Il mobbing sul posto di lavoro rappresenta una grave forma di violenza psicologica che può avere conseguenze devastanti sulla salute e sul benessere del lavoratore. Si tratta di comportamenti vessatori sistematici che vanno ben oltre un semplice richiamo o un rimprovero occasionale, configurandosi come vere e proprie persecuzioni psicologiche ripetute nel tempo.
Nel 2025, la tutela contro questo fenomeno è regolata da un sistema normativo strutturato che comprende disposizioni costituzionali, civili e specifiche previsioni nei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro (CCNL).
Definizione giuridica del mobbing sul lavoro
Il mobbing lavorativo comprende tutte quelle condotte persecutorie, principalmente di natura psicologica, attuate con sistematicità sia dal datore di lavoro che dai colleghi nei confronti di un lavoratore. Sebbene manchi una definizione legislativa specifica, la giurisprudenza ha elaborato criteri precisi per identificare questo fenomeno.
Secondo le normative in vigore nel 2025, affinché si possa configurare il mobbing devono sussistere tre condizioni essenziali:
- La presenza di almeno due soggetti in contrasto tra loro: il mobber (persecutore) e il mobbizzato (vittima)
- La continuità e sistematicità dei comportamenti vessatori nel tempo, non limitati a episodi isolati
- L'intenzionalità lesiva alla base di tali comportamenti, finalizzati all'isolamento, alla mortificazione o all'allontanamento della vittima dal posto di lavoro
La giurisprudenza ha inoltre classificato diverse tipologie di mobbing in base ai soggetti coinvolti:
- Mobbing verticale: perpetrato dal datore di lavoro o da un superiore gerarchico
- Mobbing orizzontale: messo in atto da colleghi di pari livello
- Mobbing collettivo: quando il datore di lavoro è l'ispiratore e i colleghi sono gli esecutori materiali delle vessazioni
Quadro normativo di riferimento e tutela costituzionale
Il sistema di protezione contro il mobbing trova il suo fondamento nella
Costituzione italiana, che stabilisce principi imprescindibili a tutela del lavoratore:
- L'articolo 32 riconosce la tutela della salute come diritto fondamentale dell'individuo
- L'articolo 35 prevede la tutela del lavoro in tutte le sue forme e applicazioni
- L'articolo 41 vieta lo svolgimento dell'attività economica privata se esercitata in contrasto con l'utilità sociale o quando rechi danno alla sicurezza, alla libertà e alla dignità umana
Dal punto di vista civilistico, l'
articolo 2087 del Codice civile riveste un'importanza centrale imponendo al datore di lavoro l'obbligo di tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei propri dipendenti. Questa norma viene spesso invocata nei procedimenti giudiziari relativi al mobbing.
Parallelamente, l'articolo 2043 del Codice civile stabilisce che qualsiasi fatto doloso o colposo che provoca un danno ingiusto obbliga il responsabile al risarcimento, costituendo il fondamento della responsabilità extracontrattuale applicabile anche ai casi di mobbing.
I Contratti Collettivi Nazionali e le disposizioni anti-mobbing
Nel 2025, numerosi Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro (CCNL) includono specifiche clausole anti-mobbing, riconoscendo l'importanza di prevenire e contrastare questo fenomeno. Tali disposizioni variano a seconda del settore di riferimento, ma generalmente prevedono:
- La definizione di comportamenti considerati vessatori
- L'istituzione di commissioni paritetiche per la valutazione dei casi segnalati
- Procedure di mediazione interna prima del ricorso alle vie legali
- Misure disciplinari specifiche per chi attua comportamenti riconducibili al mobbing
Ad esempio, il CCNL del settore pubblico prevede l'istituzione di
Comitati Unici di Garanzia (CUG) che hanno tra i loro compiti anche quello di prevenire e contrastare le discriminazioni e il mobbing sui luoghi di lavoro. Nel settore privato, molti contratti collettivi contengono apposite sezioni dedicate alla prevenzione delle molestie e delle violenze sul luogo di lavoro.
Tipologie di danni risarcibili e responsabilità
Le normative vigenti riconoscono diverse tipologie di danni derivanti dal mobbing, ciascuna con specifiche conseguenze in termini di risarcimento:
- Danno biologico: consiste nella menomazione dell'integrità psicofisica del lavoratore, accertabile mediante perizia medico-legale
- Danno alla professionalità: si verifica quando al lavoratore è impedito lo svolgimento delle mansioni di sua competenza o quando subisce un demansionamento
- Danno patrimoniale: include le perdite economiche dirette (come spese mediche) e indirette (come perdita di opportunità professionali)
- Danno morale: riguarda la sofferenza psicologica causata dalle vessazioni
- Danno esistenziale: rappresenta il cambiamento peggiorativo nello stile di vita, nelle abitudini e nelle relazioni sociali del lavoratore a causa del mobbing
Oltre alla responsabilità civile, il mobbing può configurare anche
fattispecie di reato come:
- Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.)
- Violenza privata (art. 610 c.p.)
- Diffamazione (art. 595 c.p.)
- Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.), nel caso di pubblici dipendenti
Tabella risarcimento mobbing 2025, importi e parametri
Nel 2025, i risarcimenti per le vittime di mobbing vengono determinati in base a diversi fattori, tra cui la gravità delle condotte, la durata delle vessazioni e le conseguenze subite. La giurisprudenza ha elaborato alcuni parametri di riferimento per la quantificazione del danno:
| Tipologia di danno |
Parametri di valutazione |
Fascia risarcitoria (euro) |
| Danno biologico lieve (invalidità fino al 5%) |
Certificazione medica, durata dei disturbi |
5.000 - 15.000 |
| Danno biologico moderato (invalidità 6-10%) |
Certificazione medica, impatto sulla vita quotidiana |
15.000 - 30.000 |
| Danno biologico grave (invalidità superiore al 10%) |
Certificazione medica, conseguenze permanenti |
30.000 - 80.000 |
| Danno alla professionalità |
Demansionamento, perdita di opportunità |
10.000 - 50.000 |
| Danno esistenziale |
Alterazione della qualità della vita |
5.000 - 40.000 |
| Danno morale |
Sofferenza psichica |
5.000 - 30.000 |
È importante sottolineare che questi importi sono indicativi e che i tribunali mantengono un ampio margine di discrezionalità nella quantificazione dei risarcimenti, basandosi sulle peculiarità di ciascun caso.
Leggi anche