L'apprendistato stagionale è una tipologia contrattuale particolarmente adatta al settore del turismo e della ristorazione, caratterizzati da marcate fluttuazioni dell'attività in determinati periodi dell'anno. Si tratta di una forma di assunzione che consente di coniugare le esigenze formative dei giovani lavoratori con le necessità organizzative delle imprese che operano in cicli stagionali.
L'apprendistato stagionale è una particolare tipologia di contratto formativo che permette l'impiego di un apprendista esclusivamente per alcuni mesi all'anno, con la possibilità di completare il percorso formativo in periodi successivi, sommando tutti i periodi di lavoro svolti in un arco temporale che può diventare anche piuttosto esteso.
Questa forma contrattuale è espressamente prevista dalla normativa vigente, in particolare dall'art. 44, comma 5 del D.Lgs. n. 81/2015 (Codice dei contratti), che attribuisce ai contratti collettivi nazionali la possibilità di prevedere il ricorso al contratto a termine in apprendistato per i datori di lavoro che operano su cicli stagionali.
Un esempio pratico: un giovane può iniziare un apprendistato stagionale a gennaio e svolgerlo nei mesi di gennaio, febbraio e marzo, per poi interromperlo e riprenderlo nel mese di dicembre dello stesso anno. Questo è tipico per lavoratori impiegati in strutture alberghiere di montagna, impianti sciistici, stabilimenti balneari o altri esercizi con attività concentrata in specifici periodi dell'anno.
Nell'apprendistato stagionale, la durata complessiva dell'apprendistato viene distribuita su diverse stagioni lavorative, e il percorso formativo si conclude sommando e cumulando le differenti prestazioni rese in ciascuna stagione. Il settore dei pubblici esercizi e del turismo utilizza il contratto di apprendistato come strumento per favorire l'inserimento dei giovani nel lavoro e disciplina l'apprendistato professionalizzante in cicli stagionali.
Il D.Lgs. n. 81/2015, in continuità con la normativa precedente, stabilisce precisi limiti numerici per l'assunzione di apprendisti, che si applicano anche ai rapporti stagionali:
Per quanto riguarda i requisiti anagrafici, possono essere assunti con contratto di apprendistato professionalizzante i soggetti di età compresa tra i 18 e i 29 anni. Per i soggetti in possesso di una qualifica professionale, conseguita ai sensi del D.Lgs. n. 226/2005, il contratto può essere stipulato a partire dal diciassettesimo anno di età.
L'Accordo di riordino dell'apprendistato nel settore turismo consente la stipula di contratti di apprendistato per il conseguimento delle qualifiche professionali dal secondo al sesto livello di inquadramento del CCNL Turismo, escludendo il ricorso all'apprendistato per il conseguimento del settimo livello.
La durata del contratto di apprendistato professionalizzante varia tra 24 e 36 mesi, in relazione alla qualifica da conseguire. Per gli apprendisti stagionali, il percorso formativo si realizza per sommatoria, cumulando le differenti prestazioni rese di stagione in stagione.
Le parti sociali del turismo hanno stabilito che nell'ipotesi di apprendistato in cicli stagionali, a tempo determinato, l'ultima stagione dovrà avere inizio entro quarantotto mesi consecutivi di calendario dalla data di prima assunzione. Il limite massimo è identico per tutte le qualifiche, senza alcuna distinzione in relazione alla durata massima contrattualmente prevista per ciascuna di esse.
Allo scadere del quarantottesimo mese, ovvero al termine dell'ultima stagione iniziata entro quarantotto mesi consecutivi di calendario dalla data di prima assunzione, il rapporto di apprendistato si deve comunque concludere, anche se la sommatoria dei diversi rapporti di lavoro stagionale non ha raggiunto la durata contrattualmente prevista per quel livello di inquadramento.
Il comma 2, all'articolo 42, del D.Lgs. n. 81/2015 disciplina la durata minima del contratto di apprendistato, prevedendo che non sia inferiore a sei mesi. Da tale limite sono esplicitamente esclusi i rapporti di apprendistato in cicli stagionali, permettendo così una maggiore flessibilità per questa tipologia contrattuale.
