La quattordicesima è un'ulteriore mensilità aggiunta alla retribuzione annua, prevista in alcuni contratti di lavoro in Italia. Solitamente viene erogata in estate, per fornire un sostegno economico extra durante le ferie estive. Questa prestazione aggiuntiva rappresenta un importante beneficio economico per molti lavoratori e, in alcuni casi, anche per i pensionati, contribuendo significativamente al loro potere d'acquisto in un periodo dell'anno in cui le spese tendono ad aumentare.
La quattordicesima mensilità è un emolumento aggiuntivo che si affianca alla normale retribuzione annuale, prevista da alcuni contratti collettivi nazionali di lavoro (CCNL) e viene erogata generalmente nel mese di luglio. Questa gratifica supplementare non interessa solo i lavoratori dipendenti, ma anche alcuni pensionati con reddito inferiore a determinate soglie.
A differenza della tredicesima, che è obbligatoria per tutti i lavoratori dipendenti secondo la legge italiana, la quattordicesima è una prestazione la cui erogazione dipende esclusivamente dalle previsioni del contratto collettivo applicato. Si tratta quindi di un bonus contrattuale che varia da settore a settore e che non tutti i lavoratori hanno diritto a percepire.
La quattordicesima mensilità spetta a una categoria specifica di lavoratori dipendenti e pensionati. Per quanto riguarda i lavoratori dipendenti, la quattordicesima è disciplinata dai singoli Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro (CCNL). Questo significa che non tutti i contratti prevedono questa mensilità; tra quelli che la includono, troviamo i CCNL per il commercio e il terziario, il Ccnl Turismo, il Ccnl bancari, oltre a quelli per gli addetti alla vigilanza privata e i dipendenti delle farmacie private.
Sono inclusi nel beneficio anche i lavoratori assunti con contratti di apprendistato e part-time, ma sono esclusi i lavoratori stagionali, autonomi e i tirocinanti.
Per i pensionati, la quattordicesima è regolata dall'INPS e spetta a coloro che hanno almeno 64 anni e un reddito complessivo inferiore a due volte il trattamento minimo annuo del Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti. Questo sostegno economico è stato introdotto come misura a favore dei pensionati con risorse limitate.
Non hanno diritto alla quattordicesima i pensionati che percepiscono una pensione sociale o un assegno sociale, così come i titolari di rendite INAIL o di pensioni integrate al minimo, mentre spetta a chi percepisce la pensione di inabilità. I requisiti di reddito e di età sono fondamentali per determinare la spettanza della quattordicesima per i pensionati.
L'erogazione della quattordicesima è disciplinata per i lavoratori dalla contrattazione collettiva per i dipendenti e per i pensionati dalla legislazione. Per quanto riguarda la normativa, il principale riferimento per i pensionati è l'articolo 5, commi da 1 a 4, del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito nella legge del 3 agosto 2007, n. 127.
I requisiti per l'erogazione della quattordicesima variano a seconda che si tratti di lavoratori dipendenti o pensionati. I dipendenti hanno diritto ad avere la quattordicesima solo se previsto dal proprio contratto nazionale Ccnl di assunzione. Se non è, infatti, riportata, significa che non spetta.
Per i pensionati, i requisiti per ottenere l'ulteriore mensilità estiva sono principalmente legati all'età e al reddito. Spetta, infatti, ai pensionati che abbiano compiuto almeno 64 anni e che abbiano un reddito complessivo inferiore a una certa soglia, la quale varia annualmente in base all'aumento del trattamento minimo INPS. La soglia di reddito è fissata a due volte il trattamento minimo annuo del Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti.
Inoltre, gli importi per i pensionati variano in base ai contributi versati nel corso della loro carriera lavorativa e alla categoria di pensionato, vale a dire se il soggetto ha lavorato come dipendente o come lavoratore autonomo.
Verificare se si ha diritto alla quattordicesima è fondamentale per evitare spiacevoli sorprese. Per i lavoratori dipendenti, il primo passo è consultare il proprio Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro. Non tutti i CCNL prevedono questa mensilità aggiuntiva, quindi è fondamentale conoscere i dettagli del proprio specifico contratto di lavoro.
