Le molestie sul posto di lavoro rappresentano una violazione della dignità personale e professionale del lavoratore, con ripercussioni significative sul benessere psicofisico dell'individuo. La normativa italiana, insieme ai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro, definisce con precisione quali atteggiamenti e comportamenti costituiscono molestie e quali strumenti di tutela sono a disposizione delle vittime.
In base alla normativa vigente, si configurano come molestie sul posto di lavoro tutte quelle condotte indesiderate, offensive e lesive della dignità di lavoratrici e lavoratori perpetrate dal datore di lavoro, superiori gerarchici o colleghi. Tali comportamenti possono manifestarsi attraverso molteplici modalità espressive, sia verbali che fisiche.
Il Codice Civile impone al datore di lavoro l'obbligo di garantire non solo l'integrità fisica, ma anche il benessere psicologico di ciascun dipendente, implementando tutte le misure necessarie per proteggere la persona nella sua globalità. Quando si verificano episodi di molestie, questa garanzia viene meno, configurando una violazione degli obblighi datoriali.
Specificamente, come evidenziato dai vari CCNL aggiornati al 2025, le molestie si caratterizzano per essere comportamenti indesiderati, spesso a sfondo sessuale, espressi in forma fisica, verbale o non verbale, che violano la dignità del lavoratore e creano un clima lavorativo intimidatorio, ostile, degradante o umiliante.
Le molestie sul lavoro possono assumere diverse forme ed esprimersi attraverso una varietà di condotte inappropriate. È importante riconoscere i segnali per poter intervenire tempestivamente. Tra i comportamenti che costituiscono molestie possiamo identificare:
In aggiunta alle molestie a sfondo sessuale, esistono altre forme di molestie sul lavoro, come quelle legate all'orientamento sessuale, all'identità di genere, all'etnia o alla religione, che possono manifestarsi attraverso discriminazioni sistematiche, esclusione sociale o microaggressioni verbali.
Le molestie sessuali rappresentano una categoria specifica di molestie sul lavoro e indicano comportamenti a connotazione sessuale che risultano fastidiosi e offensivi per chi li subisce. Un aspetto fondamentale da sottolineare è che l'intenzionalità del molestatore non è rilevante ai fini della qualificazione della condotta come molestia.
Infatti, qualsiasi atteggiamento che risulti inappropriato, fastidioso e indesiderato nell'ambiente lavorativo può configurarsi come molestia sessuale, anche quando si tratta di attenzioni o lusinghe non gradite dalla persona destinataria. Le molestie sessuali non si limitano necessariamente a contatti fisici indesiderati, ma comprendono un ampio spettro di comportamenti, tra cui:
Un elemento centrale nella definizione di molestia sessuale è il carattere indesiderato del comportamento. Ciò che una persona potrebbe considerare innocuo o scherzoso, per un'altra può rappresentare una grave violazione dei propri confini personali e della propria dignità.
La normativa attuale, confermata dai CCNL 2025, riconosce l'importanza della percezione soggettiva della vittima. In sostanza, è la persona che subisce il comportamento a stabilire se questo sia indesiderato e offensivo. Questo principio è fondamentale poiché pone al centro la dignità e l'autonomia dell'individuo nel definire i propri confini personali.
I tribunali italiani hanno progressivamente consolidato questo orientamento, riconoscendo che non esiste un criterio oggettivo universale per definire cosa costituisca molestia, ma che occorre valutare caso per caso, tenendo conto della sensibilità individuale e del contesto specifico in cui si verifica l'episodio.
La normativa del 2025 è categorica nel vietare ogni forma di molestia sul luogo di lavoro. La legislazione italiana, in linea con le direttive europee, ha rafforzato progressivamente gli strumenti di tutela a disposizione delle vittime e le sanzioni per i responsabili.
Quando si verificano episodi di molestie, la persona che le subisce può agire legalmente non solo contro il diretto responsabile ma anche contro il datore di lavoro, qualora quest'ultimo non abbia adottato misure preventive adeguate o non sia intervenuto tempestivamente dopo la segnalazione dell'accaduto.
