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Come faccio a sapere se ho diritto alla quattordicesima e come e dove trovare l'importo lordo e netto

Come fare a sapere se si ha diritto ad avere la quattordicesima questa estate e dove controllarla

Autore: Marianna Quatraro
pubblicato il
e aggiornato con informazioni attualizzate il
Come faccio a sapere se ho diritto alla

La quattordicesima mensilità rappresenta un'importante integrazione economica per molti lavoratori e pensionati. Tuttavia, non tutti hanno diritto a riceverla. Vediamo insieme come verificare se si ha diritto alla quattordicesima e come controllare l'importo lordo e netto spettante.

Cos'è la quattordicesima mensilità e chi ne ha diritto

La quattordicesima è un'ulteriore mensilità retributiva che viene erogata ad alcune categorie di lavoratori nel periodo compreso tra giugno e luglio. A differenza della tredicesima, che è obbligatoria per legge per tutti i lavoratori dipendenti, la quattordicesima non è universale e dipende da quanto stabilito nei contratti collettivi nazionali di lavoro (CCNL).

Per sapere se si ha diritto alla quattordicesima, è fondamentale consultare il proprio contratto di assunzione e verificare se il CCNL di riferimento prevede questa mensilità aggiuntiva.

La quattordicesima spetta a:

  • Lavoratori dipendenti privati con determinati CCNL, come il contratto del Commercio, il contratto Trasporti e Logistica, il contratto Multiservizi, il settore alimentare, il settore turistico e gli studi professionali
  • Dipendenti di Poste Italiane
  • Addetti alla vigilanza privata e servizi fiduciari
  • Lavoratori assunti con contratto di lavoro a tempo determinato (se previsto dal CCNL)
  • Lavoratori assunti con contratto di apprendistato (se previsto dal CCNL)
  • Lavoratori assunti con contratto part-time (con importo proporzionato alle ore lavorate)

Non ricevono, invece, la quattordicesima:

  • Lavoratori dipendenti pubblici
  • Stagisti e tirocinanti
  • Collaboratori coordinati continuativi
  • Lavoratori domestici (colf e badanti)
  • Lavoratori autonomi

Come verificare il diritto alla quattordicesima per i pensionati

Anche i pensionati possono avere diritto alla quattordicesima, ma con regole diverse rispetto ai lavoratori dipendenti. La quattordicesima per i pensionati è stata introdotta come misura di sostegno al reddito per le categorie più vulnerabili.

Per i pensionati, il diritto alla quattordicesima è condizionato da:

  • Età: il beneficiario deve aver compiuto almeno 64 anni
  • Reddito personale: non deve superare determinati limiti stabiliti dalla legge (generalmente fino a 1,5 o 2 volte il trattamento minimo INPS)
  • Tipologia di pensione: sono escluse le pensioni di invalidità civile, l'assegno sociale e la pensione sociale

La quattordicesima spetta anche ai titolari di pensione di reversibilità, a condizione che il reddito non superi determinate soglie. In questo caso, per il calcolo vengono considerati fino al 60% dei contributi versati dal coniuge defunto.

Periodo di maturazione e calcolo della quattordicesima

Il periodo di maturazione della quattordicesima mensilità non coincide con l'anno solare, ma generalmente si calcola dal 1° luglio al 30 giugno dell'anno successivo.

Durante questo periodo, ogni mese il lavoratore matura una quota (o rateo) della quattordicesima, equivalente a un dodicesimo della retribuzione lorda mensile. Queste quote vengono trattenute dall'azienda e liquidate in un'unica soluzione tra giugno e luglio.

Per calcolare l'importo della quattordicesima, si utilizza la seguente formula:

Retribuzione lorda mensile × Numero di mesi lavorati / 12

Ad esempio, se un lavoratore con una retribuzione lorda mensile di 1.500 euro ha lavorato per 8 mesi nel periodo di riferimento, la sua quattordicesima sarà:

1.500 × 8 / 12 = 1.000 euro

È importante notare che per essere considerato un mese intero ai fini del calcolo, in genere è necessario aver lavorato almeno 15 giorni in quel mese.

Periodi che influenzano la maturazione della quattordicesima

Alcuni periodi di assenza dal lavoro consentono comunque la maturazione della quattordicesima, mentre altri no. In generale, la quattordicesima matura anche durante:

  • Congedo di maternità e paternità
  • Periodi di ferie
  • Malattia (entro i limiti previsti dal contratto)
  • Infortunio sul lavoro (a seconda del CCNL)
  • Festività
  • Permessi retribuiti
  • Congedo matrimoniale
  • Riposi giornalieri per l'allattamento

La quattordicesima non matura, invece, durante:

  • Periodi di straordinario
  • Scioperi
  • Aspettative non retribuite
  • Malattie o infortuni che superano i termini previsti dal CCNL
  • Congedo parentale non retribuito

Come verificare l'importo lordo e netto della quattordicesima

Per verificare l'importo, sia lordo che netto, della quattordicesima è necessario controllare la busta paga. Generalmente, la quattordicesima viene riportata nel corpo centrale della busta paga sotto la voce "retribuzione aggiuntiva" o "mensilità aggiuntiva".

