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Se inserisco dati falsi in una domanda per un concorso pubblico cosa rischio?

di Marcello Tansini pubblicato il
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Quali sono i rischi che si corrono quando si inseriscono dati e informazioni false nella domanda di partecipazione ad un concorso pubblico e i diversi casi previsti dalla normativa

La compilazione di una domanda per partecipare a selezioni nella Pubblica Amministrazione richiede un alto livello di attenzione e precisione. L’inserimento di informazioni non veritiere rappresenta una condotta che può avere conseguenze di diversa gravità, dalle sanzioni disciplinari all’esclusione fino a responsabilità di natura penale. I rischi di fornire dati falsi in curriculum o domanda di concorso non sono solo personali, ma incidono anche sull’integrità delle procedure selettive e sulla fiducia dei cittadini nelle istituzioni pubbliche. 

Quando le dichiarazioni errate nella domanda configurano reato o illecito

Non tutte le inesattezze presenti in una domanda producono le stesse conseguenze: la natura dell’errore, il suo peso nel percorso selettivo e l’intenzionalità sono elementi centrali nell’individuazione di una possibile responsabilità. Se l’inserimento di un dato errato avviene senza malizia e non ha effetti pratici sulla valutazione della candidatura, come piccoli refusi o informazioni di scarso rilievo, l’ordinamento italiano può qualificare la circostanza come "falso innocuo", senza alcuna rilevanza penale. A livello penale, infatti, i reati di falso, tra cui rientra il rischio dei dati falsi domanda di concorso, sono generalmente puniti solo quando vi è dolo, ossia consapevolezza e volontà di ingannare la pubblica amministrazione o trarre un vantaggio illecito.

Al contrario, la dichiarazione dolosamente falsa, specie riguardo requisiti obbligatori come titoli di studio, esperienze lavorative, precedenti penali o condizioni fisiche, può integrare fattispecie di reato previste dal codice penale come il falso ideologico e conduzione fraudolenta della procedura. Anche la presentazione di certificazioni non autentiche, attestati alterati o titoli di studio non realmente posseduti espone a indagini e procede con una valutazione degli effetti causati dalla dichiarazione falsa sulla regolarità della selezione.

Parallelamente agli effetti penali, la falsità, anche accertata solo in via amministrativa, può comportare l’immediata esclusione dalla selezione, la decadenza dall’assunzione o il licenziamento sempre previa valutazione della proporzionalità della sanzione rispetto alla gravità della condotta secondo il Consiglio di Stato. 

Tuttavia, la decadenza o il licenziamento sono possibili solo se la non veridicità della dichiarazione ha fatto venir meno un requisito indispensabile per la partecipazione o la permanenza nel pubblico impiego.

Reati penali legati alla falsità nei concorsi: articoli del Codice Penale e le tipologie di falso

I rischi dei dati falsi in una domanda di concorso sono regolati dal codice penale che individua diverse fattispecie di reati, come la falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico, che punisce chi rende false dichiarazioni ad un pubblico ufficiale, e la falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sull'identità o su qualità personali proprie o di altri. Entrambi prevedono pene detentive e, in casi più gravi, anche misure cautelari quali l’interdizione dai pubblici uffici. Dunque, all'inserimento di dati falsi in una domanda per la partecipazione ad un concorso pubblico possono configurarsi:

  • Falsità ideologica: riguarda affermazioni non vere rese dal soggetto ma inserite in un atto redatto da un pubblico ufficiale o destinate a formare la base di un atto pubblico.
  • Falsità materiale: si configura quando vi è alterazione o formazione di documenti contraffatti (diplomi, certificati, attestati).
  • Uso di atti falsi e truffa aggravata: la presentazione di documenti contraffatti o attestazioni mendaci può integrare il reato di truffa aggravata nei confronti della pubblica amministrazione, specie se la falsità ha comportato l’indebita percezione di emolumenti o posizioni non spettanti.
Il sistema normativo fa poi una chiara distinzione fra condotta dolosa e colposa nella compilazione della documentazione concorsuale. Il dolo si realizza quando l’individuo agisce con piena consapevolezza e volontà di dichiarare il falso, perseguendo un vantaggio proprio o altrui. In presenza di dolo, la responsabilità penale è netta e conduce alle sanzioni previste dagli articoli citati del Codice Penale. La colpa, invece, riguarda comportamenti imprudenti, negligenti o determinati da semplice leggerezza, privi di volontà fraudolenta: in questi casi non si ravvisa reato.

Particolare rilievo assume il cosiddetto "falso innocuo". Secondo la giurisprudenza, questo si verifica quando la dichiarazione erronea non produce alcun effetto sulla selezione, non lede l’interesse pubblico protetto dalla norma e non incide sull’esito del concorso. Ad esempio, un errore che non modifica il punteggio né la posizione nella graduatoria può essere considerato penalmente irrilevante. 

Conseguenze amministrative e disciplinari: esclusione, decadenza e segnalazione

Le responsabilità amministrative derivanti dall’inserimento di dati falsi in una domanda di partecipazione ad un concorso pubblico sono regolate da precise disposizioni che mirano a tutelare l’integrità delle procedure.

Nei casi in cui la falsa dichiarazione riguarda requisiti come titoli di studio, abilitazioni o esperienze specifiche, l’amministrazione è tenuta a escludere il candidato in qualunque momento emergano irregolarità. Se l’assunzione è già avvenuta, l’interessato rischia la decadenza dal rapporto di lavoro, se l’infrazione ha influito sulla sua ammissione.

  • Esclusione: può avvenire prima della selezione o anche dopo, durante i controlli successivi, se si riscontra la mancanza effettiva dei requisiti o la mendacità delle dichiarazioni.
  • Decadenza dall’incarico: si verifica automaticamente nei casi previsti dalle norme.
  • L’amministrazione ha l’obbligo di segnalare i fatti all’autorità giudiziaria (Procura della Repubblica) per le valutazioni di competenza in merito al reato di falso in atto pubblico.