Lasciare una casa in affitto con danni apre nuovi scenari legali: dalla ripartizione delle spese tra inquilino e proprietario, agli obblighi di pagamento del canone durante i lavori.
Una nuova sentenza ha introdotto una stangata per gli inquilini: se l'immobile viene lasciato con danni, spetta all'inquilino dimostrare la propria innocenza riguardo a cause e responsabilità del deterioramento. Le ultime interpretazioni normative e pronunce giurisprudenziali hanno infatti reso più stringente il regime delle responsabilità, invertendo l'onere della prova rispetto al passato, a tutto vantaggio del locatore. Non si tratta solo di dover pagare il costo delle riparazioni ma anche, nei casi più complessi, di rispondere delle mensilità di affitto per il periodo in cui l'immobile resta inagibile a causa dei lavori di ripristino, con conseguenze economiche di grande rilievo per chi lascia la casa danneggiata.
L'attuale scenario, influenzato sia dall'art. 1590 e 1609 del Codice Civile sia dalla più recente giurisprudenza, impone una maggiore attenzione nella gestione e nella documentazione dello stato dell'immobile in fase di rilascio. Liquidare la questione rimettendosi al deposito cauzionale non sarà più sufficiente: oggi, il verificarsi di danni o anomalie diventa un terreno di scontro dove l'inquilino dovrà produrre prove concrete a discolpa, rischiando in caso contrario sia il mancato rimborso della cauzione sia l'obbligo di ulteriori pagamenti a copertura di canone e lavori.
Il Codice Civile fornisce il quadro normativo di base, distinguendo tra manutenzione ordinaria e straordinaria. L'articolo 1609 c.c. stabilisce che le piccole riparazioni necessarie a mantenere la cosa in buono stato, se dovute all'uso quotidiano e non attribuibili a vetustà o caso fortuito, sono a carico del conduttore; dunque, l'inquilino deve farsi carico delle piccole riparazioni dovute alla normale fruizione dell'appartamento:
È importante ricordare che i contratti di locazione possono specificare accordi diversi, ad esempio inserendo la tinteggiatura obbligatoria al termine o l'obbligo di riconsegna pulita: ogni clausola aggiuntiva fa testo, ove non sia in contrasto con la legge. La prassi più recente vede i locatori chiedere preventivamente la verifica dei lavori più pesanti, specie in caso di recesso o anomalie evidenti al termine del rapporto.
Le ultime pronunce della giurisprudenza hanno modificato sensibilmente l'onere della prova nei casi di danni alla casa lasciata in affitto: è oggi l'inquilino a dover provare di non essere responsabile dei danni rilevati al termine del rapporto. I tribunali, richiamando l'art. 1590 c.c., si esprimono sempre più spesso in questi termini: L'immobile deve essere restituito nello stato originario, altrimenti il conduttore risponde dei deterioramenti non dovuti a uso ordinario:
Alcuni esempi di difese accettate dai giudici: fotografie con data al momento della consegna iniziale e finale, referti tecnici che attribuiscono la causa a vizi strutturali, registri condominiali che documentano cause esterne, dichiarazioni firmate da terzi (ad esempio precedenti inquilini o vicini che attestino la presenza del difetto). La situazione è dunque cambiata in modo rilevante rispetto al passato quando, spesso, il locatore doveva dimostrare il dolo dell'inquilino: ora su quest'ultimo gravano precisi obblighi documentali e di collaborazione per evitare contestazioni al rilascio dell'immobile.
Non esiste più il vuoto locativo gratuito per l'inquilino uscente in caso di danni che rendano l'immobile inutilizzabile: la giurisprudenza attuale prevede che, se la casa necessita di riparazioni dovute a danni imputabili all'inquilino e resta sfitta durante i lavori, il conduttore debba continuare a pagare il canone di affitto fino al ripristino. Come chiarito da numerose sentenze, l'obbligo di versare il canone permane finché l'immobile non sia tornato nello stato locabile, a meno che il danno sia attribuibile a caso fortuito, forza maggiore, o sia dovuto esclusivamente all'inadempimento del locatore:
Se l'inquilino non provvede a saldare le spese dei danni e degli interventi di riparazione di sua competenza, il locatore può adottare diverse strategie giuridiche:
La giurisprudenza in materia stabilisce che il conduttore non può sottrarsi agli obblighi previsti dal contratto asserendo ignoranza o buona fede, se i danni risultano oggettivi e non attribuibili a circostanze esterne: il semplice abbandono dell'immobile non esonera dagli obblighi contrattuali se la riconsegna avviene in condizioni diverse rispetto a quelle iniziali (cfr. Cass. civ. sez. III, varie sentenze richiamate nelle fonti legislative e giurisprudenziali di settore).