La gestione degli edifici residenziali condivisi impone una particolare attenzione alle necessità di manutenzione straordinaria, adeguamento normativo e riqualificazione energetica.
In questo contesto, accedere a forme di finanziamento condiviso rappresenta un’opportunità per superare la difficoltà di raccolta immediata delle risorse necessarie.
Quando il fabbisogno economico di un intero edificio supera quanto ordinariamente previsto, è possibile optare per uno prestito intestato al condominio stesso, anziché ai singoli proprietari. Il prestito condominiale può assumere la forma di:
Le caratteristiche contrattuali, la documentazione da presentare e le garanzie richieste variano in funzione della tipologia prescelta e dalla normativa vigente.
La decisione di chiedere un finanziamento spetta esclusivamente all’assemblea dei condòmini, la quale necessita di una maggioranza qualificata. In base alla tipologia di intervento e al regolamento di condominio, di regola:
L’amministratore di condominio funge da rappresentante e responsabile nelle relazioni con gli istituti finanziari, curando sia la fase istruttoria che quella di richiesta ed erogazione del finanziamento.
Nessun singolo proprietario può autonomamente decidere di vincolare il condominio a un prestito senza la dovuta delibera assembleare.
I lavori per cui è possibile richiedere finanziamento condominiale includono:
Dal punto di vista operativo, il finanziamento condominiale è attribuito all’intera collettività, con responsabilità solidale tra i proprietari in proporzione ai millesimi. Gli aspetti chiave sono:
L’amministratore di condominio ha il compito di gestire i rapporti con l’istituto finanziatore, controllare i flussi finanziari e aggiornare periodicamente l’assemblea sullo stato dei lavori e dei pagamenti.
In presenza di morosità superiore a determinate soglie, possono scattare cautele aggiuntive come la richiesta di garanzie o fideiussioni.
L’iter di concessione si articola in diverse fasi:
Se uno o più condòmini non adempiono agli obblighi di rimborso, il debito ricade sugli altri in proporzione alla rispettiva quota.
Nei casi più gravi, la banca può avviare azioni esecutive sul conto condominiale e, se non è sufficiente, è possibile un coinvolgimento patrimoniale individuale dei proprietari.