In occasione dell’Epifania, uno dei temi più ricorrenti sia tra lavoratori che datori riguarda la corretta retribuzione del 6 gennaio secondo i diversi contratti collettivi e la normativa nazionale. La disciplina relativa ai giorni festivi, in particolare per la Epifania, trova fondamento in fonti legislative consolidate. La Legge n. 260/1949 e i Contratti Collettivi Nazionali del Lavoro (CCNL) di settore definiscono chiaramente diritti, doveri e condizioni per chi presta servizio durante questa festività. Tuttavia, le modalità di calcolo del compenso variano sensibilmente in base al tipo di contratto e alle mansioni. Comprendere i regolamenti e le soluzioni possibili consente di tutelare i propri diritti e di pianificare in modo consapevole la propria presenza lavorativa in occasione delle festività.
Festività del 6 gennaio: cosa prevede la legge e la lista aggiornata delle festività retribuite
Il 6 gennaio è riconosciuto come festività nazionale e quindi ricompreso tra i giorni regolamentati dalla legge ai fini del riposo e della retribuzione. La legge n. 260/1949 individua le festività che in Italia devono essere retribuite, tra cui:
- tutte le domeniche;
- 1° gennaio (Capodanno);
- 6 gennaio (Epifania);
- 25 aprile (Liberazione);
- 1° maggio (Festa dei Lavoratori);
- 2 giugno (Festa della Repubblica);
- 15 agosto (Assunzione della B.V. Maria);
- 1° novembre (Ognissanti);
- 8 dicembre (Immacolata Concezione);
- 25 dicembre (Natale);
- 26 dicembre (Santo Stefano);
- giorno del Santo Patrono locale.
A queste, si sono aggiunte festività di matrice religiosa e civile (tra cui dal 2026 il 4 ottobre, San Francesco d'Assisi), e alcune
ex festività abolite dalle riforme degli anni Settanta che oggi danno diritto a permessi retribuiti compensativi. Il quadro è reso più articolato dall’applicazione dei diversi CCNL, che possono introdurre specificità e tutele aggiuntive, ma sempre nel rispetto della normativa di base. Questo significa che, a prescindere dal settore di appartenenza, la
giornata dell’Epifania è sempre retribuita, salvo differenti previsioni contrattuali per i casi particolari.
Come funziona il pagamento dell’Epifania nella busta paga: regole generali, maggiorazioni e assenza dal lavoro
La modalità di calcolo della retribuzione per il 6 gennaio dipende da due aspetti principali:
- se il lavoratore presta servizio durante la festività;
- il tipo di retribuzione (mensilizzata o oraria).
In linea generale:
- Se non si lavora nel giorno festivo ma sussiste una normale retribuzione fissa mensile, non spetta alcun compenso aggiuntivo, poiché lo stipendio del mese copre già la festività.
- Se invece si lavora il 6 gennaio, sono previsti compensi aggiuntivi (maggiorazioni) sulla retribuzione ordinaria. L’entità della maggiorazione dipende dal CCNL. È buona norma che la maggiorazione per lavoro in giorno festivo sia almeno del 30% e, per il lavoro domestico, arrivi al 60% della paga oraria.
- Per i lavoratori retribuiti a ore, anche in caso di assenza, la legge e i contratti collettivi prevedono una quota calcolata come 1/6 dell'orario settimanale, applicata alla paga oraria normale.
In caso di assenza per ferie, permessi, riduzione orario o sospensione non imputabile al lavoratore, generalmente la festività viene ugualmente retribuita, salvo assenze prolungate superiori a due settimane.
Un aspetto importante riguarda le festività che coincidono con la domenica o con il giorno di riposo: in questi casi il compenso può essere una quota aggiuntiva (ad esempio, 1/26 dello stipendio mensile) o il riposo compensativo, in base alle regole del CCNL applicato.
Infine, il CCNL può prevedere, in alternativa alla maggiorazione, la facoltà per il lavoratore di scegliere tra il pagamento del supplemento economico o il recupero del riposo in altro giorno. Tutte le voci (compensi, maggiorazioni, permessi) devono risultare in busta paga in modo trasparente e tracciabile.
Epifania e lavoro nei diversi CCNL: focus su dipendenti privati, colf e badanti, settori bancari e assicurativi
La disciplina della retribuzione nei festivi presenta specificità in base al comparto di riferimento:
- nel settore privato, valgono le regole generali delle festività;
- per colf e badanti, il CCNL domestico fissa criteri distinti per paga oraria, mensilizzata e lavoratori conviventi;
- nei settori bancari, creditizi e assicurativi, i CCNL prevedono regole interne sia per le festività riconosciute che per quelle "soppresse" gestite tramite permessi retribuiti.
Ciascuna categoria presenta esempi pratici di calcolo e gestione delle festività lavorate, non lavorate e dei casi particolari, come la coincidenza con i giorni di riposo o con periodi di assenza retribuita.
