Gestire il comfort termico degli edifici residenziali multipiano è un aspetto centrale per la convivenza in ambito condominiale. Considerando l’aumento dei costi energetici e le nuove direttive volte all’efficienza, le modalità di utilizzo e le regole sul riscaldamento in condominio rappresentano un tema di frequente discussione. La presenza di un impianto centralizzato, nelle sue varie tipologie, consente di riscaldare tutte le unità immobiliari mettendo in comune costi, gestione e responsabilità, con vantaggi sia economici sia di risparmio energetico.
Nonostante i benefici, la materia è spesso oggetto di dubbi: come si suddividono le spese? Chi decide l’orario di funzionamento? In che modo si ripartiscono i costi in caso di distacco dall’impianto centralizzato?
Il patrimonio immobiliare italiano presenta diverse tipologie di impianti per il comfort termico in ambito collettivo. Le configurazioni più comuni sono:
Non sono rari i casi di impianti misti, dove coesistono sistemi centralizzati e autonome soluzioni per singole unità, o di condomini che hanno optato negli anni per il passaggio da un sistema all’altro secondo le evoluzioni normative, tecnologiche o per la ricerca di risparmio.
La gestione di un impianto centralizzato richiede un coordinamento attento tra amministratore, ditta incaricata delle manutenzioni e condomini. Il sistema funziona grazie a un generatore (caldaia tradizionale, caldaia a condensazione, pompa di calore) che produce calore per tutto il fabbricato. L’acqua calda viene poi distribuita attraverso montanti e radiatori, assicurando uniformità nella temperatura ambientale.
Elementi centrali della gestione sono:
La ditta incaricata delle manutenzioni esegue verifiche periodiche, interventi di riparazione e si occupa del rispetto delle norme di sicurezza, mentre i condomini dispongono solo di limitata autonomia sulla regolazione interna delle proprie abitazioni, soprattutto dove sono presenti valvole termostatiche.
All’interno della gestione del riscaldamento collettivo, l’amministratore riveste incarichi specifici e doveri non derogabili:
Tali responsabilità assicurano la corretta fruizione dell’impianto e la trasparenza contabile, oltre a tutelare il condominio in caso di ispezioni o contenziosi.
La suddivisione dei costi del servizio di riscaldamento centralizzato è un tema disciplinato sia dal Codice Civile che dalla normativa settoriale. La regola generale, basata sugli articoli 1118 e 1123 c.c., stabilisce che le spese devono essere sostenute in misura proporzionale al valore dell’unità immobiliare espresso in millesimi, salvo approvazione di criteri diversi all’unanimità.
I recenti decreti e la norma UNI 10200 prevedono che, in presenza di sistemi di contabilizzazione, la spesa deve essere suddivisa in due componenti:
Se manca la contabilizzazione, la totalità della spesa viene imputata sulla base dei millesimi o secondo criteri dettati dal regolamento condominiale, purché conformi a legge.
La divisione delle spese tra parte fissa e variabile ha profonde ricadute sull’equità dei costi e sulle strategie per l’ottimizzazione energetica.
La quota fissa corrisponde ai costi per le dispersioni e il funzionamento dell’impianto, non dipendendo dai consumi. Si calcola in percentuale sull’importo totale e si suddivide secondo i millesimi, includendo anche chi si è distaccato dall’impianto centralizzato.
La parte variabile è proporzionale ai consumi effettivi di ciascuna unità immobiliare, determinati attraverso le letture dei contabilizzatori di calore. In genere, la proporzione tra fissa e variabile si aggira intorno al 30%-70%, ma la legge consente flessibilità, con l’unica limitazione che la quota fissa non scenda sotto al 30%.
L’approccio misto incentiva comportamenti virtuosi senza penalizzare chi, per ragioni tecnico-strutturali, non può azzerare del tutto i consumi involontari.
L’adozione di soluzioni per la registrazione dei consumi ha rivoluzionato la gestione delle spese termiche. Esistono due principali metodi:
Entrambi i sistemi hanno limiti tecnici, come potenziali errori di rilievo (legati a temperatura ambiente o posizionamento dei sensori) e l’impossibilità di distinguere con certezza le dispersioni legate alle parti comuni o lo scambio termico tra appartamenti. Inoltre, possono essere esclusi da obbligo solo in presenza di certificata impossibilità tecnica o mancata convenienza economica.
