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Come funziona Rc auto per i veicoli fermi nel 2025? Spiegazioni e chiarimenti

di Chiara Compagnucci pubblicato il
aggiornato con informazioni attualizzate il
Rc auto per i veicoli fermi

Come funziona l’RC auto per i veicoli fermi nel 2025: obblighi, esenzioni e novità normative. Tutto ciò che bisogna sapere per evitare sanzioni e risparmiare

Nel 2025, il quadro normativo relativo all’assicurazione per la responsabilità civile automobilistica (Rc auto) si è evoluto a seguito del recepimento della direttiva europea 2021/2118 con il decreto legislativo n. 184/2023. La normativa, ormai pienamente in vigore, estende l’obbligo assicurativo a tutti i veicoli a motore anche quando non sono in circolazione, coinvolgendo auto private, veicoli aziendali, macchine agricole e altri mezzi sia su strada pubblica che su suolo privato. Questa novità rappresenta una trasformazione sostanziale per chiunque possegga un veicolo fermo, sia esso parcheggiato in garage o custodito in spazi privati, ed è finalizzata a ridurre i rischi legati ai cosiddetti "rischi statici".

Definizione normativa di veicolo soggetto all’obbligo Rc auto

L’articolo 122 del Codice delle Assicurazioni Private definisce con precisione quali veicoli ricadano nel nuovo vincolo. Oltre a tutte le auto e i veicoli a motore, sono inclusi:

  • veicoli a motore aventi velocità superiore a 25 km/h oppure peso superiore a 25 kg e velocità massima oltre i 14 km/h;
  • rimorchi (anche se non agganciati a una motrice);
  • veicoli elettrici leggeri – categoria che sarà dettagliata da un apposito decreto interministeriale nei prossimi mesi;
  • i cosiddetti mezzi atipici, se utilizzati come trasporto su suolo.
Restano escluse dall’obbligo solo le biciclette a pedalata assistita senza esclusiva propulsione meccanica e le sedie a rotelle destinate esclusivamente a persone con disabilità fisica. Ulteriori elementi di chiarezza sono attesi da decreti attuativi ministeriali riguardo a taluni veicoli elettrici di nuova concezione.

Gestione della sospensione assicurativa, come funziona nel 2025

La normativa continuativa riconosce ai proprietari la possibilità di sospendere temporaneamente la copertura Rc auto. La polizza può essere "congelata" in presenza di motivata inattività (ad es. auto inutilizzata durante lunghi periodi), ma:

  • il periodo totale di sospensione non può superare i 10 mesi nell’annualità assicurativa;
  • per veicoli d’epoca, storici o di interesse collezionistico iscritti ai registri appositi, il limite si estende a 11 mesi;
  • la sospensione può essere prorogata più volte, previo avviso scritto da inviare alla compagnia almeno 10 giorni (5 per veicoli storici) prima della scadenza della sospensione in atto;
  • al termine della sospensione o nel caso di riattivazione anticipata, la scadenza della polizza è posticipata automaticamente.
Tale meccanismo garantisce flessibilità soprattutto ai proprietari di flotte aziendali o persone con più veicoli utilizzati saltuariamente. É importante ricordare che durante la sospensione il veicolo non può circolare né essere utilizzato in alcun modo che possa arrecare danno a terzi.

Le deroghe all’obbligo Rc auto: casi di esclusione dalla copertura obbligatoria

Non tutti i veicoli sono tenuti alla copertura assicurativa anche da fermi. Le principali esenzioni riguardano:

  • veicoli radiati ufficialmente dal PRA per demolizione, esportazione o revoca documentata della carta di circolazione;
  • mezzi sottoposti a fermo amministrativo, sequestro, confisca o in stato di uso vietato da provvedimenti dell’autorità giudiziaria/competente;
  • veicoli non idonei all’utilizzo come mezzi di trasporto (senza motore, ridotti a rottami, privi degli elementi essenziali);
  • veicoli la cui assicurazione è sospesa tramite formale comunicazione all’assicurazione, secondo la normativa vigente e con i limiti temporali previsti.
Non costituisce causa di esenzione il solo parcheggio in area privata senza richiesta formale o radiazione.