In alternativa, i lavoratori possono anche rivolgersi al dipartimento delle risorse umane o al proprio datore di lavoro. Questi soggetti sono in grado di fornire informazioni dettagliate sulla quattordicesima e le sue modalità di erogazione all'interno dell'azienda. Verificare le politiche aziendali è essenziale, poiché alcune aziende potrebbero erogare questa mensilità anche in assenza di obblighi contrattuali.
Per i pensionati, invece, la verifica del diritto alla quattordicesima può essere effettuata consultando il cedolino della pensione, disponibile sia in formato cartaceo che online sul sito dell'INPS nella sezione "Cedolino pensione e servizi collegati". Qui è possibile trovare l'importo della quattordicesima indicato in un'apposita voce durante il periodo di erogazione.
I pensionati non devono presentare alcuna domanda per ricevere la quattordicesima, perchè viene erogata automaticamente dall'INPS ai soggetti che soddisfano i requisiti di reddito e di età. Tuttavia, se si ritiene di aver diritto alla quattordicesima ma questa non è stata erogata, è possibile presentare una domanda di ricostituzione online o tramite i patronati. In tal caso, una volta verificata la sussistenza dei requisiti, la quattordicesima verrà corrisposta nei mesi immediatamente successivi.
La maturazione della quattordicesima mensilità dipende dalla durata del rapporto di lavoro effettivo. Per ogni mese lavorato, si matura una quota di quattordicesima, pari a un dodicesimo della retribuzione lorda mensile. Il periodo di maturazione va dal primo luglio dell'anno precedente al 30 giugno dell'anno successivo.
Per esempio, se un lavoratore ha prestato servizio ininterrottamente durante questo periodo, riceverà la quattordicesima mensilità piena, pari in genere a una mensilità lorda del suo stipendio. Se, invece, non si è lavorato tutto l'anno preso come riferimento e il rapporto di lavoro è iniziato o terminato in corso di anno, l'importo si calcola pro-rata, considerando come mese intero la frazione pari o superiore a 15 giorni di calendario.
Non tutti i periodi di assenza interrompono la maturazione della quattordicesima. Sono considerati utili alla maturazione, ad esempio, i periodi di congedo di maternità o paternità, così come quelli di malattia e infortunio entro i limiti contrattualmente previsti. Non contribuiscono, invece, alla maturazione i periodi di aspettativa non retribuita, i permessi non retribuiti, gli scioperi e le altre assenze ingiustificate.
Il pagamento della quattordicesima solitamente avviene in un'unica soluzione, generalmente tra i mesi di giugno e luglio, a seconda delle previsioni contrattuali. Alcuni contratti possono anche prevedere erogazioni differenti, come rateizzazioni mensili decise a livello aziendale. La quattordicesima viene accreditata direttamente in busta paga (alcuni Ccnl possono prevedere anche due diverse buste paga per stipendio mensile e quattordicesima) e l'importo complessivo è visibile come voce retributiva separata.
La quattordicesima mensilità non è prevista per tutti i lavoratori, ma solo per coloro il cui Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro la contempla. I principali contratti che includono la quattordicesima sono quelli del commercio, del terziario e del turismo. In questi settori, i lavoratori dipendenti hanno diritto a ricevere una mensilità aggiuntiva che viene solitamente erogata intorno a luglio.
Altri settori che prevedono la quattordicesima sono:
Oltre ai settori menzionati, anche i dipendenti di Poste Italiane hanno diritto alla quattordicesima. D'altra parte, nel settore pubblico la quattordicesima non è prevista.
La quattordicesima può spettare anche ai lavoratori con contratti di apprendistato o part-time, a condizione che il CCNL di riferimento lo preveda. Per esempio, i lavoratori part-time avranno diritto a una quattordicesima proporzionata alle ore effettivamente lavorate.
