La partecipazione alle assemblee condominiali rappresenta un diritto e un dovere imprescindibile dei condomini. Non sempre, però, tutti i proprietari possono intervenire personalmente; in tali casi la delega consente di farsi rappresentare da un terzo, incaricandolo di esprimere il proprio voto e di prendere parte alle discussioni.
La delega in assemblea condominiale assume quindi funzione rappresentativa, volta a garantire la presenza e la partecipazione anche dei condomini assenti.
Secondo quanto previsto dalla normativa vigente, ogni condomino ha la facoltà di partecipare ad un'assemblea di condominio mediante rappresentante munito di delega scritta. Tuttavia:
La delega deve essere rilasciata in forma scritta e può contenere, oltre all’autorizzazione a partecipare all’assemblea, specifiche istruzioni di voto su uno o più punti all’ordine del giorno.
Il delegato è tenuto a rappresentare la volontà espressa dal delegante rispettando integralmente i limiti e le indicazioni ricevute. Ogni limite o condizione posta alla rappresentanza per un'assemblea condominiale si considera, tuttavia, "non apposta" tra condomini, il che vincola il rappresentante, dal punto di vista civilistico, secondo le regole del mandato.
La violazione delle istruzioni può produrre effetti, a seconda dei casi, solo nei rapporti tra condomino e delegato e non necessariamente verso il condominio.
Il regolamento condominiale può prevedere ulteriori restrizioni riguardo al numero massimo di deleghe attribuibili a uno stesso soggetto, oppure indicare se il rappresentante debba essere necessariamente un condomino.
È importante sottolineare, infine, che la delega è efficace limitatamente agli argomenti oggetto dell’assemblea e decade con la chiusura dei lavori o con la revoca da parte del delegante.
Se il delegato non rispetta la delega in assemblea condominiale non rispettata, gli effetti sono soprattutto dal punto di vista civilistico, nel rapporto tra condomino e rappresentante. Ne derivano:
La delega non rispettata, quindi, produce effetti innanzitutto nei rapporti privati tra le parti del mandato, lasciando salva la validità delle decisioni assunte in assemblea.
I principi che regolano la validità delle delibere assembleari in presenza di una delega non rispettata non prevedono che il condominio debba verificare la corrispondenza fra il voto espresso dal delegato e le istruzioni impartite dal condomino.
Fattispecie | Effetti |
Il delegato vota in modo difforme alle istruzioni, ma nei limiti della rappresentanza | La delibera è valida; la responsabilità è del delegato verso il delegante |
Il delegato esprime più deleghe oltre i limiti previsti dall'art. 67 d.a.c.c. | La delibera può essere annullabile su impugnazione |
Delega rilasciata senza specifiche istruzioni | Il delegato vota liberamente; la delibera è valida |
La possibilità di impugnazione della delibera è limitata ai casi di violazione di legge o di regolamento. Non è sufficiente che il voto del delegato sia opposto rispetto alle indicazioni, se il quorum deliberativo e le regole di partecipazione risultano rispettati. L’impugnazione sarà possibile, invece, quando il voto irregolare determina il mancato rispetto dei limiti di deleghe ammesse o quando la votazione è viziata perché compiuta con deleghe nulle.
Il condomino che si trova di fronte a una delega non rispettata dal rappresentante può ricorrere a vari rimedi nel rispetto della disciplina civilistica e condominiale. Ecco le possibili azioni da intraprendere: