L'Indennità Straordinaria di Continuità Reddituale e Operativa (ISCRO) si posiziona tra gli strumenti principali in ambito previdenziale per supportare i lavoratori autonomi iscritti alla Gestione Separata INPS in momenti di rilevante difficoltà economica. Dal 2024, dopo una fase sperimentale, la misura è diventata strutturale, offrendo una rete di sicurezza a chi vede ridursi significativamente i propri redditi professionali.
La disciplina nasce con intento di garantire una funzione analoga a un'ammortizzatore sociale, tipico dei dipendenti, ma calibrato sulle peculiarità della platea dei titolari di partita IVA e di coloro che esercitano attività professionale abituale. L'accesso al beneficio avviene attraverso una procedura completamente informatizzata e rigorosa nei controlli, nel pieno rispetto delle normative vigenti sul sostegno al reddito.
L'indennità ISCRO è riservata ai soggetti iscritti alla Gestione Separata INPS che esercitano attività di lavoro autonomo abituale ai sensi dell'articolo 53, comma 1, TUIR. I beneficiari comprendono i liberi professionisti, inclusi coloro che partecipano a studi associati o società semplici, purché producano reddito da lavoro autonomo. Le caratteristiche sono:
Partita IVA attiva: Dev'essere stata aperta da almeno tre anni alla data della domanda, in relazione all'attività che dà diritto all'iscrizione previdenziale.
Iscrizione alla Gestione Separata: Deve essere formalizzata, quindi non è sufficiente l'adempimento dichiarativo; è richiesto un rapporto attivo e in regola con la contribuzione.
Assenza di trattamenti pensionistici: Il richiedente non deve essere titolare di pensione diretta né iscritto ad altre forme previdenziali obbligatorie, a pena di decadenza dall'indennità.
Non percezione dell'Assegno di Inclusione: La compatibilità con altre misure di welfare è limitata all'assegno ordinario di invalidità, mentre in caso di fruizione di AdI la prestazione decade.
Reddito soglia: Nell'anno precedente alla domanda il reddito di lavoro autonomo deve essere inferiore al 70% della media dei redditi da lavoro autonomo dei due anni precedenti e, comunque, non superiore a 12.000 euro (soglia annualmente rivalutata secondo l'indice ISTAT).
Regolarità contributiva: In fase di domanda è verificata la regolarità DURC (Documento Unico Regolarità Contributiva), essenziale per l'ammissione al beneficio.
Autocertificazione dei redditi: Il lavoratore deve autodichiarare gli importi prodotti negli anni di riferimento, salvo che i dati siano già nella disponibilità dell'Istituto.
Il controllo e l'interazione tra INPS e Agenzia delle Entrate garantisce l'affidabilità della misura, evitando pratiche elusive e assicurando che il diritto ISCRO venga riconosciuto solo a chi realmente versa in condizioni di difficoltà professionale e reddituale. L'indennità interviene quando il calo dei redditi risulta effettivamente significativo, fissando una soglia che esclude chi mantiene una continuità lavorativa oltre i parametri stabiliti.
L'entità dell'indennità è direttamente correlata ai redditi dichiarati nei due anni precedenti all'anno che precede la domanda. Si procede seguendo i passaggi:
Somma dei redditi da lavoro autonomo dichiarati nei due anni antecedenti all'anno precedente la domanda.
Divisione della somma ottenuta per due, per calcolare la media annuale.
Divisione ulteriore per due, ottenendo il valore semestrale.
Applicazione del 25% a questa cifra, il cui risultato corrisponde all'importo mensile erogato.