Un aspetto fondamentale previsto dalla normativa è la protezione del denunciante da eventuali ritorsioni. La lavoratrice o il lavoratore che decide di procedere in giudizio, esercitando il proprio diritto previsto dal Codice Civile, non può essere:
Nel caso in cui il lavoratore che ha denunciato molestie venga licenziato, la normativa 2025 stabilisce il diritto al reintegro nel posto di lavoro e al risarcimento del danno subito, sia economico che morale. Tale risarcimento deve tenere conto non solo della perdita economica ma anche della lesione alla dignità personale e professionale.
È importante sottolineare che il sistema giuridico prevede anche tutele contro eventuali denunce infondate o strumentali. Se la persona che sporge denuncia per molestie sul lavoro ha consapevolmente fornito informazioni false, può incorrere in responsabilità penale per calunnia e diffamazione. Questo bilanciamento mira a tutelare sia le vittime effettive di molestie sia la reputazione di chi potrebbe essere accusato ingiustamente.
Alcune forme di molestie sul lavoro possono configurare veri e propri reati, con conseguenti procedimenti in sede penale. Un caso tipico è quello della violenza privata, che si configura quando la lavoratrice o il lavoratore viene ripetutamente posto nella condizione di dover cedere a determinate avances o pressioni, pena la perdita del posto di lavoro o altre conseguenze negative sulla propria carriera.
In questi casi, oltre alla responsabilità civile, si profila una responsabilità penale del molestatore, con conseguenze significativamente più gravi. Le condotte più invasive possono inoltre configurare i reati di:
La giurisprudenza più recente ha anche riconosciuto la configurabilità del reato di maltrattamenti in famiglia in ambito lavorativo, quando le molestie si inseriscono in un contesto di rapporti stabili e continuativi, caratterizzati da una componente affettiva e fiduciaria tipica degli ambienti lavorativi più coesi.
I Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro aggiornati al 2025 hanno ampliato e specificato le tutele contro le molestie sul lavoro, integrando le disposizioni legislative con previsioni più dettagliate e adattate ai diversi settori professionali.
Molti CCNL contengono oggi una sezione dedicata specificamente alla prevenzione e al contrasto delle molestie, con definizioni precise dei comportamenti vietati e delle procedure da seguire in caso di segnalazioni. Tra le misure comunemente previste troviamo:
Particolarmente rilevanti sono le clausole che stabiliscono l'inversione dell'onere della prova in determinati contesti: una volta forniti elementi di fatto che facciano presumere l'esistenza di molestie, spetta al presunto responsabile dimostrare che i comportamenti adottati non costituiscono molestie.
I CCNL 2025 pongono grande enfasi sulla prevenzione, riconoscendo che la creazione di un ambiente di lavoro rispettoso e inclusivo rappresenta lo strumento più efficace per prevenire episodi di molestie. In quest'ottica, molti contratti collettivi prevedono l'adozione di codici di condotta aziendali e l'implementazione di politiche di diversità e inclusione.
Alcune categorie di lavoratori, come apprendisti, stagisti o lavoratori in prova, godono di tutele rafforzate, in considerazione della loro maggiore vulnerabilità derivante dalla precarietà della posizione lavorativa.
Se si è vittima di molestie sul posto di lavoro, è essenziale seguire alcuni passaggi per tutelare i propri diritti e la propria dignità personale:
È importante ricordare che la normativa 2025 prevede anche la possibilità di rivolgersi alle Consigliere di Parità, figure istituzionali presenti a livello provinciale e regionale con il compito specifico di contrastare le discriminazioni e le molestie sul lavoro, in particolare quelle basate sul genere.
Le aziende più attente al benessere organizzativo hanno implementato, in accordo con quanto previsto dalla normativa e dai CCNL 2025, una serie di strumenti preventivi per ridurre il rischio di molestie:
Le aziende che adottano un approccio proattivo alla prevenzione delle molestie non solo riducono il rischio di contenziosi legali, ma creano ambienti di lavoro più sani e produttivi, con benefici tangibili in termini di engagement, riduzione dell'assenteismo e miglioramento delle performance individuali e collettive.