Stando a quanto stabilito dalle leggi in vigore, le clausole elastiche sono disposizioni che permettono di definire possibili modifiche nelle condizioni contrattuali di un lavoro part time, che possono interessare sia modifiche della collocazione temporale della prestazione lavorativa, sia modifiche della sua durata.
Cosa sono le clausole elastiche di un contratto part time? Il contratto di lavoro part time prevede una riduzione dell’orario di lavoro di un dipendente rispetto all’orario di lavoro ordinario da svolgere secondo quanto previsto da relativo Ccnl di assunzione.
Il contratto di lavoro part time può essere di tre tipi, orizzontale, verticale o misto, e in ogni caso prevede la stessa retribuzione oraria del lavoratore a tempo pieno in base a quanto stabilito dal Ccnl di riferimento, da ricalcolare su giorni e ore effettivamente lavoratore.
Precisiamo che i tre tipi di part time a cui si è accennato sono i seguenti:
Anche per un lavoratore part time leggi e Ccnl prevedono diritti e doveri e norme per la regolare disciplina del rapporto di lavoro tra impresa, azienda, ente, datore di lavoro e relativi dipendenti. Vediamo di seguito cosa prevedono in particolare leggi e Ccnl 2022 relativamente alle clausole elastiche di un contratto part time.
Il contratto di lavoro part time prevede e riporta regole specifiche per lo svolgimento dell'attività lavorativa, norme che spesso sono frutto di accordo tra datore di lavoro e lavoratore, che magari richiede il passaggio da lavoro a tempo pieno a part time, e che non possono essere modificate in maniera unilaterale.
Per permettere alle parti di avere una flessibilità per le norme contrattuali ed eventualmente apportare modifiche alle condizioni contrattuali originarie fissate, si possono inserire nei ccnl le cosiddette clausole elastiche.
Stando a quanto stabilito dalle leggi in vigore, le clausole elastiche sono disposizioni che permettono di definire possibili modifiche nelle condizioni contrattuali di un lavoro part time, che possono interessare sia modifiche della collocazione temporale della prestazione lavorativa, sia modifiche della sua durata.
Le clausole elastiche devono riportare, a pena di nullità, l’indicazione delle condizioni e delle modalità con cui il datore di lavoro può cambiare la collocazione temporale, cioè aumentare la durata della prestazione lavorativa, che in ogni caso non potrà superare il limite del 25% della normale prestazione annua a tempo parziale.
Quando l’orario di lavoro del dipendente in part time viene modificato, lo stesso lavoratore ha diritto a conoscere la variazione dell’orario di lavoro con un preavviso minimo di due giorni lavorativi e una maggiorazione del 15% della retribuzione oraria globale di fatto.
Le clausole elastiche possono essere inserite, per legge, in un contratto di lavoro part time anche se non sono previste dalla specifica contrattazione collettiva nazionale e in questo caso la loro definizione deve avvenire dinanzi ad una commissione di certificazione e in tal sede il lavoratore può scegliere di farsi assistere da un rappresentante sindacale, un avvocato o anche un consulente del lavoro.
Se il lavoratore rifiuta di definire con il datore di lavoro possibili modifiche e variazioni dell’orario di lavoro non è soggetto ad alcun provvedimento e rifiutarsi di rivedere l’orario di prestazione dell’attività lavorativa non può mai costituire giustificato motivo di licenziamento.