Dipendenti del settore privato: calcolo del compenso e casi pratici
Per chi opera nel privato, la festività Epifania è sempre retribuita, anche se non si lavora. Il CCNL di riferimento specifica:
- Se il lavoratore è mensilizzato, la retribuzione della giornata festiva è compresa nello stipendio, senza ulteriori somme, salvo lavoro effettivo.
- Se il lavoratore svolge servizio in questa data, spetta la maggiorazione oraria stabilita dal CCNL (generalmente tra il 30% e il 100%).
- Per gli orari si applica il calcolo di 1/6 dell’orario settimanale come quota aggiuntiva. Ad esempio, con 36 ore settimanali, la quota per la festività è pari a 6 ore di paga.
- Nel caso di festività coincidente con la domenica, si riconosce un ulteriore rateo dello stipendio mensile (1/26).
Esempio pratico: un dipendente a tempo pieno lavora 40 ore settimanali, paga mensile 1.800 euro. Se il 6 gennaio presta servizio per 8 ore con una maggiorazione del 30%, le ore lavorate maturano un supplemento pari a: (1.800 / 173) x 8 x 0,30 ˜ 25 euro di maggiorazione oltre allo stipendio ordinario.
Colf e badanti: calcoli, esempi pratici e casi particolari su paga oraria, mensilizzata e conviventi
Nell’ambito del lavoro domestico, il CCNL lavoro domestico stabilisce regole puntuali che variano in base alla modalità retributiva del collaboratore:
- Paga oraria: il giorno di Epifania è retribuito anche se non si lavora, in misura di 1/6 dell’orario settimanale. Esempio: 18 ore settimanali danno diritto a 3 ore retribuite (18/6).
- Lavoratori mensilizzati: la festività è già compresa in busta paga. In caso di lavoro effettivo, è dovuta la maggiorazione del 60% sulla ordinaria per le ore effettuate.
- Conviventi: stessa disciplina della mensilizzazione; le giornate festive sono incluse nel mensile, ma se la festività cade di domenica spetta una quota aggiuntiva (1/26 della retribuzione più il vitto/alloggio, se previsto).
Esempio: una badante convivente con paga di €1137,86 mensili e indennità giornaliera vitto/alloggio €6,60, se il 6 gennaio cade di domenica, matura un compenso aggiuntivo: 1137,86/26 + 6,60 =
50,37 €. Chi effettua lavoro durante la festività, con paga di 10 €/ora per 5 ore, riceve: (10x5) + (10x0,6x5) = 50 + 30 =
80 €.
Se la festività coincide con il riposo settimanale sono possibili:
- pagamento aggiuntivo 1/26 dello stipendio;
- concordare un giorno di riposo compensativo.
In ferie, la festività non viene sottratta, ma resta retribuita a parte.
Settore bancario e assicurativo: regole specifiche per ABI, ANIA, BCC e Appalto assicurativo
Per dipendenti di banche, assicurazioni e credito cooperativo, le regole sono fissate da ciascun CCNL:
- ABI/ADER: riconoscono permessi retribuiti per ex festività abolite e stabiliscono il trattamento delle festività nazionali. Nel 2026, per gli operatori di Roma, la festa dei santi Pietro e Paolo è festiva e retribuita.
- ANIA e Appalto assicurativo: le ex festività (come il 6 gennaio) danno diritto a giorni di permesso o pagamenti aggiuntivi se lavorate; se la festività cade di domenica, spesso sono previsti recuperi o permessi extra.
- BCC: prevede ferie e permessi aggiuntivi in base all’anzianità che assorbono il trattamento delle festività non godute, con liquidazione se non fruiti.
Le norme contrattuali attribuiscono particolare attenzione a: gestione delle ex festività, modalità di recupero o pagamento, e trasparenza delle voci in busta paga.
Quando è obbligatorio lavorare durante l’Epifania? Diritti, accordi e giurisprudenza Cassazione
La regola di base in Italia è il diritto al riposo nei giorni festivi, come stabilito dalla legge n. 260/1949: nessun lavoratore può essere obbligato unilateralmente al lavoro durante l’Epifania. L’eccezione riguarda:
- personale di settori dove il servizio è necessario (sanità, trasporti, turni continui),
- lavoratori che abbiano formalmente accettato, in sede di accordo individuale o collettivo, la turnazione comprensiva delle festività.
La
Corte di Cassazione (ordinanza n. 21864/2025) ha chiarito che il diritto al riposo festivo è disponibile: può essere oggetto di rinuncia
solo attraverso intese esplicite (individuali o sindacali), non in via automatica. Nei settori con turni ininterrotti, il lavoratore che sottoscrive turni su 7 giorni è consapevole di poter essere chiamato a lavorare anche nei festivi. Rimane, comunque, il diritto alle maggiorazioni o ai riposi compensativi previsti.