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Pignoramento presso terzi, limiti importi dei crediti pignorabili e perdita di efficacia stabiliti da decreto legge n. 52/2024

di Marianna Quatraro pubblicato il
aggiornato con informazioni attualizzate il
modifiche pignoramento terzi

Cosa cambia per il pignoramento presso terzi con il nuovo decreto pubblicato in Gazzetta Ufficiale: le novità e le modifiche previste

Il decreto legge n. 52 del 2 marzo 2024, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, introduce significative novità in materia di pignoramento presso terzi, modificando sia i limiti degli importi dei crediti soggetti a questa procedura esecutiva sia i termini relativi alla sua efficacia. Queste modifiche normative rappresentano un'importante revisione della disciplina delle procedure esecutive che impatta direttamente sui diritti di creditori e debitori.

L'intervento legislativo si inserisce nel contesto delle riforme volte a bilanciare le esigenze di tutela dei creditori con la necessaria protezione delle situazioni di fragilità economica, tema particolarmente sensibile nell'attuale congiuntura economica.

Nuovi limiti sugli importi dei crediti pignorabili presso terzi

Il decreto legge n. 52/2024 ha introdotto parametri più definiti circa gli importi dei crediti assoggettabili a pignoramento presso terzi, rivedendo sostanzialmente la disciplina precedente. Questa riforma chiarisce i confini entro cui può operare lo strumento esecutivo, fornendo maggiore certezza sia per i creditori che per i debitori.

Secondo quanto stabilito dalla nuova normativa, dal momento della notifica dell'atto di pignoramento, il terzo pignorato (ossia il soggetto che detiene somme o beni del debitore) assume specifici obblighi legali relativamente all'importo del credito vantato nei confronti del debitore principale.

La novità più rilevante consiste nell'introduzione di maggiorazioni proporzionali delle somme pignorabili, che variano in base alla fascia di importo del credito stesso. Questo sistema a scaglioni garantisce una maggiore equità nell'applicazione della misura esecutiva, modulandola in funzione dell'entità del credito sottostante.

In particolare, per i crediti di importo contenuto è prevista una percentuale di pignorabilità inferiore, mentre per quelli di ammontare più elevato la quota pignorabile aumenta progressivamente, secondo un meccanismo che tiene conto della capacità economica presumibile del debitore.

Modalità operative del pignoramento presso terzi secondo le nuove disposizioni

Con l'entrata in vigore del decreto n. 52/2024, la procedura di pignoramento presso terzi subisce alcune modifiche anche sul piano operativo. Il creditore che intende avvalersi di questo strumento deve necessariamente rispettare i nuovi parametri quantitativi, adeguando le proprie richieste esecutive ai limiti stabiliti dalla normativa aggiornata.

In fase di notifica dell'atto di pignoramento, il creditore deve indicare specificamente l'importo per cui procede, tenendo conto delle maggiorazioni applicabili in base alla fascia di appartenenza del credito. Questa indicazione precisa è fondamentale per consentire al terzo pignorato di valutare correttamente l'entità degli obblighi che assume.

Il terzo pignorato, dal canto suo, è tenuto a rendere la dichiarazione di quantità prevista dall'art. 547 c.p.c., specificando l'ammontare e la natura delle somme dovute al debitore, alla luce dei nuovi vincoli imposti dalla legge. Questa dichiarazione rappresenta un momento cruciale della procedura, poiché definisce concretamente l'oggetto del pignoramento.

Ho assistito personalmente a diversi casi in cui l'applicazione corretta dei nuovi limiti ha permesso una più equa ripartizione delle somme tra i creditori concorrenti, evitando situazioni di eccessiva compressione della sfera patrimoniale del debitore.

Perdita di efficacia del pignoramento presso terzi e nuove tempistiche

Una delle innovazioni più rilevanti introdotte dal decreto legge n. 52/2024 riguarda il termine di efficacia del pignoramento presso terzi, con l'introduzione di un limite temporale ben definito oltre il quale la procedura perde automaticamente la sua validità.

Secondo la nuova disciplina, il pignoramento di crediti del debitore verso terzi perde efficacia decorsi dieci anni dalla notifica al terzo. Questa previsione normativa risponde all'esigenza di evitare che vincoli patrimoniali possano protrarsi indefinitamente nel tempo, creando situazioni di incertezza giuridica prolungata.

Il termine decennale non si applica qualora intervenga l'ordinanza di assegnazione delle somme pignorate, che rappresenta il naturale sbocco della procedura esecutiva quando essa giunge a compimento. Analogamente, il termine viene meno anche in caso di estinzione o chiusura anticipata del processo esecutivo per altre cause previste dalla legge.

È importante sottolineare che questa regola sulla perdita di efficacia rappresenta una novità significativa nel panorama delle procedure esecutive, introducendo un elemento di certezza temporale precedentemente assente.

Dichiarazione di interesse per mantenere l'efficacia del pignoramento

Il legislatore, pur introducendo il termine decennale di efficacia del pignoramento, ha previsto un meccanismo che consente al creditore di prolungare gli effetti della procedura esecutiva, evitandone la decadenza automatica.

Per mantenere l'efficacia del pignoramento oltre il termine ordinario di dieci anni, il creditore procedente ha la facoltà di notificare una specifica dichiarazione di interesse per il vincolo pignoratizio. Tale dichiarazione deve essere presentata entro un periodo ben definito, ovvero nei due anni precedenti alla scadenza del termine decennale.

Questa previsione rappresenta un bilanciamento tra l'esigenza di certezza giuridica, soddisfatta dal termine massimo di efficacia, e la tutela del creditore diligente che mantiene interesse alla procedura esecutiva intrapresa. La dichiarazione di interesse opera come una sorta di rinnovazione del pignoramento, consentendo la prosecuzione degli effetti vincolanti sul patrimonio del debitore.

Nel contesto dell'applicazione pratica di questa normativa, è essenziale che i creditori procedenti prestino particolare attenzione al calcolo dei termini, per evitare di incorrere nella decadenza della procedura esecutiva avviata. Un'annotazione sistematica delle scadenze rilevanti può costituire un utile strumento organizzativo per gli operatori del settore.

Impatto della riforma sui diversi soggetti coinvolti

Le modifiche introdotte dal decreto legge n. 52/2024 producono effetti significativi su tutti i soggetti coinvolti nella procedura di pignoramento presso terzi, con implicazioni pratiche che meritano di essere analizzate singolarmente.

Per i creditori, le nuove disposizioni comportano sia vantaggi che limitazioni. Da un lato, la definizione chiara dei limiti di pignorabilità offre maggiore certezza circa l'entità delle somme potenzialmente recuperabili; dall'altro, l'introduzione del termine decennale di efficacia impone una gestione più attenta delle procedure esecutive di lunga durata, con la necessità di monitorare le scadenze per evitare la perdita di efficacia del pignoramento.

Per i debitori, la riforma introduce elementi di maggiore tutela, specialmente attraverso la previsione di limiti proporzionali alla pignorabilità dei crediti e la certezza temporale data dal termine massimo di efficacia. Questi aspetti contribuiscono a evitare situazioni di eccessiva compressione patrimoniale e di vincoli perpetui sui beni del debitore.

Anche per i terzi pignorati (tipicamente banche, datori di lavoro o pubbliche amministrazioni) le nuove regole comportano modifiche operative. In particolare, questi soggetti beneficiano di maggiore chiarezza circa l'estensione temporale dei loro obblighi di accantonamento e versamento delle somme pignorate.

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