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Web Tax quando si paga nell'ecommerce e in quali casi si può ottenere il rimborso: la procedura e regole da seguire

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di Dott. Giovanni Matano pubblicato il

La Web Tax nell'ecommerce si presenta come una normativa complessa che disciplina obblighi, procedure di rimborso, regole operative e impatti su piattaforme e PMI.

Negli ultimi anni, l'evoluzione del commercio elettronico e la crescita dei servizi digitali hanno spinto diversi Stati europei, tra cui l'Italia, all'introduzione di una specifica imposta: la così detta Digital Services Tax (DST), comunemente nota come Web Tax. L'imposta, introdotta con la Legge 145/2018 (art. 1, commi 35-50), riflette la volontà di adeguare la disciplina fiscale ai nuovi modelli di business digitali, spesso caratterizzati da ricavi generati sul territorio nazionale ma allocati fiscalmente in giurisdizioni estere. 

Quando si applica la Web Tax nell'ecommerce

L'applicazione della Web Tax in ambito ecommerce dipende dalla natura delle attività digitali svolte e dal modello di rapporto con la clientela e con eventuali Marketplace. L'articolo 1 della Legge 145/2018 dispone che l'imposta si applica ai ricavi derivanti dalla messa a disposizione di un'interfaccia digitale multilaterale, come le piattaforme di vendita o di servizi, quando questa consente agli utenti di interagire tra di loro, anche per facilitare la fornitura diretta di beni o servizi. Il presupposto impositivo sorge tipicamente quando la società opera da intermediario, cioè guadagna tramite commissioni derivanti dall'attività di intermediazione fra utenti diversi, come avviene nelle vendite tramite i grandi Marketplace. Esempi pratici includono:

  • Piattaforme che gestiscono la connessione tra venditori terzi e acquirenti, percependo per questo servizio una commissione;
  • Siti che offrono spazi digitali per la pubblicità mirata agli utenti (ad esempio, i grandi aggregator digitali o le piattaforme social).
La pronuncia della Corte di Giustizia Tributaria di Milano (sentenza 292/1/2026), relativa a una società attiva nella vendita online di abbigliamento e design, ha confermato la validità di questi principi: laddove si riscontri una chiara attività di intermediazione tramite marketplace, e quindi una remunerazione per l'accesso a una piattaforma digitale multilaterale, il prelievo fiscale del 3% si rende dovuto. In tali casi, la web tax si applica a monte, sulla commissione o sul ricavo lordo derivante da tale servizio, e non esclusivamente sull'utile aziendale. Questo orientamento mira a riequilibrare il trattamento tra aziende italiane e multinazionali digitali, spesso avvantaggiate da pratiche di ottimizzazione fiscale internazionale. L'imposta si applica solo se:
  • l'utente finale si trova in Italia (criterio di territorialità);
  • i ricavi sono riconducibili alla fornitura di servizi digitali tipicamente intermediati (interfacce, pubblicità, dati).
Rimangono esclusi dal campo applicativo i ricavi derivanti da servizi puramente accessori e da attività non riconducibili a una funzione di collegamento tra utenti (nei limiti e con le eccezioni definite dalla stessa normativa).

Cessione diretta, conto vendita e i limiti della Web Tax

Quando si analizzano i casi di vendita diretta al cliente finale, inclusi i contratti di conto vendita, emergono nette differenze sull'assoggettabilità a Web Tax, secondo quanto chiarito dalla giurisprudenza. Nel caso trattato dal Tribunale Tributario di Milano, la società ricorrente ha infatti operato sia come intermediario tramite commissioni da marketplace, sia con vendite dirette, dove i beni venivano acquisiti dai fornitori solo dopo l'ordine del cliente.

Nel modello del contratto estimatorio (art. 1556 c.c.), il venditore riceve i beni in deposito senza acquisirne immediatamente la proprietà. Quest'ultima passa solo quando il cliente finale conferma l'acquisto: solo in quel momento il soggetto che opera online compra il bene dal fornitore e lo trasferisce all'acquirente. In tale scenario, la società agisce in proprio, assumendosi anche il rischio d'impresa per gli eventuali mancati pagamenti o per contestazioni post-vendita, configurandosi come parte di una tradizionale transazione commerciale e non di un rapporto di intermediazione digitale.

Secondo la sentenza menzionata, in assenza di una messa a disposizione di un'interfaccia digitale multilaterale che consente agli utenti di interagire tra loro anche per la fornitura diretta di beni o servizi, la tassa sui servizi digitali non trova applicazione. Nel caso di vendite in conto proprio, l'imposta quindi non è dovuta, anche quando la gestione logistica o l'utilizzo di piattaforme digitali è simile a quella dei marketplace. Rientrano in questa esclusione:

  • Cessioni dirette a clienti con assunzione del rischio d'impresa;
  • Operazioni concluse senza alcuna funzione di collegamento digitale tra venditori terzi e acquirenti.

