La circolare 9/E del 21 ottobre 2026 chiarisce come il Fisco valuta piani, concordato minore ed esdebitazione. Cosa cambia per chi ha troppi debiti.
Chi si trova schiacciato da debiti che non riesce più a pagare ha una nuova bussola. Con la circolare n. 9/E del 21 ottobre 2026, l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la versione definitiva della Parte II dei chiarimenti sul Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, dedicata a sovraindebitamento ed esdebitazione.
Il documento non crea una nuova procedura. Fa però una cosa molto concreta: spiega agli uffici fiscali come comportarsi quando l’Erario è tra i creditori, e questo rende più prevedibile l’esito di una domanda di composizione della crisi da sovraindebitamento.
Il sovraindebitamento è la situazione di squilibrio tra i debiti e le risorse disponibili per pagarli. Il sovraindebitamento riguarda consumatori, professionisti, piccoli imprenditori, imprenditori agricoli, start up innovative e in generale tutti i debitori che non possono essere sottoposti alla liquidazione giudiziale.
Le procedure a disposizione sono quattro:
1. I piani di ristrutturazione possono durare più di cinque o sette anni
Uno dei chiarimenti più utili per i consumatori riguarda la durata del piano. L’Agenzia prende atto che i piani possono andare oltre i tradizionali riferimenti di cinque o sette anni. Una durata più lunga non blocca di per sé l’omologazione, ma deve essere motivata e dimostrare di essere più conveniente per i creditori rispetto alla liquidazione controllata.
Gli uffici non si limiteranno quindi a confrontare quanto viene pagato con l’importo originario del debito. Guarderanno anche quando il credito viene soddisfatto: un pagamento più rapido, ottenuto magari vendendo un bene, può essere preferibile a una lunga rateazione.
2. Nessuna domanda “in bianco”
Il Correttivo ter (D.Lgs. 136/2024) ha escluso per il sovraindebitato la possibilità di usare la domanda prenotativa prevista dall’articolo 44 del Codice. Per la ristrutturazione del consumatore e per il concordato minore, quindi, non si può depositare un ricorso “in bianco” per guadagnare tempo e completare la documentazione in seguito. Chi vuole accedere deve presentare una domanda completa e documentata.
3. L’attestatore è facoltativo
La nomina dell’attestatore è facoltativa nelle procedure di sovraindebitamento. L’assenza dell’attestazione non rende da sola inammissibile la domanda, e gli uffici non possono usarla come motivo autonomo di contestazione. Restano però decisivi la completezza della documentazione, l’attendibilità dei dati e la concreta attuabilità del piano. Nei casi complessi, sul piano patrimoniale, fiscale o finanziario, l’attestazione di un professionista può comunque rafforzare la domanda.
4. L’OCC accede alle banche dati e dialoga con il Fisco
Il Correttivo ter ha colmato una lacuna: gli OCC possono accedere ai dati dell’Anagrafe tributaria, dei sistemi di informazione creditizia, delle centrali dei rischi e delle altre banche dati pubbliche, nel rispetto della normativa sulla privacy. Questo permette di ricostruire con più precisione la posizione patrimoniale, reddituale e debitoria della persona.
C’è anche una tempistica da ricordare. Entro sette giorni dall’incarico l’OCC comunica l’avvio dell’attività agli enti competenti, che entro quindici giorni devono indicare il debito tributario accertato e gli eventuali accertamenti pendenti. Il rapporto con l’ufficio fiscale diventa più ordinato e meno soggetto a sorprese.
5. Gli interessi continuano a maturare sui crediti privilegiati
Un punto tecnico ma importante. Quando il piano prevede la moratoria biennale per i crediti erariali assistiti da privilegio, pegno o ipoteca, il pagamento viene rinviato ma gli interessi legali continuano a maturare. Vanno quindi calcolati e inseriti nel piano, anche se il versamento è posticipato. Un piano che li ignora rischia di essere contestato.
6. Concordato minore: il Fisco può dissentire, ma non ha un diritto di veto
Per il concordato minore l’Agenzia delle Entrate ribadisce che l’Erario partecipa al voto secondo le regole della procedura. Se dissente, il tribunale può comunque omologare il concordato quando ricorrono le condizioni del cram down fiscale e contributivo. In sintesi, il Fisco può opporsi al taglio dei debiti, ma non può bloccare tutto con un veto assoluto.
Resta fermo un principio: l’Erario non può ricevere un trattamento peggiore rispetto alla liquidazione controllata. Il cram down, inoltre, non cancella le regole sostanziali sul trattamento dei crediti e sull’ordine delle prelazioni. La circolare recepisce anche la giurisprudenza della Cassazione, secondo cui la definizione dei debiti tributari nel concordato minore segue una disciplina autonoma e non richiede la transazione fiscale prevista dall’articolo 88 del Codice.
Attenzione ai comportamenti scorretti: le fonti di settore sottolineano che nei casi di abuso dello strumento o di atti diretti a frodare il Fisco la domanda può essere dichiarata inammissibile e il cram down escluso. La circolare chiarisce inoltre che l’imprenditore cancellato dal Registro imprese non può accedere al concordato minore, nemmeno se individuale e con proposta liquidatoria.
7. Debiti fiscali alti non significano automaticamente colpa grave
È forse il chiarimento che interessa di più a chi ha accumulato molte imposte non pagate. Per accedere alle procedure e all’esdebitazione serve l’assenza di colpa grave, malafede o frode. Sul tema la giurisprudenza di merito si divide: per un primo indirizzo, il sistematico omesso pagamento dei tributi è già colpa grave; per un secondo, l’esdebitazione è possibile anche con debiti erariali prevalenti, se non ci sono frode o dolo e l’inadempimento è coerente con un’incapienza strutturale.
L’Agenzia esclude ogni automatismo. La colpa grave non può essere desunta dalla sola prevalenza del debito tributario né dal protrarsi dell’inadempimento. Il giudizio riguarda la condotta complessiva del debitore e le ragioni dell’insolvenza, come una crisi oggettiva o crediti non incassati. Anche la semplice sproporzione tra debiti e capacità economica non è, da sola, una causa ostativa.
L’esdebitazione è il beneficio che libera il debitore dai debiti residui. La circolare precisa che produce l’inesigibilità dei crediti rimasti insoddisfatti, non la loro estinzione in senso assoluto. In concreto, i creditori non possono più avviare o proseguire azioni esecutive e cautelari contro la persona esdebitata per la parte non pagata.
Ecco i punti chiave:
Per leggere correttamente la circolare serve una precisazione: è un documento di prassi, indirizzato agli uffici. Non modifica la legge e non introduce nuove agevolazioni. Il titolo “più facile” va inteso così: oggi chi presenta domanda sa in anticipo con quali criteri il Fisco valuterà il suo piano. Il vantaggio è la prevedibilità.
In pratica cambia questo:
Per chi ha troppi debiti si apre una strada più chiara, ma ogni caso resta diverso. Prima di agire conviene affidarsi a un OCC, a un avvocato o a un commercialista esperto di crisi da sovraindebitamento, che possa valutare la procedura più adatta.
Il Dott. Giovanni Matano è un esperto di fiscalità pratica e consulente fiscale con oltre 15 anni di esperienza nel settore. Laureato in Economia e Commercio presso l'Università Bocconi di Milano, ha dedicato la sua carriera a supportare piccole e medie imprese nella pianificazione fiscale e nell'ottimizzazione delle agevolazioni fiscali. La sua competenza si estende anche ...