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In quali casi le ferie maturano anche se il dipendente assente

Le ferie annuali si accumulano mensilmente. In media, ogni mese di lavoro conferisce circa 2,5 giorni di ferie.

Autore: Chiara Compagnucci
pubblicato il
In quali casi le ferie maturano anche se

Le ferie annuali sono un diritto garantito a ogni lavoratore, sancito sia dalla Costituzione sia dalla legge italiana. Secondo il decreto legislativo 66 del 2003, ogni dipendente ha diritto ad almeno quattro settimane di ferie all'anno, salvo disposizioni più favorevoli previste dal contratto collettivo di riferimento. Questi periodi di riposo possono essere prolungati per anzianità di servizio, livelli superiori e altre condizioni specifiche.

Una delle domande più comuni riguarda la maturazione delle ferie durante i periodi di ferie già in corso. La legge prevede che i lavoratori continuino a maturare giorni di ferie anche mentre ne stanno usufruendo. Questo meccanismo assicura che i diritti dei lavoratori siano pienamente rispettati, senza interruzioni nella maturazione dei benefici spettanti. I casi in cui si maturano le ferie quando il dipendente è assente sono i seguenti:

  • il periodo di malattia e l'infortunio sul lavoro

  • la maternità obbligatoria e i congedi parentali

  • i permessi per le cariche sindacali ed elettive

  • le donazione del sangue

  • permessi retribuiti come quelli per la legge 104

Dipendente assente, quando si maturano le ferie

Le ferie annuali si accumulano mensilmente. In media, ogni mese di lavoro conferisce circa 2,5 giorni di ferie. Per maturare questi giorni, il lavoratore deve aver lavorato almeno 15 giorni in quel mese.

Le ferie maturano durante tutti i periodi di lavoro. La Corte di Cassazione ha stabilito che le ferie si accumulano durante il periodo previsto dalla legge, sia durante l'effettivo svolgimento del lavoro sia durante le assenze considerate equivalenti al servizio effettivo dalla legge o dai contratti collettivi. La durata legale per la maturazione delle ferie è di 12 mesi, che generalmente corrispondono all'anno civile o a un periodo di 12 mesi definito contrattualmente.

Anche durante il periodo di prova, le ferie continuano a maturare. In generale, durante le assenze giustificate come malattia, maternità o infortunio, il lavoratore continua a maturare ferie. L'unico caso in cui le ferie non si accumulano è durante le sospensioni dal lavoro, come nei congedi non retribuiti.

Se un lavoratore viene assunto o lascia il lavoro durante l'anno, ha diritto a un numero di giorni di ferie proporzionale al periodo di servizio effettivamente prestato. La regola è che ogni mese di lavoro dà diritto a un dodicesimo delle ferie annuali. Le frazioni di mese di almeno 15 giorni sono considerate come un mese intero.

La Corte di Cassazione ha sottolineato l'importanza delle ferie non solo come diritto acquisito per il lavoro svolto, ma anche come strumento per soddisfare le esigenze psicologiche e sociali dei lavoratori. La maturazione delle ferie non può essere impedita da periodi di assenza per malattia, poiché le ferie contribuiscono al benessere e alla salute del lavoratore, beneficiando così anche il datore di lavoro.

Quando invece non si maturano le ferie

I giorni di assenza per congedo parentale e i permessi presi per assistere un figlio malato non contribuiscono alla maturazione delle ferie. Questi periodi, pur essendo tutelati e riconosciuti, non vengono conteggiati come servizio effettivo ai fini delle ferie.

Le ferie non si accumulano durante i permessi e le aspettative non retribuiti. Questo vale anche per le aspettative concesse ai dipendenti chiamati a svolgere funzioni pubbliche o a ricoprire cariche sindacali. Questi periodi sono considerati sospensioni dal servizio e quindi non validi per la maturazione delle ferie.

Anche i giorni di sciopero e il periodo di servizio militare di leva non permettono di maturare ferie. Entrambe le situazioni interrompono il conteggio dei giorni di ferie maturati.

Per i lavoratori in malattia, la maturazione delle ferie si interrompe una volta superato il periodo di comporto. Il comporto è il periodo massimo durante il quale un dipendente può assentarsi per malattia senza rischiare il licenziamento. Oltre questo limite, i giorni di assenza non sono più validi per l'accumulo delle ferie.

Durante i periodi di cassa integrazione a zero ore, i giorni di ferie non vengono maturati. La cassa integrazione, che prevede una sospensione temporanea dell'attività lavorativa, non consente l'accumulo di ferie poiché il dipendente non svolge attività lavorativa effettiva.