Secondo quanto previsto dalla normativa vigente, l'Iva non si può detrarre se le fatture, pur se correttamente compilate, non interessano l'acquisto di beni e servizi correlati alle attività commerciali svolte.
Quali sono i casi in cui l'Iva di una fattura non si può detrarre? La detrazione dell’Iva è possibile sugli acquisti o sui consumi effettuati per le attività aziendali e questo permette ad un’impresa di ridurre l’Iva dovuta con quella già versata sui beni o servizi acquistati per la propria attività economica.
La detrazione dell’Iva interessa la disciplina degli oneri detraibili, che prevede che, per alcune spese, effettuate con regolare fattura, si può ridurre non solo il costo ma anche l’importo delle tasse da pagare. Non sempre però si può detrarre l’Iva di una fattura.
Secondo la normativa vigente, la detrazione è giustificata solo se gli acquisti con regolare fattura rientrano nelle attività normative dell'azienda e sono state effettivamente documentate.
Al contrario, l'Iva sulle fatture per gli acquisti personali o non strettamente aziendali non può essere oggetto delle detrazioni.
Dunque, l'Iva non si può detrarre se le fatture, pur se correttamente compilate, non interessano l'acquisto di beni e servizi correlati alle attività commerciali svolte, o se interessano le spese di rappresentanza o i beni di lusso.
Anche la Corte di Cassazione, con la sentenza n.7488/2020, ha affrontato la questione della detraibilità dell’Iva relativa alle spese propedeutiche all’attività d’impresa, cessata senza la realizzazione di operazioni attive.
Con la sentenza n. 16279 del 12 giugno 2024, la Cassazione ha, invece, affrontato la questione della detraibilità dell’Iva anche in presenza di un contratto nullo.
Il principio di diritto affermato è che, per detrarre l’Iva da parte della cessionaria in caso di nullità del contratto di cessione del bene e relativa fattura emessa dalla cedente, il soggetto passivo non è privato del diritto alla detrazione per il solo fatto che il contratto è viziato da nullità se non si dimostra che sussistono gli elementi che consentono di qualificare tale operazione come fittizia oppure, o che trae origine da un’evasione dell’imposta.
La detrazione dell’Iva è, quindi, legittima se l’operazione viene effettivamente realizzata, con onere della prova. Al contrario, senza tale prova cioè, l’Iva di una fattura non si può detrarre.
La detrazione Iva si può effettuare solo in periodi fiscali in cui si verifica l’effettivo pagamento dell’Iva e quando le spese sostenute sono direttamente connesse all’attività d’impresa.