Sono esclusi dall'erogazione della quattordicesima i lavoratori autonomi, insieme a coloro che hanno contratti di:
È importante verificare nel proprio contratto se la quattordicesima è prevista, per evitare aspettative non corrispondenti alla realtà contrattuale.
L'importo della quattordicesima, per i lavoratori dipendenti, è generalmente pari ad una mensilità lorda dello stipendio ordinario se si è lavorato tutto l'anno. Per quanto riguarda i pensionati, il calcolo dipende dal reddito e dagli anni di contributi versati. È importante fare riferimento al proprio CCNL o alle normative previdenziali per conoscere l'importo esatto.
Per comprendere meglio come calcolare la quattordicesima, è utile analizzare alcuni esempi pratici. Supponiamo di avere un dipendente con una retribuzione lorda mensile di 1.800 euro. Questo importo rappresenterà la base di calcolo per la quattordicesima mensilità.
Per calcolare l'importo lordo della quattordicesima, basta utilizzare la seguente formula:
Importo lordo della quattordicesima = (retribuzione lorda mensile * mesi lavorati) / 12
Immaginiamo che il dipendente abbia lavorato per 12 mesi consecutivi. Applicando la formula sopra:
1.800 euro * 12 mesi / 12 = 1.800 euro
Quindi, l'importo lordo della quattordicesima sarà di 1.800 euro.
Passiamo ora a calcolare l'importo netto, considerando la tassazione. La quattordicesima è soggetta a trattenute fiscali e contributi previdenziali, ma non beneficia delle detrazioni per lavoro dipendente. Supponiamo che il dipendente rientri nel primo scaglione IRPEF con un'aliquota del 23% e che i contributi previdenziali ammontino al 9,19% per il dipendente.
Calcoliamo prima i contributi previdenziali:
Contributi previdenziali = 1.800 euro * 9,19% = 165,42 euro
Ora, calcoliamo l'imponibile fiscale:
Imponibile fiscale = 1.800 euro - 165,42 euro = 1.634,58 euro
Applichiamo l'aliquota IRPEF del 23% sull'imponibile fiscale:
IRPEF = 1.634,58 euro * 23% = 375,95 euro
Infine, sottraiamo l'importo dell'IRPEF dall'imponibile fiscale per ottenere il netto della quattordicesima:
1.634,58 euro - 375,95 euro = 1.258,63 euro
Quindi, l'importo netto della quattordicesima per il dipendente sarà di 1.258,63 euro.
L'importo della quattordicesima mensilità è solitamente equivalente a una mensilità di stipendio ordinario lordo. Questo significa che per un dipendente con una retribuzione fissa mensile di 2.000 euro lordi, l'importo della quattordicesima sarà approssimativamente lo stesso. Tuttavia, è importante evidenziare che l'importo netto, ossia quello effettivamente percepito dal lavoratore, sarà inferiore a causa delle trattenute fiscali e previdenziali.
Per calcolare l'importo netto della quattordicesima, si sottraggono dall'importo lordo le varie trattenute, tra cui quelle relative ai contributi previdenziali (INPS) e le imposte sul reddito (IRPEF). È da considerare che le detrazioni per carichi familiari generalmente non si applicano alla quattordicesima, rendendo l'importo finale più basso rispetto al regolare stipendio mensile.
L'importo netto varia in base alla situazione fiscale personale e alle specifiche aliquote contributive.
Quando un lavoratore non ha prestato servizio per l'intero anno, l'importo della quattordicesima viene proporzionato in base ai mesi effettivi di lavoro. La quattordicesima, infatti, matura su base mensile e viene calcolata tenendo conto dei mesi lavorati dal primo luglio dell'anno precedente al 30 giugno dell'anno corrente. Ogni mese lavorato contribuisce alla maturazione di un rateo pari a un dodicesimo dell'importo complessivo.