Per comprendere meglio come si suddividono le spese, si prenda come esempio un condominio con spesa annua di 6.000 euro e suddivisione 30% fissa, 70% variabile. Si ottiene:
| Tipologia | Metodo di calcolo | Importo |
| Quota fissa | 6.000 x 30% = | 1.800 € |
| Quota variabile | 6.000 x 70% = | 4.200 € |
La quota fissa, divisa per millesimi, è assegnata a ciascun condomino; la variabile, in base alle unità di consumo calcolate dai ripartitori. Supponendo 540 unità di consumo totali, il valore unitario è 4.200/540 ≈ 7,78 €/unità; ogni proprietario paga secondo il proprio reale utilizzo.
Chi vuole rinunciare all’uso dell’impianto centralizzato può farlo solo in assenza di squilibri di funzionamento o aggravi economici per gli altri condomini, come previsto dall’art. 1118 c.c. L’interessato resta comunque tenuto a partecipare alle spese di conservazione e manutenzione straordinaria dell’impianto e alla quota fissa determinata dalle dispersioni.
La procedura di distacco deve essere richiesta formalmente, con relazione tecnica che attesti la neutralità sulle prestazioni dell’impianto. Il rischio di aggravi o inefficienze per il sistema comporta spesso il diniego alla richiesta se non supportata da adeguata documentazione. Gli effetti economici e giuridici sono da ponderare anche rispetto alle possibili riformulazioni delle tabelle di ripartizione dei costi.
L'Italia è suddivisa in sei zone climatiche (A, B, C, D, E, F) che determinano il periodo e il numero di ore giornaliere di accensione consentite:
Zona A (città più calde, es. Lampedusa): dal 1° dicembre al 15 marzo, 6 ore giornaliere Zona B (es. Agrigento, Catania): dal 1° dicembre al 31 marzo, 8 ore giornaliere Zona C (es. Napoli, Bari, Roma): dal 15 novembre al 31 marzo, 10 ore giornaliere Zona D (es. Firenze, Ancona): dal 1° novembre al 15 aprile, 12 ore giornaliere Zona E (es. Milano, Torino, Bologna): dal 15 ottobre al 15 aprile, 14 ore giornaliere Zona F (zone montane, es. Belluno): nessuna limitazione
Gli orari specifici di accensione vengono stabiliti dall'assemblea condominiale nel rispetto dei limiti di legge. Solitamente si articolano in due fasce: mattutina (6:00-9:00) e serale (17:00-23:00), ma possono variare in base alle esigenze dei condomini.
Il sindaco può autorizzare deroghe in caso di condizioni climatiche eccezionali. Gli edifici ad uso non residenziale possono avere regole diverse.
La sicurezza e l’efficienza del sistema di riscaldamento dipendono da una manutenzione programmata e da interventi rapidi in caso di guasti. Sono previsti:
Le spese si ripartiscono in base alle regole stabilite dal regolamento condominiale o dalla legge: la manutenzione ordinaria è generalmente a carico dei residenti, mentre quella straordinaria grava sui proprietari. L’amministratore è responsabile della scelta di imprese abilitate e della certificazione degli interventi.
Per contenere i costi energetici è indispensabile adottare buone pratiche sia a livello di singola abitazione sia a livello collettivo. Tra le azioni consigliate rientrano:
L’assemblea esercita potestà deliberativa su orari, regolamenti d’uso, interventi di efficientamento e criteri di ripartizione delle spese, come stabilito dal Codice Civile e dalla normativa speciale. Attraverso votazioni, secondo le maggioranze previste dalla legge, l’assemblea può approvare interventi migliorativi e modificare le tabelle di riparto.
Le decisioni devono sempre essere assunte in modo trasparente e sulla base di relazioni tecniche, garantendo il coinvolgimento informato di tutti i condomini. Ricorrere a consulenti o auditor energetici esterni consente di orientare le scelte sulla base di dati oggettivi, nell’ottica della riduzione dei consumi e del contenimento delle spese.
Per agevolare la riqualificazione degli edifici collettivi, sono stati previsti vari strumenti fiscali a livello statale:
L’amministratore è tenuto a informare i condomini sulle opportunità normative e a produrre la documentazione necessaria per l’accesso ai benefici previsti dalla normativa fiscale attuale.