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In quali casi un'auto puņ non essere assicurata in base alle normativa attuale

La normativa sull'assicurazione auto evolve e si estende anche ai veicoli fermi o in aree private, ma ci sono eccezioni. Quando un'auto puņ essere senza polizza, le sanzioni e le opzioni per i proprietari.

Autore: Chiara Compagnucci
pubblicato il
In quali casi un'auto puņ non essere ass

L’obbligo di assicurazione RC Auto in Italia ha subito una svolta significativa con il recepimento della Direttiva UE 2021/2118 attraverso il Decreto legislativo 22 novembre 2023, n. 184. La nuova disciplina impone che ogni veicolo a motore idoneo alla circolazione debba essere assicurato, anche se è fermo, parcheggiato oppure collocato in area privata come un box o un cortile condominiale. Questa evoluzione normativa estende il concetto di tutela: non rileva più solo lo stato di movimento, ma anche la potenzialità di arrecare danni a terzi.
La ratio della nuova previsione è garantire sempre una copertura assicurativa per chiunque possa essere coinvolto in un sinistro, limitando i rischi associati ai veicoli non assicurati. Viene quindi superata la precedente prassi che collegava l’obbligo assicurativo esclusivamente ai mezzi in circolazione sulle vie pubbliche.

Questa modifica pone interrogativi su "quando si può non assicurare auto", abbracciando anche ambiti prima meno regolati e richiedendo ai proprietari un adeguamento puntuale alle nuove richieste legislative.

Auto ferme e aree private: l’estensione dell’obbligo di assicurazione RC

Con l’entrata in vigore delle nuove norme, non fa differenza se un veicolo sia parcheggiato su area pubblica o privata

  • Sono compresi veicoli posteggiati in garage, cortili condominiali, parcheggi riservati e giardini privati

  • Rientrano nell’obbligo motocicli, automobili, rimorchi, mezzi pesanti anche se immobilizzati in una proprietà privata, purché potenzialmente idonei all’uso su strada

  • Sono oggetto di attenzione anche i veicoli elettrici “leggeri”, se definiti idonei dai Ministeri competenti

L’obiettivo è assicurare che ogni mezzo in grado di essere rimesso in circolazione possa rispondere dei danni causati, anche a seguito di eventi accidentali (ad esempio, incendio, cedimento strutturale, fenomeni di autocombustione). Il cambiamento è sostanziale: non è più sufficiente che il mezzo non sia spostato su strada pubblica per sottrarsi alla copertura RC Auto, i cui costi sono variabili anche nel caso di polizze a tempo ridotto.
Dunque, è necessario valutare attentamente la situazione dei veicoli inutilizzati e comprendere quali alternative preveda il quadro normativo contemporaneo per rispondere al quesito su "quando si può non assicurare auto".

Le deroghe alla regola: quando un’auto può non essere assicurata

Le norme generali sull’obbligo assicurativo prevedono specifiche deroghe attraverso l’articolo 122-bis del Codice delle Assicurazioni Private, integrato grazie all’adeguamento alla direttiva europea. Queste esenzioni sono pensate per evitare costi non necessari in situazioni di oggettiva impossibilità d’uso o interdizione imposta dal legislatore.

Tali veicoli sono esclusi dall’obbligo assicurativo per l’intera durata del provvedimento e non devono essere in alcun modo utilizzati o lasciati in condizioni di potenziale pericolo per terzi.
Veicoli formalmente radiati dal Pubblico Registro Automobilistico (PRA), destinati a demolizione o esportazione

  • Mezzi sottoposti a sequestro, fermo amministrativo o blocco da parte di autorità giudiziaria o amministrativa

  • Veicoli oggetto di provvedimento di divieto d’uso temporaneo o permanente da parte dell’autorità

L’esclusione si applica anche se il veicolo:

  • è privo di elementi strutturali fondamentali (motore, ruote, parti essenziali per la sicurezza)

  • è reso inidoneo alla circolazione da modifiche strutturali volontarie o da danneggiamento irrecuperabile

Per ottenere tale deroga, è necessario inviare formale comunicazione all’impresa assicurativa tramite dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R. n. 445/2000. L’esenzione permane fino al ripristino del veicolo per l’utilizzo come mezzo di trasporto.

In risposta alle esigenze di chi possiede veicoli poco utilizzati, la normativa offre la possibilità di sospensione temporanea della copertura assicurativa.
La procedura di sospensione richiede:

  • Richiesta formale da trasmettere all’assicurazione, corredata da dichiarazione sostitutiva

  • Collocazione del veicolo in area privata non accessibile alla circolazione

  • Rispetto di un limite massimo di durata annuale: fino a 10 mesi (11 mesi per storici/collezionistici)

La sospensione si attiva dalla registrazione nella banca dati nazionale e può essere prorogata, previa comunicazione almeno 10 giorni prima della nuova scadenza (5 giorni per veicoli di interesse storico). Durante la sospensione non è consentito l’uso, neppure occasionale, del mezzo.
Soluzioni assicurative flessibili, comprensive di polizze mensili o pay-per-use, possono risultare di interesse soprattutto per coloro che programmano la rimessa in funzione del veicolo in determinati periodi.

Sanzioni per mancata assicurazione e responsabilità del proprietario

La violazione dell’obbligo di copertura assicurativa è punita in modo severo, con sanzioni che, secondo l’articolo 193 del Codice della Strada, variano da 866 a 3.464 euro. è prevista una riduzione se il pagamento avviene entro cinque giorni dalla contestazione.

Si aggiungono, nei casi di recidiva, il raddoppio della sanzione e la sospensione della patente da uno a due mesi.
La legge impone:

  • Sequestro amministrativo del veicolo

  • Decurtazione di 5 punti dalla patente

  • Ritiro della carta di circolazione fino alla regolarizzazione

La responsabilità patrimoniale resta in capo al proprietario in caso di danni a terzi provocati da un veicolo senza RC attiva, con obbligo di integrale risarcimento senza limiti legali.
Per approfondimenti normativi si rimanda al testo del Codice delle Assicurazioni Private e Codice della Strada.

Gestione delle polizze e opzioni flessibili per veicoli inutilizzati

Le rinnovate esigenze di tutela si combinano oggi con soluzioni assicurative capaci di adattarsi alla reale fruizione dei veicoli.
Si distinguono:

  • Sospensione temporanea: adottabile alle condizioni e limiti di cui sopra e registrata nelle apposite banche dati

  • Polizze mensili e pay-per-use: permettono la copertura solo per i mesi di reale utilizzo del veicolo

  • Disdetta certa: modalità telematica che consente la revoca o sospensione facendone comunicazione tramite PEC o raccomandata

La tabella seguente sintetizza le principali opzioni di gestione delle polizze per veicoli poco usati e dunque per risparmiare sul premio da corrispondere:

Opzione

Durata

Area richiesta

Formalità

Sospensione temporanea

Max 10 mesi (11 per veicoli storici)

Privata

Comunicazione formale

Polizza mensile

1 mese

Nessuna restrizione

Attivazione digitale

Disdetta certa

Definitiva

Non applicabile

PEC o raccomandata

L’attenzione all’adeguamento normativo e la corretta gestione delle coperture assicurative sono oggi indispensabili per evitare sanzioni e proteggere il proprio patrimonio anche in ipotesi di veicoli poco utilizzati.