Le dimissioni telematiche costituiscono un elemento centrale nella disciplina dei rapporti di lavoro in Italia in virtù delle recenti disposizioni normative. Introdotte per arginare fenomeni irregolari come le cosiddette “dimissioni in bianco” e assicurare maggiore trasparenza, prevedono che la cessazione volontaria del rapporto debba avvenire esclusivamente attraverso procedure digitali ed è permessa la possibilità di ripensamento, ma limitata temporalmente e a condizioni specifiche.
Per presentare le dimissioni volontarie telematiche, il dipendente del settore privato deve seguire la procedura digitalizzata attraverso il portale ClicLavoro, a cui si accede tramite credenziali SPID o CIE oppure, in alternativa, chiedendo il supporto di intermediari abilitati, tra cui patronati, organizzazioni sindacali o consulenti del lavoro. Il percorso si articola in alcune fasi essenziali:
Il datore di lavoro ha l’obbligo di comunicare la cessazione del rapporto ai Servizi per l’Impiego (tramite modello UniLav) entro cinque giorni.
La normativa stabilisce che il lavoratore può revocare le dimissioni telematiche a condizione che tale volontà sia manifestata entro 7 giorni dalla data di trasmissione del relativo modulo.
La richiesta, da inoltrare anch’essa in forma telematica attraverso lo stesso portale utilizzato per inoltrare la dimissione, deve seguire determinati passaggi:
Il dipendente deve sempre garantire che la comunicazione di revoca sia effettivamente recapitata anche al datore di lavoro. In caso di contestazione, l'onere della prova grava sul lavoratore, che dovrà dimostrare l’avvenuto completamento della procedura telematica secondo le modalità previste.
Dopo la scadenza dei sette giorni temporali previsti per la revoca, la normativa consente il ripensamento solo in circostanze eccezionali, come:
Per ottenere l’annullamento, il dipendente deve agire presso il Tribunale del Lavoro, assistito da un legale, e dimostrare la sussistenza del vizio tramite prove documentali, testimonianze od altre evidenze oggettive. L’azione giudiziaria va proposta entro 5 anni dalla scoperta del vizio o dalla cessazione della situazione lesiva. Se l’autorità giudiziaria riconosce il vizio, il contratto si considera non interrotto, con possibili effetti retroattivi su retribuzioni e tutele, inclusa la reintegrazione in servizio e, talora, il risarcimento del danno.
La revoca delle dimissioni entro i termini e secondo le modalità previste comporta che il rapporto di lavoro prosegue senza soluzione di continuità, come se la cessazione non fosse mai intervenuta. Gli effetti della revoca sono riassumibili nei seguenti punti: