Le vessazioni sono comportamenti offensivi o dannosi ripetuti nel tempo, caratterizzati da un'intensità e gravità particolari. A seconda del contesto e delle modalità di manifestazione, tali comportamenti possono avere implicazioni sia civili che penali.
Un termine comune associato a queste dinamiche è il mobbing, che si riferisce a comportamenti vessatori verificatisi sul luogo di lavoro. Questi comportamenti possono manifestarsi attraverso varie forme, come insulti, minacce o atti violenti, con l'obiettivo di isolare il lavoratore.
In alcuni casi, le vessazioni possono anche consistere in mera diffamazione o pettegolezzi, purché ripetuti nel tempo e tali da influire negativamente sullo stato emotivo e lavorativo della persona interessata. Approfondiamo in questo articolo:
Vessazione sul lavoro, che cos'è
Quando si configura una vessazione sul lavoro
La vessazione è un trattamento abusivo e continuato nel tempo che può causare sofferenze per i soggetti coinvolti. Spesso, questo termine viene utilizzato anche in senso figurato o enfatico.
In certi contesti, il concetto di vessazione può assumere rilevanza giuridica e integrare condotte illegali che configurano reati. In questo caso è previsto il dovere di risarcire il danno causato. Una stessa condotta può configurare sia un reato penale che una violazione civile.
Le vessazioni possono manifestarsi in forma fisica o psicologica e possono coinvolgere l'uso di violenza verbale e frasi aggressive, danneggiando gravemente la salute mentale dei soggetti coinvolti.
Le condotte di vessazione possono integrare il reato di minaccia secondo l'articolo 612 del codice penale. Si tratta di un reato di pericolo in cui è sufficiente l'esposizione al rischio senza che sia necessaria una lesione effettiva. In altre parole, non è richiesta una concreta intimidazione della vittima, ma la semplice possibilità di minaccia è considerata sufficiente.
Queste condotte non devono necessariamente avvenire di fronte alla vittima; è sufficiente che essa ne venga a conoscenza anche attraverso altri mezzi. Ad esempio, nel caso di una persona che minaccia un magistrato in Tribunale e poi proferisce nuove minacce nei suoi confronti, il giudice, avvertito dell'episodio, può essere costretto a chiudersi nel proprio ufficio.
Affinché il reato di minaccia sia costituito, è necessario che la condotta produca una limitazione della libertà psichica mediante una minaccia che può essere esplicita o implicita, diretta o indiretta, reale o figurata, verbale o scritta, purché sia in grado di influenzare la volontà del destinatario.
Uno dei casi più comuni di condotte vessatorie avviene attraverso il telefono, con frequente molestia tramite chiamate, specialmente durante le ore notturne. Il legislatore ha pertanto previsto un reato specifico, il disturbo della quiete pubblica, contemplato nell'articolo 660 del codice penale. Affinché questo reato sia configurato, è necessaria un'ingerenza nella sfera personale altrui.
La penalità del reato è correlata alla petulanza, definita come un comportamento fastidiosamente insistente, arrogante, invadente o inopportuno e continuativo. La condotta può manifestarsi attraverso chiamate telefoniche, sms o altri messaggi con contenuti offensivi o minacce ingiuste.
La giurisprudenza ha riconosciuto come reato anche le chiamate silenziose o ripetute, sia su telefoni fissi che cellulari, senza risposta dal destinatario, specialmente se effettuate dopo la mezzanotte.
Il termine mobbing si riferisce alle condotte vessatorie mirate a intimidire e emarginare un lavoratore sul posto di lavoro. Queste condotte possono assumere forme diverse, tra cui:
riduzione delle responsabilità lavorative;
insulti, pettegolezzi o umiliazioni;
intensi controlli da parte del datore di lavoro;
violenze fisiche o molestie sessuali;
licenziamento ingiustificato.
Il mobbing può essere classificato in due tipologie: verticale o orizzontale. È verticale quando il comportamento vessatorio proviene da un superiore gerarchico, come un datore di lavoro. Ma non è sempre unidirezionale.
In alcuni casi, la vessazione può derivare anche da un subordinato nei confronti di un superiore, ad esempio il datore di lavoro o un supervisore. Questo fenomeno è noto come bossing, una forma di mobbing ascendente.
Il mobbing è orizzontale quando coinvolge due soggetti con la stessa posizione lavorativa. Un esempio documentato dalla giurisprudenza è stato il caso in cui un datore di lavoro è stato accusato di tenere i dipendenti in condizioni di estremo degrado, con alloggi in condizioni igienico-sanitarie precarie, carenza di cibo e mancato pagamento.