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Che cosa deve indicare verbale perché multa autovelox sia valida secondo regole Codice della Strada 2025

Che cosa deve indicare il verbale perché una multa da autovelox sia valida? Requisiti secondo il Codice della Strada, dati obbligatori, errori frequenti e come contestare

Autore: Chiara Compagnucci
pubblicato il
e aggiornato con informazioni attualizzate il
Che cosa deve indicare verbale perché mu

Il verbale di una multa rilevata tramite autovelox, per essere giudicato valido ai sensi delle regole aggiornate del Codice della Strada vigenti in Italia nel 2025, deve riportare una serie di indicazioni dettagliate, che garantiscono trasparenza e certificano la correttezza dell’accertamento. La normativa è stata recentemente modificata con il decreto autovelox del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con l'obiettivo di tutelare i conducenti da sanzioni arbitrarie e rendere i controlli stradali strumenti autentici di sicurezza e non solo di introito per gli enti locali. Di seguito, vengono esaminati tutti gli elementi che il verbale deve contenere, le nuove regole su autorizzazione, taratura, segnaletica, installazione dei dispositivi e la procedura di contestazione delle multe rilevate da autovelox nel 2025.

Le nuove regole per gli autovelox

A seguito dell’entrata in vigore del decreto 11 aprile 2024 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, il quadro normativo relativo all’installazione e all’impiego degli autovelox è stato profondamente rivisto. Il provvedimento introduce criteri stringenti e uniformi, stabilendo tra l’altro che:

  • I dispositivi di rilevamento fissi, per poter essere attivi, devono avere un’autorizzazione prefettizia fondata su comprovate esigenze di sicurezza stradale o dati di incidentalità;
  • Tutte le postazioni devono essere precedute da segnaletica ben visibile: almeno 1 km prima sulle strade extraurbane principali, 200 metri sulle urbane di scorrimento, 75 metri sulle altre tipologie;
  • Non possono essere installati autovelox in punti in cui il limite imposto sia inferiore di oltre 20 km/h rispetto a quello di legge sul tipo di strada, per impedire l’uso distorto dei controlli automatici;
  • Obbligo di mappatura nazionale: ogni Comune deve comunicare e aggiornare il censimento dei dispositivi presenti sul territorio agli uffici pubblici competenti;
  • Taratura periodica e omologazione: resta centrale per la validità dei rilevamenti la certificazione ISO 9001 e la revisione annuale della taratura da parte di laboratori accreditati.

Le nuove disposizioni mirano a garantire una funzione preventiva per la sicurezza stradale, prevedendo la disattivazione e nullità delle multe per postazioni non conformi ai requisiti stabiliti dalla normativa.

Le informazioni obbligatorie che il verbale deve riportare

Perché una multa rilevata da autovelox sia ritenuta valida, il verbale dell’accertamento deve contenere, ai sensi dell’art. 201 Codice della Strada e in coerenza alle più recenti sentenze della Corte di Cassazione, i seguenti elementi essenziali:

  • Dati identificativi del trasgressore (nome, cognome, codice fiscale);
  • L’autorità o ente che ha rilevato la violazione e i nomi degli agenti accertatori;
  • Data, ora e luogo esatto della trasgressione, con indicazione del tratto e del senso di marcia;
  • Descrizione del veicolo (targa riconoscibile nella documentazione fotografica);
  • Tipo di infrazione e limite di velocità violato;
  • Sanzione pecuniaria prevista e, se applicabile, sanzioni accessorie come la sospensione della patente;
  • Responsabile del procedimento amministrativo e recapiti per la presentazione di ricorsi o richiesta di riesame;
  • Motivi, se presenti, che hanno impedito la contestazione immediata della violazione.

La mancanza anche di uno solo di questi dati può costituire vizio formale, rendendo contestabile la multa secondo le procedure amministrative, come richiamato anche da aggiornamenti giurisprudenziali sul tema.

Requisiti tecnici dei dispositivi, autorizzazione, omologazione e taratura periodica

L’efficacia giuridica delle multe dipende dalla piena conformità tecnica dell’autovelox utilizzato. Dal 2025, la normativa impone:

  • Autorizzazione prefettizia per l’installazione (con obbligo di riferimento esplicito nel verbale all’ordinanza autorizzativa applicabile al tratto monitorato);
  • Omologazione da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ai sensi dell’art. 45, comma 6 e art.142 CDS, con estremi riportati nel verbale;
  • Taratura annuale certificata da laboratori accreditati (ISO/IEC 17025), la cui ultima data deve essere menzionata: la mancanza annulla la validità dell’accertamento.