Procedura di rimborso Web Tax: diritti, tempistiche e casi

L'opinione dei giudici tributari, espressa nella sentenza del 2026, conferma che in assenza dei presupposti normativi l'operatore economico ha diritto a recuperare le somme versate a titolo di Digital Service Tax non dovuta. Qualora la società abbia erroneamente corrisposto la tassa su ricavi esclusi, potrà presentare istanza di rimborso all'Agenzia delle Entrate. Il procedimento per il rimborso segue queste principali fasi:
  • Presentazione dell'istanza entro il termine di prescrizione ordinaria (decennale), motivando la non assoggettabilità secondo le norme e allegando la documentazione che dimostri la natura delle operazioni;
  • Analisi della richiesta da parte dell'Amministrazione finanziaria, in caso di silenzio-rifiuto oltre i tempi previsti (90 giorni), scatta la possibilità di ricorso al giudice tributario;
  • Accoglimento (o meno) della domanda in base alle risultanze documentali e normative. Se riconosciuta, l'Amministrazione procede al rimborso degli imponibili erroneamente versati.
Nel caso di specie, la società ecommerce ha visto accolto il proprio ricorso per oltre 1 milione di euro di tasse pagate dal 2020 al 2022, poiché riconosciuta esclusa dall'obbligo impositivo per l'attività di vendita diretta mediante conto vendita.

Le imprese hanno quindi uno strumento efficace per la tutela dei propri diritti, a condizione di poter comprovare con chiarezza la natura diretta delle transazioni e l'assenza di intermediazione digitale. Si tratta di una tutela coerente sia con i principi di equità fiscale, sia con le istanze di correttezza nei rapporti tra contribuenti e amministrazione pubblica.

Regole da seguire per la corretta applicazione e pagamento

Per assicurare una corretta gestione degli obblighi fiscali nelle attività digitali, gli operatori dell'ecommerce devono attenersi a una serie di adempimenti e regole tecniche definite dalle normative vigenti:

  • Verifica della soglia di applicazione: dal 2025 è stata eliminata la soglia minima di 5,5 milioni di euro di ricavi digitali in Italia, restando solo quella globale di 750 milioni. Devono quindi prestare attenzione tutti i gruppi con un volume globale superiore a tale cifra;
  • Determinazione della territorialità: la web tax si applica se il destinatario del servizio (utente/acquirente) si trova in Italia; il criterio è basato sulla geolocalizzazione e sugli indirizzi IP, con le tutele della privacy previste dal GDPR;
  • Base imponibile e aliquota: calcolo del 3% sull'ammontare lordo dei ricavi digitali per le attività intermediate (come previsto dalla Legge 145/2018 articolo 1, comma 39), senza possibilità di abbattimento per costi operativi specifici;
  • Modalità di dichiarazione: trasmissione telematica del modello DST entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di imposizione;
  • Scadenze per il pagamento: l'imposta deve essere versata in due sole soluzioni annuali: acconto (30% entro il 30 novembre) e saldo (entro il 16 maggio dell'anno seguente). Le imprese non residenti possono avvalersi del bonifico bancario internazionale secondo le modalità definite dalle circolari dell'Agenzia delle Entrate;
  • Codici tributo: sono previsti codici distinti per acconto (2703), saldo (2700), interessi (2701), sanzioni (2702) da esplicitare nel modello F24.

Novità normative, aliquote e codici tributo

Le modifiche legislative hanno inciso sull'ambito applicativo e sulle procedure di pagamento della tassa sui servizi digitali in Italia. La legge di Bilancio 2025 ha eliminato, a partire dal 2026, la soglia di 5,5 milioni di euro di ricavi specifici italiani, lasciando solo quella mondiale di 750 milioni, con l'obiettivo di uniformare il sistema alle linee guida OCSE e alle istanze europee di maggiore equità fiscale. Le principali novità operative includono:
  • Pagamento suddiviso: l'obbligo di corrispondere la tassa in due tranche (acconto 30% entro il 30 novembre, saldo entro il 16 maggio);
  • I nuovi codici tributo nel modello F24 (2703 per acconto, 2700 per saldo);
  • Una più spiccata attenzione alle notifiche di adeguamento comunicativo e alle fatture, soprattutto per i soggetti residenti all'estero senza conto in Italia;
  • Conferma dell'aliquota ordinaria al 3%, calcolata come percentuale sui ricavi lordi delle operazioni rilevanti.



Dott. Giovanni Matano

Il Dott. Giovanni Matano è un esperto di fiscalità pratica e consulente fiscale con oltre 15 anni di esperienza nel settore. Laureato in Economia e Commercio presso l'Università Bocconi di Milano, ha dedicato la sua carriera a supportare piccole e medie imprese nella pianificazione fiscale e nell'ottimizzazione delle agevolazioni fiscali. La sua competenza si estende anche ...