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Se un pacco viene consegnato in ritardo o perso da Poste Italiane o altro vettore spetta risarcimento per nuova sentenza Cassazione

di Chiara Compagnucci pubblicato il
L'importante sentenza della Cassazione

In caso di mancata consegna di un prodotto e di ritardi, per i contratti stipulati al di fuori dei locali commerciali, il consumatore dispone di un periodo di recesso.

Quali misure adottare di fronte a un ritardo o addirittura a uno smarrimento nella consegna di un prodotto? Questa situazione si verifica nel contesto dell'online retailing, ma una importante sentenza della Cassazione che ha coinvolto Poste Italiane fissa un importante punto fermo.

L'impiego di un corriere espresso o di altri servizi di spedizione pacchi consente oggi di essere aggiornati sui transiti dei pacchi o pallet spediti, garantendo una spedizione tranquilla e monitorata. Il servizio di notifica traccia il pacco utilizzando il numero di tracciamento generato al momento della creazione dell'etichetta, seguendone il percorso fino alla consegna finale.

A volte, pur avendo un quadro apparentemente regolare, il pacco potrebbe non essere consegnato. Se ci si accorge della mancata consegna tramite il tracciamento online o tramite un avviso lasciato nella cassetta delle lettere, l'incidente risulta fastidioso.

In alcuni casi, potrebbe persino verificarsi la situazione in cui il pacco risulta consegnato online, pur non essendo effettivamente arrivato a destinazione. Ecco cosa sapere sulla base delle ultime novità, anche a livello giuridico:

  • Cosa fare se il pacco in consegna non arriva
  • L'importante sentenza della Cassazione

Cosa fare se il pacco in consegna non arriva

In caso di mancata consegna di un prodotto e di ritardi, per i contratti stipulati al di fuori dei locali commerciali, il consumatore dispone di un periodo di recesso di 14 giorni non a partire dalla data dell'ordine ma dal momento in cui acquisisce il possesso fisico dell'articolo, come delineato dall'art. 52 del Codice del Consumo. Ad esempio, se un articolo natalizio giunge nel periodo pasquale, il consumatore ha la facoltà, fino al 18 aprile, di comunicare al venditore l'intenzione di recedere dall'accordo.

L'articolo 61 stabilisce che, salvo accordi differenti, il venditore deve effettuare la consegna senza ritardi ingiustificati e non oltre 30 giorni dalla conclusione del contratto. In caso di mancata consegna entro questo termine, il consumatore dovrebbe sollecitare il venditore a rispettare un termine aggiuntivo congruo.

Se il termine aggiuntivo scade senza avvenuta consegna, il consumatore ha il diritto di rescindere l'accordo e, ove applicabile, richiedere un risarcimento. Non è richiesto al consumatore di concedere questo termine aggiuntivo qualora la puntualità della consegna sia stata definita essenziale al momento della stipula del contratto o se il consumatore ha specificato una data precisa per la consegna.

In queste circostanze, il consumatore ha il diritto di terminare immediatamente il contratto per inadempimento e, in situazioni estreme, può anche avanzare una richiesta di risarcimento. In tale contesto, il venditore è obbligato a restituire tutte le somme pagate dal consumatore senza ingiustificati ritardi.

L'importante sentenza della Cassazione

La pronuncia 8060 del 2024 della Corte di Cassazione ha segnato una svolta nella regolamentazione dei rapporti contrattuali nel settore delle spedizioni, in particolare quelle gestite da Poste Italiane. Questo verdetto ha modificato l'approccio al risarcimento del danno derivante da ritardi nella consegna, estendendo le responsabilità del gestore oltre il semplice rimborso delle spese di spedizione.

Storicamente la normativa applicabile al servizio postale limitava il risarcimento al solo costo del servizio, escludendo ogni altro tipo di danno. La Corte ha identificato e scartato diverse eccezioni previste che esentavano il gestore da ulteriori responsabilità, ritenendole non conformi alle norme vigenti.

La decisione si appoggia sull'articolo 1223 del Codice civile, che stabilisce che il risarcimento per inadempimento o ritardo deve coprire sia la perdita effettiva subita dal creditore sia il mancato guadagno, a patto che questi siano la conseguenza immediata e diretta del mancato servizio. Il Codice civile precisa che, in caso di ritardo, la prestazione è comunque dovuta, oltre al risarcimento del danno, che non può essere limitato al solo costo della spedizione.

L'intervento della Corte di Cassazione è stato necessario a causa delle esenzioni previste dalla regolamentazione interna di Poste Italiane e da altre normative, come la Carta di qualità del servizio pubblico postale, che riconoscevano al servizio delle eccezioni particolari, limitando così la responsabilità del gestore nei casi di eventi straordinari o imprevedibili.

Secondo la Corte, Poste Italiane è tenuta a risarcire i danni causati da ritardi o mancate consegne, indipendentemente dalla prevedibilità dell'evento, a meno che non sia esente da responsabilità. Questa sentenza rappresenta un rafforzamento dei diritti dei consumatori e un allineamento delle pratiche di risarcimento con i principi generali di equità e giustizia contrattuale.

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