e garantire i servizi essenziali.
- Le autorità di settore, come i Prefetti e le Capitanerie, hanno ricevuto richieste di approfondimenti e monitoraggi puntuali in vista di eventuali provvedimenti sanzionatori o di ordine pubblico.
- Il dibattito pubblico e istituzionale resta acceso sul bilanciamento tra diritto di sciopero, esigenze dei lavoratori e tutela dei servizi erogati alla comunità.
La situazione attuale mette in luce la centralità del tema nella gestione delle relazioni industriali e la necessità di trovare soluzioni condivise che, pur garantendo la libertà sindacale, assicurino la regolarità delle prestazioni essenziali e la tenuta del sistema democratico.