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Arbitrato assicurativo: i limiti e gli ostacoli che bloccano i rimborsi del nuovo sistema al via

di Marcello Tansini pubblicato il
Nuovo sistema al via

Il nuovo Arbitro Assicurativo debutta tra speranze e criticità: dall'accessibilità del sistema ai costi e tempi delle decisioni, fino ai limiti normativi, giuridici e procedurali che ostacolano i rimborsi assicurativi.

L'ingresso in scena dell'Arbitro Assicurativo (Aas), operativo dal 15 gennaio, rappresenta una novità di rilevante interesse per il settore delle polizze italiane. L'avvio si è distinto per un buon ritmo dei ricorsi, senza però causare il temuto affollamento degli sportelli digitali. L'istituzione, sostenuta dall'Ivass - istituto che ne garantisce il funzionamento - nasce con lo scopo di offrire a consumatori e operatori una soluzione alternativa, celere e meno onerosa rispetto al contenzioso tradizionale quando insorgano dispute con le compagnie assicurative.

Il sistema poggia su solide basi normative - decreto Mimit 6 novembre 2024 n. 215 - e punta ad aumentare la tutela dell'utenza in tema di polizze, ampliando l'accesso alla giustizia. Va sottolineato come il contesto d'esordio abbia visto una gestione ordinata dei flussi di ricorsi grazie a una piattaforma digitale dedicata e a regole chiare che impongono l'esaurimento di un reclamo verso l'impresa prima di poter accedere all'arbitrato. L'esito? Nessuna congestione, nonostante la curiosità e l'aspettativa generata da un organo che rappresenta una prospettiva innovativa per la soluzione delle dispute assicurative.

I primi dati dicono molto sull'accoglienza riservata dal pubblico: l'Aas ha ricevuto circa 25 ricorsi al giorno nella prima settimana, distribuiti tra rami diversi. Questo ritmo conferma, secondo le rilevazioni Ivass, che la percezione di maggiore tutela e concretezza sia già diffusa, anche se restano margini di sviluppo nell'allargamento dell'utenza e nella risoluzione delle questioni ancora aperte.

Funzionamento dell'Arbitro Assicurativo

Il nuovo meccanismo proposto dall'Aas introduce criteri di accessibilità e velocità nella trattazione delle controversie assicurative, configurando una forma di tutela alla portata di una platea molto ampia di utenti:

  • Accessibilità semplificata: Per avviare un procedimento è sufficiente che l'utente abbia già presentato reclamo all'impresa, ricevendo risposta insoddisfacente o dopo 45 giorni dal silenzio della compagnia. L'accesso si effettua attraverso il portale web ufficiale, con una procedura guidata interamente digitale.
  • Costi contenuti: La spesa di attivazione per il ricorso è fissata a 20 euro, cifra che costituisce uno degli elementi più attrattivi rispetto ai tradizionali strumenti giudiziari o alle conciliazioni più onerose. Le società assicurative non possono addebitare costi ulteriori agli utenti per la fase arbitrale.
  • Tempi di decisione: Il procedimento è impostato per concludersi entro 180 giorni dall'avvio, offrendo quindi tempistiche certe e contenute. La normativa, richiamando il principio di efficienza e rapidità, stabilisce step chiari: analisi preliminare di ammissibilità, assegnazione del caso al collegio, eventuale richiesta documentale, discussione su richiesta concorde delle parti, albo arbitrale.
Inoltre, il sistema si distingue per alcune peculiarità procedurali:
  • Decisioni documentali: Le pronunce vengono emesse sulla base della documentazione prodotta senza istruttoria orale, salvo concorde richiesta delle parti di essere sentite.
  • Proposte conciliative: L'Aas può formulare proposte di conciliazione alle parti coinvolte, peculiarità rispetto ad altri organi analoghi.
  • Natura vincolante: Il provvedimento finale non impedisce all'utente di adire successivamente la giustizia ordinaria, mantenendo così ampio margine di tutela.
Empowering dei consumatori, trasparenza, economicità ed efficienza sono dunque i cardini su cui si fonda il nuovo assetto operativo dell'Aas, rispondendo alle richieste normative di una tutela effettiva e accessibile nel settore assicurativo.