Provando a fare un esempio pratico:
Anno |
Reddito dichiarato |
2021 |
€6.000 |
2022 |
€5.000 |
Somma: €6.000 + €5.000 = €11.000
Media annuale: €11.000 / 2 = €5.500
Semestre: €5.500 / 2 = €2.750
Importo mensile: €2.750 x 25% = €687,50
L'ammontare dell'indennità ha limiti minimi e massimi:
Minimo: €250
Massimo: €800
Tali soglie sono soggette a rivalutazione periodica secondo le variazioni dell'indice ISTAT. L'importo ricevuto viene considerato reddito imponibile, senza accredito di contribuzione figurativa. Si segnala, inoltre, l'applicazione di ritenuta d'acconto del 20% sugli importi, esclusa per chi applica il regime forfettario. La misura è calibrata per offrire un sostegno proporzionato alla reale perdita di introiti, evitando assistenzialismi generalizzati.
La procedura di accesso alla misura avviene in modalità telematica, assicurando trasparenza nei controlli e tracciabilità degli adempimenti. Le domande possono essere presentate dal 16 giugno al 31 ottobre di ogni anno accedendo al portale INPS. In alternativa, si può utilizzare il Contact Center o rivolgersi ai patronati autorizzati. C'è quindi da sapere che:
Accesso: Tramite il servizio “Punto d'accesso alle prestazioni non pensionistiche” sul sito dell'Istituto, occorre autenticarsi mediante SPID (livello 2 o superiore), CIE 3.0 (Carta di identità elettronica) o CNS (Carta nazionale dei servizi).
Compilazione della domanda: Il richiedente dovrà inserire i dati anagrafici, reddituali e la dichiarazione sulla regolarità contributiva.
Autorizzazioni: Necessaria l'autorizzazione al trattamento dei propri dati da parte dell'INPS, anche per le comunicazioni all'Agenzia delle Entrate e al sistema SIISL (Sistema Informativo per l'Inclusione Sociale e Lavorativa).
Invio e ricevuta: La domanda viene protocollata; l'utente riceve conferma dell'avvenuta presentazione.
Documentazione richiesta: Generalmente, viene chiesta autocertificazione dei redditi rilevanti (se non già in possesso dell'INPS) e dichiarazione DURC regolare. Al termine istruttorio, l'esito viene comunicato elettronicamente.
Tempistiche: L'esame prende avvio subito dopo l'invio; la gestione è automatizzata e gli accrediti mensili si avviano dal giorno successivo alla presentazione, per sei mesi. Ulteriori controlli verranno effettuati a posteriori sull'effettivo rispetto dei criteri di accesso.
La presentazione della domanda deve avvenire entro il 31 ottobre di ciascun anno. Oltre tale termine il beneficio non può essere ottenuto per l'annualità in corso. Sono previste situazioni che determinano la decadenza dal diritto ISCRO:
Cessazione della partita IVA durante l'erogazione delle mensilità.
Ottenimento di un trattamento pensionistico diretto o iscrizione ad altri enti previdenziali obbligatori.
Percezione, anche sopravvenuta, dell'Assegno di Inclusione.
Perdita della regolarità contributiva.
In caso di decadenza, le somme già percepite dopo la perdita del requisito devono essere restituite. Inoltre, chi ha già usufruito dell'indennità non può presentare una nuova domanda nel biennio successivo all'anno dell'inizio fruizione, anche nel caso in cui non si siano ricevute tutte e sei le mensilità per ragioni di decadenza. La misura risulta inoltre incompatibile con:
NASpI, DIS-COLL, ALAS, indennità di discontinuità per i lavoratori dello spettacolo.
Pensioni dirette di qualsiasi natura.
Cariche politiche ed elettive che comportano ulteriori emolumenti, salvo il solo gettone di presenza.
Resta invece compatibilità con l'assegno ordinario di invalidità e con cariche che non prevedono compensi aggiuntivi diversi dal gettone di presenza. Obblighi dei beneficiari: Il beneficiario dell'indennità deve mantenere i requisiti per tutta la durata della fruizione, comunicare tempestivamente eventuali variazioni e partecipare ai percorsi di aggiornamento professionale ove richiesto dalla normativa.