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Si possono cambiare mansioni durante contratto di apprendistato o modificare il contratto stesso?

possibile cambiare mansioni o modificare un contratto di apprendistato? Cosa prevedono le normative e i CCNL su variazioni, limiti e diritti dell'apprendista

Autore: Chiara Compagnucci
pubblicato il
e aggiornato con informazioni attualizzate il
Si possono cambiare mansioni durante con

Il contratto di apprendistato favorisce l'inserimento dei giovani nel mondo del lavoro, combinando formazione professionale e attività lavorativa. Un aspetto che spesso genera dubbi riguarda la possibilità di modificare le mansioni dell'apprendista durante il periodo formativo o di apportare variazioni al contratto stesso. 

Possibilità di modifica delle mansioni durante l'apprendistato

L'azienda può modificare le mansioni dell'apprendista durante lo svolgimento del contratto, ma solo se le nuove attività assegnate appartengono alla stessa qualificazione professionale originaria. Questo principio è analogo a quello che regola il lavoro di tipo dipendente standard.

La modifica delle mansioni è quindi ammissibile a condizione che:

  • Le nuove mansioni siano riconducibili alla stessa qualifica professionale ISTAT prevista nel piano formativo individuale predisposto all'assunzione
  • Non venga snaturato l'obiettivo formativo del contratto di apprendistato
  • Le nuove mansioni siano coerenti con il percorso formativo stabilito

Come ha precisato il Ministero del Lavoro, il cambio di mansioni non presenta alcuna problematica se non incide sull'aspetto lavorativo e formativo del rapporto, e quindi se avviene nell'ambito della stessa qualifica indicata nel piano formativo individuale.

Conseguenze di una modifica inappropriata delle mansioni

L'assegnazione di mansioni non riconducibili alla qualifica professionale originariamente individuata, e quindi la modifica sostanziale del piano formativo, deve ritenersi illegittima. Tale modifica del rapporto inciderebbe sulla causa stessa dell'apprendistato svolto fino al mutamento di mansioni, privando di significato tutto il rapporto precedente e rendendolo di conseguenza non valido.

Le conseguenze dell'illegittimità del rapporto fino al mutamento di mansioni sono significative:

  • Il riconoscimento di un rapporto a tempo indeterminato sin dalla data di assunzione
  • Il recupero degli sgravi contributivi di cui il datore di lavoro ha beneficiato per tutta la durata del contratto

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 4920/2014, ha precisato che l'assegnazione di mansioni e compiti diverse nell'ambito dell'apprendistato è ammissibile solo in via occasionale e provvisoria o, in ogni caso, solo se tali attività sono riconducibili alla medesima qualifica da raggiungere al termine dell'apprendistato.

Procedure corrette per modificare le mansioni nell'apprendistato

Considerata la qualifica professionale individuata nel piano formativo, all'apprendista possono essere assegnate mansioni diverse solamente se riconducibili alla qualifica inizialmente prevista. In presenza di esigenze aziendali o personali del lavoratore che richiedono un mutamento delle mansioni, si può procedere in vari modi:

  • Assegnazione di mansioni riconducibili alla stessa qualifica professionale ISTAT individuata nel contratto e nel progetto formativo, anche in altro reparto/sede e/o con variazione del tutor
  • Trasformazione del contratto a tempo indeterminato e assegnazione di diverse mansioni. In questo caso, l'INPS potrebbe procedere con il recupero delle agevolazioni contributive di cui ha beneficiato il datore di lavoro
  • Risoluzione del rapporto di lavoro e successiva assunzione anche con contratto di apprendistato per una diversa qualifica

Quest'ultima possibilità è stata riconosciuta dal Ministero del Lavoro in risposta ad interpello n. 25/I/0001223/2007 e viene ammessa anche dalla giurisprudenza. La cessazione del rapporto in essere e l'instaurazione di un nuovo rapporto, tuttavia, non devono essere collegate. Si tratta di un'ipotesi residuale a cui si può ricorrere solamente quando dopo un certo lasso di tempo dalla risoluzione del rapporto di lavoro le parti decidono di procedere a una nuova assunzione.

Modifica del Piano Formativo Individuale

È possibile modificare il Piano Formativo Individuale (PFI) durante lo svolgimento del contratto di apprendistato, ma tale modifica deve rispettare alcuni criteri fondamentali:

  • La modifica deve essere concordata dalle parti (apprendista e datore di lavoro)
  • Deve consentire comunque al lavoratore di acquisire le competenze cui il contratto è finalizzato
  • Non deve alterare l'obiettivo formativo complessivo del contratto

Alcuni contratti collettivi, come ad esempio il CCNL Gomma e plastica industria, prevedono esplicitamente che "per esigenze organizzative e/o produttive, e con il consenso dell'apprendista, nel corso del rapporto di apprendistato professionalizzante o di mestiere il piano formativo individuale potrà essere modificato, anche al fine di pervenire a una diversa qualificazione professionale".

Distacco e apprendistato: un caso particolare

Nel caso specifico di distacco dell'apprendista presso un'altra azienda, il Ministero del Lavoro ha fornito specifiche indicazioni. È possibile distaccare un apprendista solo se:

  • Il distacco è previsto nel Piano Formativo Individuale
  • È garantita la presenza di un tutor adeguato nella sede del distaccatario
  • Il distacco ha una durata limitata e contenuta nel tempo rispetto al periodo di apprendistato
  • Esiste un concreto e temporaneo "interesse" allo spostamento del dipendente presso un soggetto terzo

Il distacco in questi casi è configurabile come una modalità di svolgimento della formazione, che può arricchire il percorso dell'apprendista attraverso l'esperienza in contesti lavorativi diversi, sempre mantenendo la coerenza con gli obiettivi formativi originari.

Modifiche al contratto di apprendistato in relazione all'inquadramento

Per quanto riguarda l'inquadramento all'interno di una azienda, è possibile modificarlo solo se la variazione rientra nel percorso di crescita previsto dal piano formativo originario o se essa rappresenta un miglioramento delle condizioni dell'apprendista.

In particolare, è possibile:

  • Modificare i livelli di inquadramento intermedi previsti, mantenendo inalterato l'inquadramento finale
  • Anticipare il passaggio a un livello superiore rispetto a quanto inizialmente previsto, se l'apprendista dimostra capacità e competenze adeguate
  • Trasformare il contratto in un normale rapporto di lavoro a tempo indeterminato prima della scadenza prevista, con l'inquadramento corrispondente alla qualifica oggetto dell'apprendistato

Non è invece consentito ridurre il livello di inquadramento finale previsto, poiché ciò contrasterebbe con la finalità formativa e di crescita professionale del contratto di apprendistato.

Trasformazione dell'apprendistato in altro tipo di contratto

In alcuni casi, può essere opportuno o necessario trasformare il contratto di apprendistato in un diverso tipo di rapporto di lavoro. Le possibilità in questo senso sono:

  • Trasformazione anticipata in contratto a tempo indeterminato: è sempre possibile, senza penalizzazioni, trasformare il contratto di apprendistato in un normale contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato prima della sua naturale scadenza
  • Trasformazione da un tipo di apprendistato a un altro: successivamente al conseguimento della qualifica o del diploma professionale, è possibile la trasformazione del contratto in apprendistato professionalizzante per raggiungere una qualificazione professionale ai fini contrattuali

In caso di trasformazione anticipata, il datore di lavoro può continuare a beneficiare delle agevolazioni contributive per il periodo residuo previsto dalla normativa, a condizione che la trasformazione avvenga nell'ambito dello stesso percorso formativo e senza che vi sia un'interruzione del rapporto di lavoro.

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