Quali sono e cosa prevedono le nuove recenti sentenze per pignoramenti più difficili: come cambiano ancora le procedure di esecuzione forzata
Diventa ancor più difficile l’esecuzione di un pignoramento di soldi, case e beni dopo ancora 2 nuove recenti sentenze che arrivano dopo recenti sentenze già emesse negli ultimi mesi e nuove regole stabilite. Vediamo cosa prevedono allora le ultime novità relative ai pignoramenti.
La sentenza trae origine dalla normativa che permette al Fisco di avviare la procedura speciale di pignoramento prevista dalla legge esattoriale secondo cui l’Agente della riscossione può attuare direttamente il pignoramento, senza rivolgersi al giudice ordinario, ottenendo il pagamento dei crediti vantati con un’espropriazione forzata nei confronti del terzo ma solo entro il termine dei sessanta giorni.
Decorso tale termine, l’esecuzione forzata può avvenire solo attraverso il Tribunale. I contribuenti possono quindi ottenere il pagamento dei loro crediti, facendo dichiarare inefficaci per intervenuta decadenza, i pignoramenti compiuti fuori termine”.
Altra nuova sentenza per pignoramento di soldi, case e beni più difficile è arrivata poco tempo fa dalla Corte di Cassazione e attuata per la prima volta dal tribunale di Milano lo scorso 23 maggio.
La Corte di Cassazione ha stabilito che, se un contratto bancario prevede clausole vessatorie, il debitore può opporsi al pignoramento immobiliare anche se non ha agito tempestivamente in passato lasciando scadere i termini e facendo diventare il decreto ingiuntivo definitivo.
Per l’effettiva attuazione alla sentenza della Cassazione, è necessario che sussistano le seguenti condizioni:
Per effetto della nuova sentenza della Cassazione, cambiano le modalità e i tempi di pignoramento delle case e il giudice a cui la banca presenta richiesta di decreto ingiuntivo deve prima chiedere al creditore di presentare il contratto di credito.
Le due nuove recenti sul pignoramento di soldi, case e altri beni seguono altre sentenze storiche già emesse poco tempo fa, come la recente della Corte di Giustizia europea che ha stabilito che se il contratto stipulato tra banca e cliente contiene clausole abusive, il cliente può fare ricorso anche se è già stata avviata la procedura di pignoramento.
Secondo le norme europee sono considerate clausole contrattuali abusive quelle che non rispettano fedelmente i principi di buona fede ed equità, come:
Nuove leggi sui pignoramenti state per esempio definite per i nuovi limiti al pignoramento di stipendi e conto correnti, che vengono aggiornati ogni anno perché variano e dipendono dall’importo dell’assegno sociale, che si modifica ogni anno, perché è soggetto a rivalutazione.
Per il 2023, per effetto della nuova rivalutazione, l’importo dell’assegno sociale è aumentato a 503,27 euro al mese per 13 mensilità. Il pignoramento dello stipendio dipende dall’importo dell’assegno sociale considerando sempre che non si può pignorare il minimo vitale, pari appunto al doppio dell’assegno sociale e non può mai essere inferiore a mille euro.
Se, quindi, l’importo dell’assegno sociale è di 503,27 euro, il minimo vitale 2023 è di 1.006,54 euro. Il pignoramento dello stipendio può avvenire in misure differenti oltre tale importo, che diventa dunque impignorabile.
Si può per legge pignorare lo stipendio secondo i limiti previsti dalla legge sia presso il datore di lavoro e sia sul conto corrente dove viene accreditato. In particolare, si può pignorare lo stipendio presso il datore di lavoro nel 2023 solo nel limite di un quinto, mentre se il creditore è Agenzia Entrate Riscossione, i limiti per il pignoramento dello stipendio sono di:
Ulteriori nuove regole già approvate relative al pignoramento riguardano la procedura del pignoramento verso terzi, che permette al creditore di procedere al recupero dei crediti presso il debitore ma in possesso di un altro soggetto.
Il pignoramento versi terzi, che coinvolge creditore procedente, parte attiva in senso sostanziale e processuale; debitore esecutato, parte passiva in senso sostanziale e processuale; e terzo pignorato, parte solo in senso processuale, viene notificato al debitore iniziale del titolo esecutivo e dell’atto di precetto e ha competenza diversa. In particolare, per il pignoramento di beni mobili presso terzi, la competenza è del giudice (dunque il Tribunale) del luogo in cui si trovano i beni, mentre per il pignoramento di crediti la competenza è del giudice (quindi il Tribunale) del luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede.
L’unica eccezione in tal senso è rappresentata dal caso in cui il debitore è una pubblica amministrazione: la competenza, infatti, è del Tribunale del luogo in cui il terzo ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede.