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Tasse sull'oro, quando si paga il 26% non sulla plusvalenza ma sull'intero valore in caso di vendita

di Marcello Tansini pubblicato il
Obblighi dichiarativi e adempimenti fisc

La tassazione dell’oro può riservare insidie: dall’inquadramento normativo alle diverse regole su plusvalenza e intero valore, passando per casi di eredità, obblighi fiscali e strategie per tutelare i risparmiatori.

L’evoluzione della normativa fiscale relativa agli investimenti in oro ha portato a una maggiore attenzione sulla trasparenza e sulla disciplina delle operazioni. Il panorama attuale prevede una serie di regole che toccano diversi aspetti della detenzione e del trasferimento di oro fisico. Le modifiche più recenti hanno introdotto una distinzione significativa nel trattamento fiscale delle cessioni, soprattutto nei casi in cui non sia possibile dimostrare il costo di acquisto.

Questo cambiamento è particolarmente rilevante nel 2024-2025, quando la pressione sulle evidenze documentali è aumentata, obbligando i soggetti a conservare documenti anche dopo molti anni dall’investimento. L’obiettivo delle autorità è intensificare i controlli e limitare pratiche elusive, sottoponendo i detentori a una tassazione specifica se privi di prove certe sull’originario valore di acquisto.

Cosa si intende per oro da investimento: definizioni legali e differenze con i gioielli

La definizione di oro da investimento è disciplinata dalla legge n.7/2000. Essa distingue chiaramente tra oro destinato a rendimenti finanziari e oro con funzione ornamentale o industriale. Rientrano nella categoria degli investimenti in oro, acquistabile quindi in diversi modi:

  • Lingotti e placchette di puro metallo giallo, peso superiore a 1 grammo e purezza almeno pari a 995 millesimi
  • Monete coniate dopo il 1800, con purezza di almeno 900 millesimi e che abbiano (o abbiano avuto) corso legale
  • Oro industriale in forma di granuli o polveri, con purezza superiore a 325 millesimi, utilizzato per scopi diversi dalla riserva di valore
I gioielli e i monili sono esplicitamente esclusi dalla disciplina sul regime fiscale degli investimenti. Gli oggetti destinati a uso personale o ornamentale, così come le apparecchiature elettroniche o mediche, non rientrano nel perimetro della tassa oro.

L’assenza di IVA sull’acquisto è un elemento caratterizzante per l’oro da investimento, a differenza dei gioielli, soggetti invece a imposta sul valore aggiunto. Il riconoscimento di questa specificità è essenziale per prevenire errori nella gestione fiscale e in ottica di ottimizzazione della strategia patrimoniale.

Le regole sulla tassazione: quando si paga sulla plusvalenza e quando sull’intero valore

Nel sistema fiscale italiano la tassazione sull’oro si applica prevalentemente in fase di alienazione. Il principio guida è tassare il guadagno generato dalla differenza fra prezzo di vendita e prezzo di acquisto (plusvalenza). Recentemente, però, sono state introdotte regole più severe che impongono una tassazione alternativa nel caso manchi la documentazione specifica che attesti il prezzo originario. Il quadro è il seguente:

  • Tassazione sulla plusvalenza: se viene presentato un documento di acquisto, si applica un’aliquota del 26% sulla sola plusvalenza generata.
  • Tassazione sull’intero valore: qualora non sia disponibile alcun documento che provi il valore di acquisto, la legge prevede l’imposizione del 26% sull’intero importo ricavato dalla vendita.
Questa norma è nata per contrastare l’occultamento dei guadagni e spinge i soggetti a prestare grande attenzione alla conservazione delle fatture o dei documenti equipollenti. Il cambiamento ha un impatto rilevante, perché, in assenza della prova del costo storico, il prelievo fiscale colpisce anche il capitale inizialmente investito, non solo il rendimento.