Per esempio, un dipendente assunto il primo settembre con una retribuzione lorda mensile di 2.000 euro matura dieci ratei di quattordicesima (da settembre a giugno). In tal caso, il calcolo dell'importo della quattordicesima è quindi il seguente:
Retribuzione lorda mensile | 2.000 euro |
Mesi lavorati | 10 |
Importo quattordicesima | 2.000 x 10 / 12 = 1.666,67 euro |
Diversamente, se il dipendente è stato assunto il 15 gennaio, matura sei ratei di quattordicesima, considerando come mese intero solo quelli lavorati per almeno 15 giorni. Il calcolo sarà quindi:
Retribuzione lorda mensile | 2.000 euro |
Mesi lavorati | 6 |
Importo quattordicesima | 2.000 x 6 / 12 = 1.000 euro |
In caso di sospensione dell'attività lavorativa per episodi di malattia, infortunio o altre assenze previste dal contratto, la quattordicesima potrà maturare solo nei periodi coperti da retribuzione o indennità. Quindi, se il dipendente ha avuto assenze non retribuite, questi periodi non saranno considerati utili ai fini del calcolo.
Il calcolo della quattordicesima mensilità parziale è necessario quando un lavoratore non ha prestato servizio per l'intero periodo di maturazione, che va generalmente dal primo luglio dell'anno precedente al 30 giugno dell'anno corrente. In tali casi, l'importo della quattordicesima verrà proporzionato ai mesi effettivamente lavorati.
Per determinare la quattordicesima parziale, si utilizza la seguente formula:
Retribuzione lorda mensile x Numero di mesi lavorati / 12
Ad esempio, supponiamo che un dipendente abbia una retribuzione lorda mensile di 2.000 euro e abbia lavorato solo otto mesi nel periodo di maturazione. Il calcolo sarà il seguente:
2.000 x 8 / 12 = 1.333,33 euro
È importante notare che solitamente si considera un mese lavorato interamente se il dipendente ha lavorato almeno 15 giorni in quel mese. Pertanto, se il dipendente ha iniziato a lavorare il 16 luglio, il mese di luglio non verrà considerato per il calcolo della quattordicesima, mentre se ha iniziato a lavorare il 14 luglio, il mese di luglio verrà conteggiato.
I periodi di malattia incidono in maniera significativa sulla maturazione della quattordicesima. In generale, i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro (CCNL) disciplinano ampiamente questo aspetto, stabilendo le condizioni in cui la malattia è considerata utile o non utile ai fini del calcolo della quattordicesima mensilità.
In primo luogo, è necessario distinguere tra la malattia breve e quella di lunga durata. Per la malattia breve, ossia quella che rientra nei limiti contrattualmente previsti (solitamente dai 180 giorni a un anno), il lavoratore continua a maturare la quattordicesima. Questo principio si basa sul diritto del lavoratore a percepire la retribuzione intera o un'indennità economica durante il periodo di malattia.
Nel caso di malattia di lunga durata, superati i limiti contrattualmente previsti, il lavoratore potrebbe non maturare più la quattordicesima, o almeno non interamente. La normativa, in questi casi, varia a seconda del CCNL applicato, ma generalmente prevede che terminato il periodo di comporto, la maturazione della quattordicesima si interrompa.
Un altro aspetto importante riguarda il congedo straordinario per malattia del bambino, che generalmente non è utile ai fini della maturazione della quattordicesima. Allo stesso modo, periodi di aspettativa non retribuita non contribuiscono alla maturazione.
Nel caso di infortunio sul lavoro o malattia professionale, la quattordicesima continua a maturare per tutto il periodo assistito da indennità INAIL, e in molti contratti collettivi, anche per i primi giorni di assenza coperti dal datore di lavoro. Tuttavia, se l'infortunio o la malattia si prolungano per un periodo superiore ai limiti stabiliti dal contratto, la maturazione della quattordicesima potrebbe subire interruzioni.
La quattordicesima mensilità, o semplicemente quattordicesima, spetta anche ai lavoratori con contratto part-time, ma l'importo erogato è proporzionato alle ore di lavoro effettivamente svolte. Il principio di non discriminazione garantisce che anche ai lavoratori part-time venga riconosciuto il diritto a questa mensilità aggiuntiva, se prevista dal loro CCNL, ma con regole di calcolo differenti.
