Comprendere i dettagli che compongono la retribuzione è essenziale per ogni lavoratore subordinato. All’interno della busta paga convivono molteplici voci, tra cui figura il superminimo, un importo addizionale rispetto alla paga base prevista dal contratto collettivo nazionale di lavoro e che può essere sia assorbibile che non assorbibile.
Cos’è il superminimo: definizione e tipologie (assorbibile e non assorbibile)
Il superminimo rappresenta un elemento accessorio della retribuzione, concordato tra azienda e lavoratore oppure stabilito a livello collettivo. Può assumere due forme principali:
- Assorbibile: si riduce o si azzera progressivamente in occasione di aumenti contrattuali della paga base o passaggi di livello.
- Non assorbibile: resta invariato anche in presenza di aumenti della retribuzione base, garantendo una maggiore stabilità nel tempo.
Dal punto di vista normativo, il superminimo non è mai automatico e spetta solo se previsto da un accordo individuale, da una decisione unilaterale del datore di lavoro o da un accordo collettivo aziendale.
Viene generalmente riconosciuto per premiare competenze, specializzazioni, esperienze pregresse o particolari esigenze aziendali.
Come si calcola il superminimo: criteri, accordi e normativa
Il calcolo del superminimo si fonda su diversi criteri:
- Contratto individuale: spesso inserito come parte dell’accordo di assunzione o tramite successiva pattuizione scritta, precisando se assorbibile o meno.
- Accordi collettivi: disciplinato da accordi sindacali interni o integrativi che fissano importi e condizioni per categorie di lavoratori.
- Normativa vigente: che impone l’obbligo della proporzionalità e sufficienza retributiva, mentre i CCNL rinviano alla libertà delle parti la determinazione di voci ulteriori come il superminimo.
Precisiamo che nel documento di riconoscimento del superminimo devono sempre essere indicati l’importo, la tipologia (assorbibile/non assorbibile) e le motivazioni sottese all’erogazione.
Assorbibilità del superminimo: regole, eccezioni e casi particolari
Il principio generale stabilisce che, salvo diversa pattuizione, il superminimo si considera assorbibile. Tuttavia la giurisprudenza ha chiarito che:
- L’assorbimento si applica in caso di aumenti derivanti da rinnovi dei CCNL o promozioni di livello.
- Il superminimo non è assorbibile se esiste espressa clausola che lo vieta o se si tratta di riconoscimento legato a meriti o mansioni particolari.
- Un comportamento costante dell’azienda che abbia mantenuto l’importo inalterato nonostante aumenti retributivi può consolidare il diritto del lavoratore alla non assorbibilità.
Eventuali controversie sull’assorbibilità sono spesso decise valutando la volontà delle parti e la documentazione contrattuale pregressa.
Calcolo pratico del superminimo: esempi per diversi contratti e livelli
Esempio 1: Contratto individuale – CCNL Commercio
- Paga base CCNL IV livello: 1.500 €
- Superminimo assorbibile: 200 €
- Totale lordo mensile iniziale: 1.700 €
- Dopo rinnovo CCNL (+100 €): paga base 1.600 €, superminimo ridotto a 100 €, totale invariato.
Natura |
Paga base |
Superminimo |
Totale |
Ante rinnovo |
1.500 |
200 |
1.700 |
Dopo rinnovo |
1.600 |
100 |
1.700 |
Esempio 2: Superminimo non assorbibile – CCNL Metalmeccanici
- Paga base livello C2: 1.820 €
- Superminimo non assorbibile: 300 €
- Dopo aumento tabellare (+120 €): paga base 1.940 €
- Superminimo invariato, totale: 2.240 €
Natura |
Paga base |
Superminimo |
Totale |
Ante aumento |
1.820 |
300 |
2.120 |
Dopo aumento |
1.940 |
300 |
2.240 |
Impatto del superminimo su busta paga, TFR, contributi e tassazione
Il superminimo concorre a tutti gli effetti a formare la retribuzione imponibile:
- Soggetto a trattenute contributive INPS e tassazione IRPEF secondo gli scaglioni di reddito.
- Computato nel calcolo di ferie, permessi, straordinari, tredicesima e quattordicesima.
- Entra nella base di calcolo per il TFR (Trattamento di Fine Rapporto) e per la pensione futura.
Riduzione o eliminazione del superminimo: quando e come può avvenire
La riduzione o eliminazione del superminimo segue regole diverse a seconda che sia individuale o collettivo:
- Individuale: modificabile solo per accordo scritto tra le parti. Il datore non può modificarlo unilateralmente.
- Collettivo: puo' essere variato solo da successivo accordo collettivo, rispettando eventuali clausole di salvaguardia.
In assenza di specifico accordo di revisione, il superminimo resta in essere.
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