Le parti sociali del turismo hanno inoltre salvaguardato la possibilità di svolgere prestazioni di breve durata durante l'intervallo tra una stagione e l'altra, che sono utili ai fini del computo della durata dell'apprendistato stagionale.
Un aspetto importante dell'apprendistato stagionale riguarda il diritto di precedenza nell'assunzione. L'Accordo di riordino della disciplina dell'apprendistato nel settore turismo prevede che l'apprendista assunto a tempo determinato per la stagione possa esercitare il diritto di precedenza nell'assunzione presso la stessa azienda nella stagione successiva, con le medesime modalità che la legge e la contrattazione riconoscono ai lavoratori qualificati.
Tale disposizione prevede che il lavoratore assunto a termine per lo svolgimento di attività stagionali ha diritto di precedenza rispetto a nuove assunzioni a termine da parte dello stesso datore di lavoro per le medesime attività stagionali. Questa disciplina trova fondamento nell'art. 86 del CCNL Turismo, che riconosce tale diritto - con riferimento alla riassunzione presso la stessa unità produttiva e con la medesima qualifica - ai lavoratori assunti con contratto a tempo determinato stipulato per ragioni di stagionalità e per intensificazioni dell'attività lavorativa in particolari periodi dell'anno.
Il diritto di precedenza si estingue entro un anno dalla data di cessazione del rapporto di lavoro e deve essere esercitato per iscritto entro tre mesi dalla data di cessazione del rapporto. L'eventuale rinuncia da parte del lavoratore dovrà essere comunicata per iscritto in tempo utile per consentire all'azienda di provvedere alle conseguenti esigenze, e comunque non oltre i trenta giorni successivi alla comunicazione, salvo comprovato impedimento.
In coerenza con quanto stabilito dall'art. 42, comma 5, lett. b, del decreto legislativo n. 81/2015, l'Accordo prevede il calcolo della retribuzione con il sistema delle percentuali rispetto alla normale retribuzione dei lavoratori qualificati di analogo livello, con un rapporto che parte dall'80% al primo anno fino a raggiungere il 95% a partire dal quarto anno:
Per i rapporti di apprendistato stagionale, data la difficoltà di determinare il passaggio tra le diverse annualità ai fini retributivi, è possibile adottare un sistema retributivo legato alla stagionalità. Ad esempio, nella prima stagione si applicherà la percentuale dell'80%, nella seconda stagione dell'85%, nella terza stagione del 90% e nella quarta stagione del 95%.
Per comprendere meglio come funziona l'apprendistato stagionale nella pratica, consideriamo alcuni esempi concreti:
Esempio 1: Ristorante in località balneare
Un ristorante in una località balneare assume un apprendista di sesto livello per la stagione estiva, da giugno a settembre (4 mesi). L'anno successivo, lo riassume per lo stesso periodo, e così via per il terzo e quarto anno. Il percorso formativo dell'apprendista si articola su quattro stagioni estive, con un impegno formativo riproporzionato in base alla durata di ciascuna stagione (circa 13 ore di formazione professionalizzante per stagione, considerando 40 ore annue per un apprendista di sesto livello).
Esempio 2: Hotel di montagna
Un hotel di montagna assume un apprendista di quarto livello per la stagione invernale, da dicembre a marzo (4 mesi), e per la stagione estiva, da giugno a settembre (4 mesi). In questo caso, l'apprendista lavora 8 mesi all'anno, e il suo percorso formativo si articola su più stagioni, con un impegno formativo di circa 40 ore di formazione professionalizzante per anno (considerando 60 ore annue per un apprendista di quarto livello).
Esempio 3: Bar con intensificazioni stagionali
Un bar in una città d'arte, aperto tutto l'anno ma con intensificazioni dell'attività in determinati periodi (primavera e autunno), assume un apprendista di quinto livello con contratto di apprendistato stagionale per i periodi di maggiore affluenza turistica: marzo-maggio e settembre-novembre (6 mesi in totale). L'apprendista completa il suo percorso formativo in tre anni, lavorando 6 mesi all'anno, con un impegno formativo di circa 30 ore di formazione professionalizzante per anno (considerando 60 ore annue per un apprendista di quinto livello).