Quali beni e oggetti posseduti possono essere pignorati. Lista 2022 aggiornata

Dal punto di vista pratico, l'ufficiale giudiziario può ricercare le cose da pignorare nella casa del debitore e negli altri luoghi a lui appartenenti.

Autore: Chiara Compagnucci
pubblicato il
Quali beni e oggetti posseduti possono e

Pignoramento, per quali beni è possibile?

Il pignoramento dei beni segue un iter ben preciso ovvero l'ordine di priorità è denaro contante, oggetti preziosi e titoli di credito e dunque beni facilmente ottenibili. Altrettanto importanti sono quei beni dinanzi ai quali il creditore deve fermarsi.

Il pignoramento di beni e oggetti personali è uno dei provvedimenti più traumatici che si possono subire. Si tratta dell'atto finale nel rapporto tra un debitore che non adempie al pagamento del proprio debito e il creditore che attiva il pignoramento su beni mobili o immobili. Ma cosa prevedono le normative?

Il credito può attivare la procedura di espropriazione forzata di tutti i beni del debitore? La risposta è negativa poiché ci sono alcuni oggetti di proprietà che per mai possono essere sottratti. Vediamo tutto nel dettaglio:

  • Pignoramento, per quali beni è possibile
  • Norme sul pignoramento di beni e oggetti

Pignoramento, per quali beni è possibile

Il bene oggetto del pignoramento deve essere pignorabile, trasferibile (come le licenze commerciali), espropriabile e alienabile, come i beni del demanio pubblico o del patrimonio indisponibile dello Stato, delle Province e dei Comuni. Si pensi anche a beni particolari dei quali è vietata la vendita.

La norma di riferimento in materia è l'articolo 516 del Codice di procedura civile che disciplina le cose pignorabili in particolari circostanze di tempo. Qui si apprende che il pignoramento dei beni segue un iter ben preciso ovvero l'ordine di priorità è denaro contante, oggetti preziosi e titoli di credito e dunque beni facilmente ottenibili.

Quando si parla di pignoramento occorre poi distinguere tra pignoramento immobiliare e mobiliare. Nel primo caso rientrano mobili e arredi. E attenzione: a meno che non sia di lusso e il debitore non abbia la residenza, la prima casa non può essere mai oggetto di pignoramento.

Altrettanto importanti sono quei beni dinanzi ai quali il creditore deve fermarsi. Non possono infatti essere pignorati l'anello nuziale, i vestiti, la biancheria, i letti, i tavoli e le sedie per mangiare, gli armadi, i cassettoni, il frigorifero, le stufe e i fornelli da cucina, la lavatrice, gli utensili di casa e il mobile che li contiene, con esclusione dei mobili di pregio artistico o di antiquariato.

Ma anche le decorazioni al valore, lettere, registri e scritti di famiglia, e manoscritti tranne che facciano parte di una collezione. Semaforo rosso pure per i commestibili e combustibili necessari a far fronte a un mese al mantenimento del debitore e della sua famiglia.

Sono quindi impignorabili gli animali da compagnia e quelli impiegati a fini terapeutici o di assistenza al debitore, le cose sacre e che servono all’esercizio del culto, le armi.

Norme sul pignoramento di beni e oggetti

Dal punto di vista pratico, l'ufficiale giudiziario può ricercare i beni e gli oggetti da pignorare sia nell'abitazione del debitore e sia negli altri luoghi a lui appartenenti. Quando occorre aprire porte e ripostigli oppure allontanare persone che disturbano l'esecuzione del pignoramento può chiedere l'assistenza della forza pubblica.

Il presidente del tribunale o un giudice delegato può autorizzarlo a pignorare cose che non si trovano in luoghi appartenenti al debitore, ma delle quali può disporre. In ogni caso l'ufficiale giudiziario può sottoporre a pignoramento le cose del debitore che il terzo possessore consente di esibirgli.

Secondo la Corte di Cassazione, "dopo il superamento dell'iniziale e risalente indirizzo che intendeva come tale solo quella che formasse oggetto di un diretto reale o personale di godimento dell'esecutato, se l'ufficiale giudiziario può ricercare le cose da pignorare anche nella casa in cui abita l'esecutato che non sia proprietario o locatario dell'immobile, tuttavia a tal fine sempre comunque si richiede un connotato di abitualità e di tendenziale stabilità della relazione fattuale tra il debitore e il luogo di ubicazione delle cose da pignorare".

Per la giurisprudenza è insufficiente un rapporto precario, come quello appunto che nasce da una relazione di temporanea dimora, per ragioni di ospitalità o analoghe, essendo necessario che la relazione di fatto intercorrente tra il debitore e il luogo di ubicazione dei beni si svolga in modo stabile e abituale.