I primi ricorsi: numeri, tipologie e modalità di accesso all'Aas

L'avvio delle attività dell'Aas ha generato un flusso regolare di ricorsi, distribuiti in modo eterogeneo tra i diversi rami assicurativi, senza però produrre sovraccarichi amministrativi:

  • Distribuzione dei ricorsi: Nella prima settimana operativa, l'Aas ha gestito una media di 25 ricorsi al giorno, con queste proporzioni:
    • 50% in riferimento a controversie nel comparto danni;
    • 30% collegati a problematiche Rc auto;
    • 20% attinenti al settore Vita (polizze e prodotti con finalità di risparmio o investimento).
  • Modalità di presentazione: I ricorsi si attivano esclusivamente attraverso la piattaforma digitale ufficiale. Risulta necessario l'esaurimento del preliminare percorso di reclamo con la compagnia, a tutela di una gestione efficiente delle richieste.
  • Accesso trasparente: Tutti i passaggi sono tracciabili online. L'utente può monitorare lo stato di avanzamento del proprio procedimento, dalla ricezione alla definizione.
Il basso tasso di saturation registrato, almeno nella fase iniziale, indica che le procedure sono state ben calibrate rispetto alla domanda e che la necessità di un reclamo preventivo ha contribuito a filtrare le casistiche meno solide.

Rispetto agli intermediari e alle compagnie assicurative, questa prima fase ha permesso anche di testare le nuove regole operative e la capacità di adeguamento al confronto con un organismo terzo, economicamente accessibile ed efficiente.

Le questioni aperte: sovrapposizione di competenze con altri arbitri e limiti normativi

Nonostante la chiarezza degli obiettivi, il nuovo scenario vede emergere alcune aree di incertezza sulle quali l'Aas sarà chiamato a pronunciarsi, anche alla luce delle prime applicazioni pratiche:

  • Sovrapposizione con altri organi di arbitrato: In presenza di prodotti finanziari e assicurativi ibridi, come le polizze unit linked distribuite da banche (Ibips), potrebbero sorgere dubbi sulla competenza tra l'Aas e l'Arbitro delle Controversie Finanziarie (Acf); lo stesso vale per le polizze abbinate a finanziamenti (Ppi/Cpi), dove la competenza si interseca con quella dell'Arbitro Bancario Finanziario (Abf).
  • Prodotti previdenziali sotto vigilanza Covip: I piani individuali pensionistici (Pip), sebbene si configurino giuridicamente come polizze, rientrano fra i prodotti previdenziali soggetti alla supervisione Covip e non Ivass. Attualmente, la normativa non chiarisce in modo univoco l'ambito di intervento per queste tipologie.
  • Limiti normativi: Il decreto Mimit e le tecnicalità operative Ivass, nelle fasi consultive, non hanno sciolto ogni nodo procedurale, rinviando di fatto le prime decisioni sull'ambito di competenza all'attività concreta dei collegi giudicanti dell'Aas.
Un dato importante è che, allo stato, non esistono automatismi nelle regole di scelta dell'organismo arbitra competente in caso di contestazioni su prodotti multi-natura o su polizze abbinate a servizi finanziari, con possibili rischi di contraddizione e moltiplicazione degli interpelli per gli stessi fatti. Inoltre, la ratio delle esclusioni oggettive dei prodotti Covip o dei casi di doppia competenza resta materia di interpretazione e richiederà, probabilmente, indirizzi giurisprudenziali organici.

