La gestione dei pagamenti condominiali rappresenta una delle questioni più complesse nei condomini, dove le situazioni di insolvenza generano spesso tensioni, rallentando la copertura di servizi collettivi essenziali o causando difficoltà nel saldare i fornitori.
L’amministratore, figura centrale nella gestione della cassa comune, si trova ad affrontare una duplice responsabilità: da un lato tutelare l’interesse generale, dall’altro rispettare i limiti normativi nell’adozione di misure per il recupero dei crediti.
Nei casi di morosità condominiali, il primo dovere di un amministratore è quello di intraprendere le azioni di recupero del credito, che prevedono solleciti scritti e, in caso di persistenza, messa in mora del debitore.
Successivamente, può richiedere un decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo senza la necessità di preventiva autorizzazione assembleare.
L’amministratore è, inoltre, tenuto a comunicare ai creditori i dati dei morosi, consentendo eventualmente un’azione diretta contro questi ultimi.
Quando la situazione di insolvenza diventa cronica e il credito viene ritenuto inesigibile, l’assemblea condominiale può essere chiamata a deliberare una ripartizione della quota non pagata fra tutti, secondo criteri millesimali, purché sussista il consenso unanime. In assenza di tale accordo, l’amministratore non ha facoltà di imporre questa soluzione in autonomia.
La normativa disciplina in modo puntuale il tema della sospensione delle forniture nei casi di inadempienza prolungata relativa al pagamento delle spese condominiali.
Precisiamo che acqua e gas condominiali rientrano generalmente tra i servizi essenziali e la loro interruzione, salvo specifiche condizioni normativamente previste, espone a possibili profili di responsabilità.
Nel dettaglio, le norme stabiliscono che:
La recente sentenza n.1036 del 28 luglio 2025 del Tribunale di Perugia ha confermato l’illiceità della sospensione indiscriminata di acqua e gas, rafforzando quanto previsto dalla legislazione di settore e rimarcando la necessità di un provvedimento specifico che tenga conto della particolare situazione individuale del condomino moroso.
Secondo quanto stabilito dai giudici, l'amministratore può sospendere al condomino moroso dai servizi comuni separabili, se la situazione debitoria si prolunga oltre i sei mesi, ma per l’effettiva sospensione dei servizi di acqua e gas deve fare richiesta di un apposito provvedimento al magistrato competente, per autorizzare ufficialmente l'ingresso nell'appartamento del debitore.
In ogni caso, la sospensione è lecita solo per servizi suscettibili di uso separato e non indispensabili alla vita quotidiana, sempre previo rispetto delle procedure di legge.
Il distacco arbitrario dei servizi comuni essenziali configura, nella maggioranza dei casi, una violazione del diritto d’uso e può essere oggetto di impugnazione e risarcimento danni.