Sanzioni in caso di assenza assicurativa: multe, sequestro e perdita punti

Chi non rispetta l’obbligo di assicurazione Rc auto, anche per veicoli fermi, rischia sanzioni amministrative severe:

  • multa da 866 euro (ridotta a 606,20 euro per pagamento entro 5 giorni dalla contestazione);
  • sequestro amministrativo del veicolo e ritiro della carta di circolazione;
  • decurtazione di 5 punti dalla patente;
  • la sanzione si applica anche ai veicoli in aree private soggette a restrizioni;
  • in caso di circolazione con assicurazione sospesa o con veicolo non idoneo, la multa è aumentata del 50%, arrivando a 1.299 euro (909,30 euro con pagamento rapido).
In casi di recidiva, la sanzione può essere ulteriormente aggravata con sospensione della patente e aumenti progressivi dell’importo, in base all’articolo 193 del Codice della Strada.

L’impatto sui costi Rc auto: andamento premi assicurativi e risparmio

Tale obbligo assicurativo coinvolge un maggior numero di veicoli, incidendo sul mercato delle polizze. Nel 2025, il premio medio Rc auto ha segnato un graduale aumento: secondo dati delle principali fonti assicurative, il valore medio nazionale si aggira intorno ai 650 euro, con variazioni su base regionale. Tuttavia, la concorrenza tra compagnie e nuove soluzioni di assicurazione per veicoli non circolanti consentono margini di risparmio:

  • confronto tra più preventivi personalizzati;
  • ricorso a pacchetti flessibili e polizze a consumo/tariffa variabile;
  • pagamenti agevolati (semestrali, annuali, rateizzati);
  • sfruttamento temporaneo della sospensione nei periodi di inutilizzo per ridurre i costi complessivi.
L’obiettivo assicurativo resta quello di tutelare il bilancio familiare e aziendale, facendo affidamento su coperture solide e rispondenti alle necessità effettive.

Questioni interpretative, problemi applicativi e richieste delle associazioni di categoria

L’ampliamento dell’obbligo Rc auto ai veicoli fermi ha originato alcune criticità interpretative:

  • assenza di linee guida tecniche per la stipula di polizze rivolte a mezzi utilizzati solo in spazi privati (ad esempio, concessionari, aziende agricole);
  • difficoltà nell’individuazione precisa dei veicoli soggetti alla copertura su base normativa;
  • mancanza di offerte specifiche da parte di molte compagnie assicurative.
Categorie come Federacma, Assocamp e Confcommercio Mobilità hanno presentato richieste di proroga e l’avvio di tavoli tecnici con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per risolvere le problematiche che penalizzano le imprese e le famiglie. Sono attese, nel corso dell’anno, ulteriori chiarificazioni e semplificazioni procedurali.

FAQ: domande frequenti sull’obbligo Rc auto per veicoli fermi nel 2025

  • Un’auto ferma in garage deve essere assicurata?
    Sì, se non è radiata, demolita o formalmente sospesa dall’assicurazione, la copertura è obbligatoria anche se il veicolo non viene mai utilizzato su strada pubblica.
  • Si può sospendere l’assicurazione per tutta la durata dell’anno?
    No, la sospensione non può eccedere i 10 mesi (11 per storici), oltre tale limite occorre riattivare la polizza o radiar e il veicolo.
  • La sanzione è valida solo se si circola senza assicurazione?
    No, la multa e il sequestro si applicano anche a veicoli fermi e in aree private, laddove sussiste l’obbligo assicurativo.
  • Chi sono i soggetti esclusi dall’obbligo?
    Veicoli ritirati dal PRA, sequestrati, non idonei a circolare (ad es. senza motore), sedie a rotelle per disabili, biciclette con pedalata assistita non esclusivamente meccanica.
  • Cosa avviene in caso di incidente con un veicolo fermo ma non assicurato?
    Il proprietario risponde civilmente dei danni a terzi, con applicazione piena delle sanzioni.
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