L’assenza di questi elementi offre fondati motivi per impugnare la sanzione tramite ricorso amministrativo e giudiziario. In particolare, per contestare una multa su questo presupposto, può essere utile affidarsi a professionisti, anche per verificare legittimità e procedure con dettagliata consulenza sul ricorso contro autovelox non omologato.

Obblighi di segnalazione, cartelli di preavviso e distanze minime

Le regole sui cartelli di preavviso sono state rese ancora più rigorose dal decreto ministeriale del 2024, richiedendo che ogni postazione sia segnalata in modo inequivocabile:

  • La segnalazione deve essere anticipata da cartelli a distanza congrua (1 km extraurbano, 200 m urbano di scorrimento, 75 m altre strade);
  • I cartelli devono essere ben visibili, leggibili e non occultati da altri segnali, ostacoli o vegetazione;
  • Sono nulli i cartelli generici senza indicazione precisa o privi della distanza dall’apparecchio;
  • In caso di mancato rispetto delle distanze, la multa è annullabile su ricorso.

Le autorità sono tenute a garantire pubblicamente l’aggiornamento e la mappatura delle postazioni tramite portali istituzionali e siti web di Comuni e Polizia Stradale: l’elenco dei dispositivi deve essere facilmente accessibile.

Le modalità di rilevazione della velocità, autovelox fissi e mobili

L’installazione e la gestione degli autovelox, sia fissi che mobili, è regolamentata da criteri precisi. Gli autovelox fissi sono installati in zone con rischi statisticamente accertati e devono essere oggetto di autorizzazione prefettizia e comunicazione formale. Quelli mobili vengono impiegati dalle pattuglie in modo temporaneo, ma anch’essi devono rispettare la normativa sulla visibilità e preavviso. Nei casi previsti, la presenza di agenti sul posto è obbligatoria. Entrambe le tipologie devono operare nel rispetto delle condizioni previste dagli articoli 201, 141 e 142 del Codice della Strada e devono adottare criteri di trasparenza e tracciabilità delle operazioni.

Nelle situazioni in cui la contestazione immediata sia impossibilitata di fatto, il verbale deve indicare i motivi ostativi, pena l’annullabilità della sanzione.

Tolleranza degli autovelox, limiti e importi sanzionatori

Secondo il regolamento di esecuzione del Codice della Strada (art. 345), è prevista una tolleranza sul dato rilevato dall’apparecchio pari a 5 km/h fino a 100 km/h o al 5% oltre questa soglia. Le sanzioni, aggiornate al 2025, variano in funzione dell’eccesso di velocità rilevato:

  • Fino a 10 km/h oltre il limite: da 41 a 169 euro;
  • Oltre 10 km/h e fino a 40 km/h: da 173 a 694 euro; sospensioni se recidiva in area urbana;
  • Oltre 40 km/h e fino a 60 km/h: da 543 a 2.170 euro e sospensione patente da uno a tre mesi;
  • Oltre 60 km/h: da 845 a 3.382 euro e sospensione patente da sei a dodici mesi.

Per i neopatentati è previsto il raddoppio della decurtazione punti. In particolari condizioni, le sanzioni possono cumularsi secondo le regole aggiornate dal 2025, ma in presenza di infrazioni multiple sulla stessa tratta e nello stesso arco orario viene applicata la sanzione più grave, aumentata di un terzo.

Ricorso e annullamento della multa, i casi previsti nel 2025

L'attuale normativa, arricchita dalla giurisprudenza e dal decreto autovelox, prevede possibilità di contestazione e ricorso verso le multe irregolari. Le principali motivazioni di ricorso includono:

  • Mancanza di autorizzazione prefettizia o mappatura regolare del dispositivo;
  • Assenza, difetto od occultamento della segnaletica di preavviso;
  • Taratura e omologazione scadute o non conformi;
  • Verbale carente di un elemento essenziale (tipologia dispositivo, luogo, agenti accertatori, motivazione contestazione differita, ecc.);
  • Notifica oltre i 90 giorni previsti dalla legge;
  • Errori nella documentazione fotografica (targa non leggibile, presenza di più veicoli nello stesso fotogramma);
  • Posizionamento del dispositivo su tratti non autorizzati o con limite di velocità irregolarmente abbassato.

Chi desidera procedere con il ricorso può rivolgersi sia al Prefetto entro 60 giorni, sia al Giudice di Pace entro 30 giorni, presentando prove documentali dettagliate. È bene verificare attentamente le sentenze cassazione più recenti, specialmente sui casi di autovelox non visibili o irregolari.

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