Alcuni CCNL prevedono per la quattordicesima una busta paga separata rispetto a quella dello stipendio mensile. In questo caso, vengono riportati tutti i dati relativi agli importi lordi e netti e alla tassazione della mensilità aggiuntiva.

È importante tenere presente che la quattordicesima è soggetta a tassazione piena, che può essere maggiore rispetto a quella dello stipendio mensile ordinario. Questo accade perché sulla quattordicesima non vengono applicate le detrazioni fiscali per lavoro dipendente, coniuge e figli a carico. Di conseguenza, l'importo netto della quattordicesima sarà inferiore rispetto a una normale mensilità di pari importo lordo.

Aspetti fiscali e contributivi della quattordicesima

La quattordicesima è soggetta a:

  • Contributi previdenziali: concorre interamente alla formazione dell'imponibile previdenziale per il calcolo dei contributi INPS
  • Tassazione IRPEF: viene tassata secondo le aliquote ordinarie, ma senza applicazione delle detrazioni d'imposta

Le aliquote IRPEF applicate sulla quattordicesima seguono gli scaglioni di reddito previsti dalla normativa fiscale vigente.

È importante ricordare che la quattordicesima concorre anche alla formazione del Trattamento di Fine Rapporto (TFR), come previsto dall'articolo 2120 del Codice Civile.

Cosa fare se non si riceve la quattordicesima pur avendone diritto

Se il tuo contratto prevede la quattordicesima ma non l'hai ricevuta nei tempi stabiliti, è possibile intraprendere alcune azioni:

  1. Verificare attentamente il proprio CCNL per confermare il diritto alla quattordicesima
  2. Contattare l'ufficio risorse umane o l'amministrazione del personale per segnalare la mancata erogazione
  3. Rivolgersi a un sindacato o a un consulente del lavoro per assistenza
  4. Se necessario, inviare un sollecito formale al datore di lavoro, preferibilmente tramite un CAF o un avvocato

È importante agire tempestivamente, tenendo presente che il diritto alla retribuzione ha un termine di prescrizione di tre anni. Decorso questo periodo, il diritto decade e non sarà più possibile reclamare la quattordicesima non percepita.

Differenze tra quattordicesima per lavoratori e per pensionati

Sebbene entrambe siano chiamate "quattordicesima", esistono differenze sostanziali tra la mensilità aggiuntiva per i lavoratori e quella per i pensionati:

  • Per i lavoratori: è prevista dal CCNL, viene calcolata sulla base della retribuzione lorda e matura mensilmente
  • Per i pensionati: è una somma aggiuntiva stabilita per legge, con importi fissi che variano in base agli anni di contribuzione e al reddito personale

La quattordicesima per i pensionati viene erogata dall'INPS d'ufficio, senza necessità di presentare domanda, a luglio per chi ha maturato i requisiti entro il 31 luglio, o a dicembre per chi li matura successivamente.

Per i pensionati, l'importo della quattordicesima varia in base agli anni di contribuzione versati durante la vita lavorativa e al reddito personale complessivo.

Termini di pagamento della quattordicesima stabiliti dai CCNL

I tempi di pagamento della quattordicesima variano a seconda del CCNL di riferimento. Ecco alcuni esempi:

  • CCNL Commercio e Turismo: entro il 1° luglio
  • CCNL Pulizie e Multiservizi: entro il 15 luglio
  • CCNL Studi Professionali: entro il 30 giugno
  • CCNL Logistica e Trasporti: entro il 30 giugno
  • CCNL Alimentare: entro il 31 luglio (con differenziazioni in base al numero di dipendenti dell'azienda)

Il mancato rispetto di questi termini da parte del datore di lavoro può comportare conseguenze legali e il diritto del lavoratore a richiedere il pagamento di quanto dovuto, inclusi eventuali interessi di mora.

In conclusione, per sapere se si ha diritto alla quattordicesima e per verificarne l'importo, è essenziale consultare il proprio contratto di lavoro, controllare attentamente la busta paga e, in caso di dubbi, rivolgersi all'ufficio del personale o a un consulente specializzato. Per i pensionati, invece, è possibile verificare il diritto alla quattordicesima e come fare domanda per la pensione consultando il cedolino della pensione o accedendo ai servizi online dell'INPS. In caso di mancata risposta da parte dell'INPS sulle vostre richieste, è importante sapere cosa si può fare se l'INPS non risponde alla domanda di pensione.

Inoltre, se si è titolari di pensione con quota 100, 102 o 103, ricordate che questa non è cumulabile con redditi da lavoro, come specificato nei chiarimenti INPS.