Le controversie escluse e i casi di inammissibilità

Non tutte le controversie rientrano nell'ambito di operatività dell'Aas. L'esclusione di alcuni contenziosi dipende dalla natura documentale della procedura e dai limiti previsti dal regolamento:

  • Esclusioni per natura istruttoria: L'Aas delibera esclusivamente sulla base dei documenti prodotti, con possibilità di audizione delle parti solo su loro concorde richiesta. Gli arbitri non possono tuttavia disporre tecniche istruttorie proprie della giurisdizione ordinaria, come perizie medico-legali o tecniche. Sono quindi di difficile trattazione controversie riguardanti indennizzi per invalidità, in cui l'esistenza stessa dell'invalidità o il grado sono contestati.
  • Controversie con contenuto fraudolento: I casi di sinistri sottoposti a indagini antifrode sono esclusi per vincolo di riservatezza e competenza esclusiva dell'autorità giudiziaria; su questi il regolatore ha già chiarito che il ricorso all'Aas è inammissibile.
  • Questioni relative a illeciti degli intermediari: Dispute su presunti illeciti commessi da agenti in danno ai clienti - come polizze inesistenti o distrazione di premi - risultano generalmente inadatte all'arbitrato, poiché tipicamente richiedono complesse attività probatorie, tra cui audizioni e analisi tecniche non consentite all'Aas.
  • Domande di manleva: In procedimenti in cui siano allegati illeciti di collaboratori, società e banche non potranno avanzare domande di manleva davanti all'Aas, a differenza di quanto accade in tribunale.
L'effetto è la crescente consapevolezza dell'utenza e dei professionisti chiamati a valutare se il ricorso all'Aas possa essere fruttuoso oppure se resti preferibile l'accesso diretto all'autorità giudiziaria, specie nei casi che implicano approfondite necessità istruttorie.

Prescrizione e ostacoli per il rimborso dei sinistri assicurativi

Sul fronte delle controversie legate agli ostacoli rimborsuali, la questione dei termini di prescrizione e dei limiti oggettivi previsti dai contratti e dalla normativa si conferma elemento centrale. Il Codice Civile, all'art. 2952, prevede che:

  • Il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalla singola scadenza;
  • I diritti derivanti dal contratto assicurativo si prescrivono generalmente in due anni dal giorno del fatto che genera il diritto (fatto salvo il contratto Vita, per cui il termine è decennale);
  • Per la responsabilità civile, il termine inizia dal giorno in cui la richiesta di risarcimento viene portata a conoscenza dell'assicurato.
  • La comunicazione dell'azione da parte del danneggiato sospende la prescrizione fino a quando il credito non diviene esigibile.
  • La giurisprudenza chiarisce che l'inizio della prescrizione corrisponde al momento in cui il diritto può essere esercitato, escludendo motivi meramente soggettivi o impedimenti di fatto quali l'ignoranza dell'evento da parte dell'interessato.
  • La maturazione della prescrizione impedisce ogni rimborso, nonostante ritardi o comportamenti della compagnia; a riguardo, la Cassazione ha affermato che l'onere della prova circa la data in cui si manifesta lo stato di invalidità, nei rami collegati alla salute, spetta all'assicuratore qualora eccepisca la prescrizione.
Un aspetto di rilievo riguarda inoltre l'obbligo dell'impresa di fornire copia della polizza all'assicurato (art. 1888 c.c.): il diniego o il ritardo non incidono sulla maturazione della prescrizione, ma legittimano un reclamo formale. Tra i principali ostacoli per il rimborso si annoverano quindi:
  • L'inosservanza dei termini di prescrizione
  • Le esclusioni contrattuali, spesso complesse e plurilivello
  • Le difficoltà oggettive nel provare la tempestività della denuncia di sinistro e la sussistenza dei presupposti d'indennizzo
L'Aas risulta pertanto uno strumento adatto per casi in cui la questione sia chiara e documentabile nell'ambito temporale rilevante, mentre non potrà intervenire in materia di prescrizioni inappellabili o in presenza di profili istruttori complessi.