La Legge 104 1992 rappresenta uno dei cardini del sistema di tutela italiano rivolto alle persone con disabilità e ai loro familiari che necessitano di assistenza.
Tra le principali disposizioni spicca il diritto ai permessi retribuiti, strumenti essenziali per favorire la conciliazione tra esigenze lavorative e necessità di supporto continuo e che permettono ai beneficiari di assentarsi dal lavoro mantenendo la propria retribuzione, con l'obiettivo di garantire adeguata assistenza e di promuovere l’inclusione sociale e professionale del disabile.
I permessi previsti dalla Legge 104 consistono in assenze dal lavoro retribuite, destinate sia alle persone con disabilità grave accertata, sia ai lavoratori che prestano assistenza a familiari in stato di handicap riconosciuto. Possono beneficiarne:
La certificazione dello stato di disabilità viene rilasciata da commissioni medico-legali dell'Inps e dalle ASL competenti. Il diritto a questi permessi è riconosciuto sia ai dipendenti del settore pubblico che a quelli del settore privato, ma non è esteso ai lavoratori autonomi e parasubordinati.
Il legislatore ha introdotto inoltre una maggiore flessibilità, consentendo la fruizione frazionata e la possibilità di alternarsi tra familiari che assistono lo stesso soggetto, purché non negli stessi giorni.
I permessi sono riconosciuti per tre giorni al mese (anche frazionabili in ore) o per due ore per giornata lavorativa nei casi previsti. Tali periodi vengono equiparati alle giornate lavorate per tutti gli effetti di legge, inclusa la maturazione di ferie e quattordicesima.
E' possibile usufruire dei permessi della Legge 104 presentando istanza all’INPS, corredata dalla certificazione medica attestante il grave handicap, seguita da notifica preventiva al datore di lavoro. Una volta riconosciuto il diritto, il lavoratore può usufruirne:
Le assenze per permessi 104 sono giustificate tramite il Libro Unico del Lavoro e non incidono negativamente su ferie, ROL o retribuzione aggiuntiva.
In caso di utilizzo improprio è prevista la revoca del beneficio e, nei casi più gravi, sanzioni disciplinari fino al licenziamento.
Come previsto dalla normativa vigente, i permessi della Legge 104 non utilizzati nel mese di competenza non si possono recuperare in alcun modo né sono posticipabili nel tempo. Ogni mese rappresenta un ciclo autonomo: i giorni spettanti decadono se inutilizzati, a prescindere dai motivi dell’omessa fruizione (assenza involontaria, malattia, esigenze di servizio).
Il permesso mira, infatti, a rispondere a un bisogno immediato e concreto di assistenza, è una misura specifica per coprire esigenze assistenziali contingenti e programmabili su base mensile.
Di conseguenza, anche nel caso in cui il lavoratore non sia in condizioni di utilizzarli per cause di forza maggiore, questi si considerano persi, senza possibilità di trasferimento ai periodi successivi.
Questa regola principale distingue nettamente i permessi previsti dalla Legge 104 da altri istituti come ferie, ROL o ex-festività, che prevedono criteri di accumulo e in alcuni casi anche monetizzazione all’atto della risoluzione del rapporto di lavoro.
Un aspetto frequentemente oggetto di dubbi riguarda la possibilità di ricevere un compenso economico per i permessi Legge 104 non utilizzati. La legge stabilisce che non è ammesso il pagamento dei permessi non fruiti, nemmeno in forma di straordinari o indennità sostitutiva.
Dunque, per riassumere:
Anche l’utilizzo corretto e trasparente dei permessi previsti dalla Legge 104 è oggetto di particolare attenzione sia da parte dell’INPS che del datore di lavoro.
Per contrastare eventuali abusi, sono previsti controlli amministrativi e verifiche documentali sulla legittimità della fruizione, corredate dall’obbligo periodico di autocertificazione della permanenza dei requisiti.
Secondo la giurisprudenza, uso improprio del permesso legato ad attività non coerenti con l’assistenza, o la presentazione di documentazione falsa, rappresenta abuso del diritto e comporta: