Il contratto di apprendistato favorisce l'inserimento dei giovani nel mondo del lavoro, combinando formazione professionale e attività lavorativa. Un aspetto che spesso genera dubbi riguarda la possibilità di modificare le mansioni dell'apprendista durante il periodo formativo o di apportare variazioni al contratto stesso.
L'azienda può modificare le mansioni dell'apprendista durante lo svolgimento del contratto, ma solo se le nuove attività assegnate appartengono alla stessa qualificazione professionale originaria. Questo principio è analogo a quello che regola il lavoro di tipo dipendente standard.
La modifica delle mansioni è quindi ammissibile a condizione che:
Come ha precisato il Ministero del Lavoro, il cambio di mansioni non presenta alcuna problematica se non incide sull'aspetto lavorativo e formativo del rapporto, e quindi se avviene nell'ambito della stessa qualifica indicata nel piano formativo individuale.
L'assegnazione di mansioni non riconducibili alla qualifica professionale originariamente individuata, e quindi la modifica sostanziale del piano formativo, deve ritenersi illegittima. Tale modifica del rapporto inciderebbe sulla causa stessa dell'apprendistato svolto fino al mutamento di mansioni, privando di significato tutto il rapporto precedente e rendendolo di conseguenza non valido.
Le conseguenze dell'illegittimità del rapporto fino al mutamento di mansioni sono significative:
La Corte di Cassazione, con sentenza n. 4920/2014, ha precisato che l'assegnazione di mansioni e compiti diverse nell'ambito dell'apprendistato è ammissibile solo in via occasionale e provvisoria o, in ogni caso, solo se tali attività sono riconducibili alla medesima qualifica da raggiungere al termine dell'apprendistato.
Considerata la qualifica professionale individuata nel piano formativo, all'apprendista possono essere assegnate mansioni diverse solamente se riconducibili alla qualifica inizialmente prevista. In presenza di esigenze aziendali o personali del lavoratore che richiedono un mutamento delle mansioni, si può procedere in vari modi:
Quest'ultima possibilità è stata riconosciuta dal Ministero del Lavoro in risposta ad interpello n. 25/I/0001223/2007 e viene ammessa anche dalla giurisprudenza. La cessazione del rapporto in essere e l'instaurazione di un nuovo rapporto, tuttavia, non devono essere collegate. Si tratta di un'ipotesi residuale a cui si può ricorrere solamente quando dopo un certo lasso di tempo dalla risoluzione del rapporto di lavoro le parti decidono di procedere a una nuova assunzione.
È possibile modificare il Piano Formativo Individuale (PFI) durante lo svolgimento del contratto di apprendistato, ma tale modifica deve rispettare alcuni criteri fondamentali:
Alcuni contratti collettivi, come ad esempio il CCNL Gomma e plastica industria, prevedono esplicitamente che "per esigenze organizzative e/o produttive, e con il consenso dell'apprendista, nel corso del rapporto di apprendistato professionalizzante o di mestiere il piano formativo individuale potrà essere modificato, anche al fine di pervenire a una diversa qualificazione professionale".
Nel caso specifico di distacco dell'apprendista presso un'altra azienda, il Ministero del Lavoro ha fornito specifiche indicazioni. È possibile distaccare un apprendista solo se:
Il distacco in questi casi è configurabile come una modalità di svolgimento della formazione, che può arricchire il percorso dell'apprendista attraverso l'esperienza in contesti lavorativi diversi, sempre mantenendo la coerenza con gli obiettivi formativi originari.
Per quanto riguarda l'inquadramento all'interno di una azienda, è possibile modificarlo solo se la variazione rientra nel percorso di crescita previsto dal piano formativo originario o se essa rappresenta un miglioramento delle condizioni dell'apprendista.
In particolare, è possibile:
Non è invece consentito ridurre il livello di inquadramento finale previsto, poiché ciò contrasterebbe con la finalità formativa e di crescita professionale del contratto di apprendistato.
In alcuni casi, può essere opportuno o necessario trasformare il contratto di apprendistato in un diverso tipo di rapporto di lavoro. Le possibilità in questo senso sono:
In caso di trasformazione anticipata, il datore di lavoro può continuare a beneficiare delle agevolazioni contributive per il periodo residuo previsto dalla normativa, a condizione che la trasformazione avvenga nell'ambito dello stesso percorso formativo e senza che vi sia un'interruzione del rapporto di lavoro.