Il meccanismo di calcolo segue sostanzialmente lo stesso principio applicato ai lavoratori full-time, ma con un riproporzionamento. Ad esempio, se un lavoratore full-time matura una quattordicesima pari a una mensilità intera del suo stipendio, per il lavoratore part-time si procederà a dividere l'importo sulla base delle ore lavorate rispetto all'orario pieno.
Supponiamo che un lavoratore full-time con uno stipendio lordo mensile di 1.800 euro abbia diritto a una quattordicesima completa di 1.800 euro. Un lavoratore part-time che lavora 20 ore alla settimana, ovvero il 50% dell'orario full-time, riceve il 50% dell'importo, cioè 900 euro.
Di seguito una tabella di esempio per chiarire meglio:
Ore settimanali lavorate | Ore full-time | Percentuale di lavoro | Importo mensilità piena | Importo quattordicesima proporzionata |
20 | 40 | 50% | €1.800 | €900 |
30 | 40 | 75% | €1.800 | €1.350 |
10 | 40 | 25% | €1.800 | €450 |
La quattordicesima è un tema di grande interesse anche per i lavoratori che si trovano in situazioni di disoccupazione e percepiscono la NASpI (Nuova Assicurazione Sociale per l'Impiego).
Durante il periodo di percezione della NASpI, il lavoratore non matura i ratei di quattordicesima, poichè si tratta di una prestazione assistenziale e non retributiva. Di conseguenza, il periodo in cui il lavoratore percepisce la disoccupazione non viene considerato utile ai fini della maturazione della mensilità aggiuntiva estiva.
È importante sottolineare che se un lavoratore termina un rapporto di lavoro prima di aver completato il periodo di maturazione della quattordicesima, ha comunque diritto a ricevere i ratei maturati fino a quel momento, che verranno liquidati insieme alle altre spettanze di fine rapporto. Questi ratei vengono calcolati in proporzione al periodo effettivamente lavorato.
La tassazione sulla quattordicesima mensilità segue le stesse regole previste per la retribuzione ordinaria. La quattordicesima è soggetta a contribuzione previdenziale e fiscale, il che significa che concorre a formare la retribuzione imponibile su cui vengono calcolati i contributi previdenziali a carico del lavoratore e del datore di lavoro, e le imposte sui redditi delle persone fisiche (IRPEF).
Ai fini fiscali, l'importo della quattordicesima viene riconosciuto in busta paga come un'emissione straordinaria e non è cumulato con la retribuzione ordinaria del mese in cui viene erogata. Ciò significa che l'IRPEF da applicare viene calcolata autonomamente e in base alle aliquote previste per i diversi scaglioni di reddito che sono del:
Va sottolineato che sulla quattordicesima non vengono applicate le detrazioni per lavoro dipendente né le detrazioni per carichi familiari, per cui il netto risulta generalmente inferiore al netto della retribuzione ordinaria mensile.
Infine, è importante considerare che la quattordicesima, così come la tredicesima, contribuisce alla formazione del trattamento di fine rapporto (TFR), essendo parte integrante della retribuzione globale del lavoratore.
Il calcolo del cuneo fiscale e delle trattenute sulla quattordicesima è essenziale per comprendere l'importo netto che viene effettivamente percepito dal lavoratore. Il cuneo fiscale rappresenta la differenza tra il costo del lavoro per il datore di lavoro e la retribuzione netta percepita dal lavoratore, includendo le imposte e i contributi previdenziali e assistenziali.
Precisiamo che il taglio del cuneo fiscale, deciso dal governo per aumentare le retribuzioni mensili, non si applica sulla quattordicesima.
Le trattenute applicate sulla quattordicesima sono, invece, nel dettaglio:
La quattordicesima mensilità è una retribuzione aggiuntiva che molti lavoratori e pensionati percepiscono una volta all'anno. Questa somma extra viene generalmente erogata tra giugno e luglio, con l'intento di supportare i lavoratori nelle spese delle ferie estive, similmente a quanto fa la tredicesima con le spese natalizie.
