Negli ultimi anni sono nate alcune soluzioni che offrono un'alternativa trasparente e controllata alla compravendita privata.
In Italia, il fenomeno del secondary ticketing, la rivendita di biglietti per eventi da parte di soggetti non autorizzati, ha assunto proporzioni tali da richiedere interventi normativi. Dopo il caso mediatico Coldplay nel 2016, il legislatore ha dato una stretta alle modalità con cui è possibile acquistare e soprattutto rivendere titoli di accesso a concerti, spettacoli e manifestazioni sportive. Ma cosa succede se un cittadino, per un imprevisto, non può più andare a un concerto e vuole cedere il suo biglietto? È ancora legale farlo? La risposta è sì, vediamo come:
Ma il principio cardine che va tenuto presente è che il divieto non colpisce il privato cittadino che, in modo del tutto occasionale, decide di cedere il biglietto a un altro privato senza scopo di lucro. In altre parole, la legge non punisce il passaggio di biglietti tra persone fisiche, se avviene senza profitto, con spirito di necessità e a un prezzo non superiore al valore nominale.
Il legislatore distingue tra il bagarinaggio digitale come attività organizzata e ripetuta e la rivendita casuale e non commerciale, che resta lecita. Ed è proprio su questa soglia che si gioca la legittimità o meno di una transazione: la legge tutela la buona fede del cittadino che, per motivi personali, vuole recuperare la spesa sostenuta e non fare impresa con i biglietti.
Negli ultimi anni sono nate alcune soluzioni che offrono un'alternativa trasparente e controllata alla compravendita privata. Tra queste fanSALE, legata al circuito TicketOne, e Ticketoo, marketplace nato per facilitare lo scambio tra utenti privati nel rispetto delle regole.
Questi sistemi consentono di rivendere il biglietto a un altro privato al solo prezzo nominale, aggiungendo una commissione di servizio fissa e trasparente, e garantendo l'autenticità del titolo. Funzionano in modo semplice: l'utente inserisce il codice del biglietto e la piattaforma lo riconosce. L'acquirente riceve un biglietto valido e verificato mentre il venditore ottiene il rimborso entro pochi giorni.
Grazie a questi strumenti, la compravendita di biglietti tra privati è tornata a essere possibile senza rischi, in un quadro di piena legalità e con la tutela dei diritti di entrambe le parti. Ma attenzione: l'utilizzo di altri canali, come i marketplace generalisti o i social network, se non gestito correttamente, può esporre a sanzioni.
L'apparato sanzionatorio ha subito un ulteriore inasprimento. Se in passato l'Agcom poteva già comminare multe, oggi può anche chiedere l'oscuramento dei siti web coinvolti nel secondary ticketing, se non viene pagata la sanzione in tempi utili e non vi è più possibilità di contestarla.
Il provvedimento estende la portata del controllo anche alle reti di comunicazione elettronica, stabilendo che l'uso di strumenti digitali per sollecitare pubblicamente la rivendita potrebbe ricadere nella fattispecie vietata se il contesto e le modalità appaiono sistematici o lucrativi.