Il regime ordinario: possesso di documentazione d’acquisto e tassazione sulla plusvalenza

L’applicazione del regime ordinario si fonda sulla presenza di una documentazione attendibile che certifichi il costo di acquisizione dell’oro. In tale caso, la tassa oro si applica esclusivamente sulla plusvalenza. Il processo è il seguente:

  • Calcolo della differenza tra valore di vendita e costo documentato di acquisto
  • Applicazione dell’aliquota sostitutiva del 26% sulla plusvalenza
  • Inserimento dell’importo nel quadro RT della dichiarazione dei redditi
Il documento più frequentemente accettato è la fattura nominativa, ma la normativa riconosce anche come validi l’atto di successione o di donazione, qualora contengano il valore dichiarato dell’oro. è importante che tali attestazioni abbiano data certa e siano riferite all’intestatario della vendita.

Se la documentazione è mancante o ritenuta inidonea, il regime agevolato decade. In caso di minusvalenze, ossia vendite a valori inferiori al prezzo storico, queste possono essere utilizzate in compensazione secondo quanto previsto dal Testo Unico delle Imposte sui Redditi. L’obbligo di conservazione della documentazione si estende per tutta la durata del possesso, anche oltre i periodi solitamente previsti per le scritture contabili ordinarie.

Assenza di documentazione: tassazione al 26% sull’intero valore di vendita

Laddove non sia possibile produrre alcuna ricevuta o fattura che attesti il prezzo originario di acquisto, la normativa (come da ultimi aggiornamenti legislativi) stabilisce l’assoggettamento del valore integrale della vendita all’aliquota del 26%. In questa circostanza, la plusvalenza viene presunta pari a tutto il ricavato. Provando a fare una sintesi:

Tipo di documento

Modalità di tassazione

Fattura di acquisto / Atto notarile / Valore in atto di successione

26% sulla plusvalenza

Assenza documentazione

26% sull’intero importo della vendita

Questa impostazione è stata voluta per dissuadere operazioni non tracciate. L’impatto è particolarmente gravoso per chi ha ricevuto oro in eredità o come dono, senza valore dichiarato in documenti, ma anche per chi ha acquistato oro decenni fa attraverso canali privati.

Attenzione, il rischio è una tassazione che erode anche il capitale originario. Perciò si raccomanda la verifica periodica della documentazione e la richiesta di attestazione in caso di donazioni o successioni.

Tassazione in caso di eredità, donazione e presenza di perizia

Nel contesto della trasmissione sotto forma di eredità o donazione, la disciplina prevede regole distinte per la determinazione della base imponibile e per la successiva tassazione in caso di cessione. Quando l’oro passa per successione, la dichiarazione di successione rappresenta il documento di riferimento e il valore dichiarato è quello che sarà preso a base per l’eventuale futura vendita. La legislazione prevede che:

  • Per eredi in linea retta, il trasferimento è soggetto a franchigia (1 milione di euro ciascuno)
  • Per fratelli/sorelle, franchigia di 100.000 euro
  • Per altri soggetti, assenza di franchigia e applicazione di aliquote dal 6% all’8%
La perizia gioca un ruolo essenziale nel fissare il valore dell’oro in successione. Nel caso di donazione, si fa riferimento al valore attribuito nell’atto notarile. L’adeguatezza di questi valori è determinante per il calcolo della plusvalenza al momento della vendita. Se i valori dichiarati in successione o donazione sono sottostimati per minimizzare le imposte, al momento della vendita si rischia una tassazione più elevata in quanto aumenta la plusvalenza apparente.

Obblighi dichiarativi e adempimenti fiscali: quadro RT, RW e segnalazioni UIF

L’adempimento degli obblighi dichiarativi in caso di investimenti in oro è centrale per la corretta gestione fiscale:

  • Quadro RT: utilizzato per dichiarare plusvalenze e minusvalenze derivanti dall’alienazione di oro da investimento. Il dato va inserito nella sezione II del modello per i redditi delle persone fisiche
  • Quadro RW: necessario quando l’oro è detenuto all’estero o oltre una certa soglia di valore. Serve per il monitoraggio fiscale delle attività finanziarie
  • Segnalazione all’UIF: obbligatoria per trasferimenti pari o superiori a 12.500 euro e per operazioni transfrontaliere. L’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia vigila su queste movimentazioni
Il mancato rispetto di questi obblighi può comportare applicazione di pesanti sanzioni. La collaborazione con un esperto tributarista è consigliata per la corretta compilazione dei quadri dichiarativi e per la gestione dei flussi informativi verso le autorità.