Secondo quanto previsto dalla legge vigente, il giorno di Pasqua (cadente di domenica) non rientra tra le festività lavorative, per cui non c’è in realtà alcuna particolare maggiorazione o differenza di calcolo in busta paga, meno che il contratto nazionale Ccnl applicato non disponga diversamente.
Quanto vengono pagati di più in busta paga i giorni di Pasqua e Pasquetta quando si lavora? Dopo le festività natalizie, quelle di Pasqua rappresentano la principale festività religiosa prevista dal nostro calendario.
Tali festività implicano il relativo riconoscimento economico in busta paga. Precisiamo che questo vale solo per il giorno della domenica di Pasqua e del Lunedì dell’Angelo, di Pasquetta, mentre i giorni di Giovedì e Venerdì Santo si lavora regolarmente e non si ha diritto ad alcuna maggiorazione in busta paga.
Il giorno di Pasqua non è considerato da un punto di vista retributivo al pari delle altre festività nazionali cadendo di domenica: non viene compensata attraverso un trattamento economico aggiuntivo perché cade comunque di domenica.
Se, infatti, il lavoratore presta servizio in un giorno festivo ha diritto a ricevere la normale retribuzione giornaliera, ottiene una maggiorazione per lavoro festivo, stabilita dal CCNL, compresa tra il 50% e il 100% della retribuzione oraria, o ha diritto a un giorno di riposo compensativo, in aggiunta o in alternativa alla maggiorazione.
Ciò significa che Pasqua può essere pagata il doppio in busta paga solo se il Ccnl di inquadramento prevede una maggiorazione per lavoro festivo al 100% ma perché si tratta di lavoro di domenica, non perché è Pasqua, per cui la relativa maggiorazione calcolata spetterebbe per qualsiasi domenica dell’anno si lavorasse.
La domenica di Pasqua è, infatti, una festività religiosa ma non è una festività nazionale o infrasettimanale ai sensi di legge, per cui viene retribuita secondo quanto previsto dai diversi Ccnl contratti nazionali di lavoro.
Inoltre, considerando che Pasqua viene di domenica ed è un giorno rosso in calendario, a prescindere da aumenti riconosciuti o meni, i lavoratori dipendenti hanno il diritto ad astenersi dallo svolgimento della propria prestazione lavorativa, e senza incorrere in alcuna sanzione o altro rischio.
Diverso è, invece, il discorso per il lunedì di Pasqua, che viene trattato come festività infrasettimanale.
In questi casi, infatti, il lavoratore ha sia il diritto assentarsi da lavoro e sia il diritto ad essere retribuito.
Se, infatti, il dipendente lavora nella giornata festiva, la retribuzione spettante per il mese in questione varia a seconda che siano previsti o meno riposi compensativi per l’attività svolta durante la festività.
Nel primo caso, se per il lavoro prestato il Lunedì di Pasqua spettano giorni di riposo compensativo, oltre alla retribuzione per le ore lavorate, il dipendente ha diritto alla maggiorazione che il suo Ccnl stabilisce per il lavoro festivo, che può essere, per esempio, del 10%, del 20% ecc.
Se, invece, non sono previsti riposi compensativi, il dipendente ha diritto ad avere lo straordinario festivo previsto dal Ccnl di inquadramento. Per esempio, il Contratto dei Metalmeccanici Industria riconosce la normale retribuzione maggiorata del 55% per lo straordinario festivo oltre le otto ore.