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Come cambia l'assegno di mantenimento alla moglie quando il marito va in pensione

Quali sono le condizioni per cui possibile chiedere una revisione dell'assegno di mantenimento da riconoscere alla ex moglie quando si va in pensione: cosa prevede la normativa in vigore

Autore: Marianna Quatraro
pubblicato il
Come cambia l'assegno di mantenimento al

Il legame tra prestazioni pensionistiche e obbligo di corresponsione dell’assegno di mantenimento alla ex moglie rappresenta una tematica di elevato rilievo nell’ambito del diritto di famiglia.

La posizione economica degli ex coniugi è soggetta a cambiamenti significativi a seguito del pensionamento, influenzando direttamente non solo la misura degli importi dovuti ma anche la sussistenza stessa dell’obbligo. 

L’assegno di mantenimento è la somma periodica che il coniuge economicamente più forte deve corrispondere all’altro in caso di separazione legale, con lo scopo di garantire alla parte più debole un tenore di vita affine a quello avuto nel matrimonio.

Il calcolo del contributo economico si basa su una valutazione comparata dei redditi complessivi, del patrimonio, della durata dell’unione e del contributo fornito da ciascun coniuge alla vita familiare.

L’evento del pensionamento comporta, di regola, una revisione dell’assegno.

Il giudice, nel valutare l’importo, tiene conto del reddito da pensione del soggetto obbligato, delle esigenze del beneficiario e delle circostanze intervenute dopo la sentenza o l’accordo iniziale.

Passaggio dalla retribuzione da lavoro alla pensione: conseguenze sull’importo dell’assegno

Così come nel caso di inizio di una nuova convivenza da parte dell'ex moglie, l'importo dell'assegno di mantenimento inizialmente calcolato può diminuire, esattamente come nel caso in cui l'ex marito perda il lavoro o registri una importante riduzione dell'attività, anche nel caso in cui l'ex marito vada in pensione, la somma di mantenimento da riconoscere può variare.

Precisiamo che andare in pensione non fa automaticamente venire meno il diritto al mantenimento, ma l'importo percepito deve essere sufficiente a garantire l'indipendenza economica del beneficiario. 

Se il reddito su cui era stato inizialmente calcolato l’assegno di mantenimento alla ex moglie viene sostituito da una pensione di importo decisamente inferiore, l’ex marito può chiedere al giudice di modificare l’assegno.

Secondo quanto previsto dalla legge vigente, infatti, è possibile chiedere una revisione, o anche la revoca completa, dell’assegno quando le condizioni economiche di uno o di entrambi i coniugi sono soggette a importanti variazioni. 

Ciò significa che in presenza di una pensione di importo inferiore allo stipendio precedente, il giudice può disporre una riduzione proporzionale del mantenimento, sempre che la moglie non scenda al di sotto di un livello di autosufficienza economica.

Le variazioni sono attentamente valutate, privilegiando equità e adeguatezza alle nuove condizioni, sempre in rapporto allo scopo primario di assicurare un livello di vita dignitoso al beneficiario.

Le procedure legali per chiedere la revisione o la cessazione dell’assegno di mantenimento

L’istanza di revisione dell’assegno, sia in diminuzione che in aumento, deve essere presentata presso il tribunale che ha pronunciato la separazione o il divorzio. 

Il procedimento prende avvio attraverso un ricorso, supportato da obbligatoria documentazione sulla variazione reddituale (ad esempio, cedolini pensione, ultime dichiarazioni fiscali, estratti conto).

Non è previsto alcun termine decadenziale: la richiesta può essere avanzata in qualsiasi momento successivo al provvedimento originario, una volta intervenute modificazioni economiche significative. 

Il giudice, esaminate le prove e sentite le parti, valuta l’accoglimento dell’istanza e definisce la nuova misura o (in casi specifici) la cessazione dell’obbligo.

Criteri principali per la modifica dell’importo del mantenimento nella separazione e nel divorzio

La rideterminazione dell’importo segue criteri distinti a seconda che si tratti di separazione o divorzio.

Nel caso di separazione, si considera la conservazione del tenore di vita matrimoniale, ponderando le nuove risorse del marito pensionato e le esigenze della moglie.

Nel caso di divorzio, l’attenzione si concentra invece sull’autonomia economica della ex coniuge, nonché sulla funzione assistenziale, compensativa e perequativa dell’assegno. 

In entrambi i casi, motivi oggettivi e durevoli (es.: pensioni più basse rispetto agli stipendi precedenti, nuove fonti di reddito per la moglie, variazione delle condizioni patrimoniali) possono giustificare un intervento giudiziale sulla misura originaria. 

Possono verificarsi anche casi in cui si può procedere addirittura alla sospensione o alla revoca completa dell’assegno di mantenimento, ma solo in presenza di precise e specifiche circostanze, per esempio, se la moglie acquisisce indipendenza economica mediante pensione propria o redditi adeguati, o se contrae nuove nozze. 

Anche la cessazione può essere richiesta con ricorso al tribunale, fornendo prova dettagliata dei fatti sopravvenuti. 

 

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