Per i lavoratori dipendenti, la data esatta del pagamento dipende dalle previsioni del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) applicato. In linea generale, la maggior parte dei contratti prevede che la quattordicesima venga erogata tra la fine di giugno e i primi giorni di luglio. Ad esempio, il CCNL Commercio stabilisce come termine di pagamento il 1° luglio, mentre altri contratti possono prevedere date diverse.
Per quanto riguarda i pensionati, l'INPS provvede al pagamento della quattordicesima insieme alla rata di pensione di luglio. In generale, la quattordicesima per i pensionati viene erogata con il cedolino di luglio, che solitamente è disponibile dal primo giorno del mese.
Il pagamento della quattordicesima mensilità può avvenire anche a rate, ma questa modalità è subordinata alle specifiche disposizioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro (CCNL) o dagli accordi stipulati tra azienda e lavoratore. Non tutti i CCNL, infatti, prevedono la possibilità di rateizzazione di questa mensilità aggiuntiva.
La rateizzazione della quattordicesima può essere una scelta sia da parte dell'azienda che del dipendente. In alcuni casi, le aziende offrono ai dipendenti la possibilità di ricevere la quattordicesima in più pagamenti distribuiti durante l'anno. Questo può essere utile per i lavoratori che preferiscono avere un flusso di cassa più regolare piuttosto che un importo consistente in un'unica soluzione. D'altro lato, la rateizzazione offre all'azienda un maggiore controllo dei flussi di cassa.
Quando un contratto di lavoro prevede la possibilità di rateizzazione della quattordicesima, saranno definite le modalità di distribuzione dei pagamenti. Ad esempio, un metodo comune prevede la divisione dell'importo totale in dodici rate mensili, che vengono aggiunte alla normale busta paga. Un'altra possibile modalità può essere quella di erogare sei rate bimestrali o quattro rate trimestrali.
È importante notare che, in assenza di disposizioni specifiche nel CCNL o negli accordi aziendali, la rateizzazione della quattordicesima non può essere imposta unilateralmente dal datore di lavoro. Il lavoratore deve essere consenziente e informato delle modalità di pagamento, e ogni eventuale accordo raggiunto deve essere formalizzato per iscritto.
Vi sono alcune limitazioni nella pratica di rateizzazione. Ad esempio, chi beneficia dell'esonero contributivo maggiorato sui redditi da lavoro dipendente potrebbe non avere interesse a percepire rateizzazioni che potrebbero incidere sui calcoli contributivi. Inoltre, la rateizzazione potrebbe non essere applicabile in caso di cessazione del rapporto di lavoro prima della fine del periodo di rateizzazione, richiedendo un calcolo e una liquidazione immediata della quattordicesima maturata.
Il termine massimo entro il quale l'azienda deve pagare la quattordicesima dipende dal contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) applicato e dalle politiche aziendali interne. In linea di massima, per i contratti collettivi che ne prevedono l'erogazione, la quattordicesima viene pagata entro la fine del mese di luglio. Tuttavia, esistono delle variazioni a seconda del settore lavorativo e delle disposizioni specifiche dei vari CCNL.
Per esempio, in contratti come quelli del CCNL commercio, terziario e turismo, la quattordicesima deve essere pagata entro il 30 giugno, così come previsto anche per il Contratto studi professionali, mentre nel Contratto alimentare il pagamento può avvenire fino alla fine di luglio.
Le aziende possono, dunque, optare per l'accredito della quattordicesima con la busta paga di giugno, oppure, in alternativa, possono emettere un cedolino separato nel mese di luglio. Sebbene queste scadenze siano stabilite dai contratti collettivi, alcune aziende potrebbero adottare politiche differenti, comunque rispettando i termini minimi stabiliti dai CCNL.
È importante che i lavoratori siano consapevoli delle tempistiche previste dal proprio contratto collettivo di riferimento per poter pianificare adeguatamente le proprie finanze. In caso di ritardo nel pagamento della quattordicesima, il lavoratore può rivolgersi al proprio sindacato o a un consulente del lavoro per verificare i propri diritti e le possibili azioni da intraprendere.