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Chi è e cosa fa l'arbitro assicurativo: quali contenzioni potrà dirimere, tempistiche, costi e funzionamento procedimenti

di Marcello Tansini pubblicato il
Arbitro assicurativo tempistiche, costi

L'Arbitro Assicurativo è un nuovo meccanismo di risoluzione delle controversie tra consumatori e compagnie, illustrato attraverso finalità, ambiti di intervento, procedure, costi, esiti e impatti.

L'Arbitro Assicurativo nasce dalla necessità di allineare il quadro regolamentare nazionale alle direttive europee in materia di risoluzione alternativa delle controversie (ADR), nello specifico la Direttiva UE/2016/97 (IDD) e la Direttiva 2013/11/UE.

Istituito con il Decreto Ministeriale 6 novembre 2024, n. 215 e operativo dal 15 gennaio 2026, è vigilato dall'IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni) e si pone l'obiettivo di garantire maggiore tutela ai consumatori, deflazionare il contenzioso giudiziario ed elevare il livello di prevedibilità e uniformità delle decisioni in materia assicurativa. Tutto ciò avviene attraverso una procedura digitale, economica e trasparente, in cui l'accento è posto su una risoluzione rapida delle controversie e sull'autorità delle decisioni prese dal collegio.

Cos'è l'Arbitro Assicurativo e quando si può ricorrere

L'Arbitro Assicurativo, istituito presso l'IVASS, è un organismo indipendente incaricato di dirimere conflitti tra gli utenti dei servizi assicurativi e le imprese o intermediari, rappresentando una valida alternativa alle vie giudiziarie tradizionali. La sua funzione centrale è offrire un confronto documentale cioè basato esclusivamente su documentazione scritta fornita dalle parti.

Per accedere a questo strumento è necessario che il cliente abbia presentato un reclamo scritto all'impresa o all'intermediario assicurativo. Se entro 45 giorni non si riceve risposta, oppure la risposta ottenuta è ritenuta insoddisfacente, si può procedere all'inoltro del ricorso. Il termine entro cui è ammesso il ricorso è fissato a 12 mesi dalla risposta ricevuta (o dal silenzio della compagnia), mentre i fatti oggetto di richiesta non devono risalire a più di tre anni prima della presentazione del reclamo.

Le principali ipotesi di controversia riguardano:

  • ritardi o mancati pagamenti di indennizzi assicurativi
  • clausole considerate poco trasparenti o mal interpretate dalla compagnia
  • criticità nell'attività di distribuzione assicurativa da parte degli intermediari
  • dispute sia su polizze vita che danni
L'accesso è digitale tramite il portale dell'Arbitro e non è necessario l'intervento di un legale, anche se è possibile farsi assistere.

Quali controversie può risolvere: limiti, ambito di applicazione ed esclusioni

L'ambito di competenza dell'Arbitro Assicurativo è regolato dalla normativa e dai limiti economici, definiti per garantire il corretto funzionamento dello strumento ADR. Le controversie ammissibili sono quelle che derivano direttamente da un contratto assicurativo e possono riguardare sia il pagamento di somme di denaro sia l'accertamento di diritti e obblighi legati alle prestazioni assicurative o alla distribuzione di prodotti assicurativi.

Tabella limiti economici:

Polizze Vita (solo decesso)

Fino a 300.000 euro

Altri rami Vita

Fino a 150.000 euro

Polizze Danni - RC auto, terzi

Fino a 2.500 euro

Altri Danni

Fino a 25.000 euro

Le esclusioni sono:

  • Controversie relative ai cosiddetti grandi rischi
  • Sinistri gestiti dal Fondo di Garanzia delle Vittime della Strada e della Caccia
  • Questioni già pendenti in giudizio o presso altri organismi ADR
  • Competenze di CONSAP o risarcimenti riferiti a veicoli e rischi industriali di grandi dimensioni
No vincolo di importo in caso si richieda solo l'accertamento di un diritto o di un obbligo e non il pagamento di somme di denaro.

Chi può accedere e requisiti di ammissibilità del ricorso

La procedura è stata pensata per offrire tutela sia ai contraenti (clienti) che agli assicurati, beneficiari o terzi danneggiati, purché siano titolari dell'azione diretta nei confronti della compagnia. Sono inoltre ammessi anche gli aderenti a polizze collettive e coloro che hanno rapporti con intermediari assicurativi.

Le condizioni essenziali per l'ammissibilità sono:

  • Presentazione preventiva del reclamo scritto all'impresa o all'intermediario
  • Decorrenza di almeno 45 giorni senza risposta, oppure insoddisfazione rispetto alla risposta ricevuta
  • Ricorso presentato entro 12 mesi dal reclamo o dalla risposta
  • I fatti oggetto di ricorso non devono essere più vecchi di tre anni rispetto al reclamo
Nel caso dei ricorsi aventi ad oggetto situazioni preesistenti all'avvio dell'Arbitro Assicurativo, è consentito inoltrare la domanda entro i 12 mesi dall'entrata in operatività dell'istituto (15 gennaio 2026).

Procedura: presentazione, tempistiche e passaggi

Il procedimento si articola in più fasi, tutte telematiche:

  • Presentazione del ricorso: esclusivamente online, tramite il sito del nuovo organismo. La domanda deve essere corredata dalla prova dell'avvenuto reclamo, eventuale risposta ricevuta e tutta la documentazione a sostegno della propria posizione.
  • Verifica della completezza: la Segreteria Tecnica valuta, entro breve termine, la regolarità e la completezza del fascicolo; se incompleto, viene chiesta integrazione entro 10 giorni.
  • Controdeduzione della compagnia: l'impresa o l'intermediario hanno 40 giorni per inviare la propria memoria difensiva.
  • Replica del ricorrente: al cliente sono concessi 20 giorni per rispondere, seguiti eventualmente da una controreplica dell'impresa, anch'essa di 20 giorni.
  • Istruttoria e decisione: esaurite queste fasi, il collegio ha 90 giorni (prorogabili in casi complessi fino a ulteriori 90 giorni) per emettere la decisione e comunicarla alle parti.
L'intero procedimento non richiede l'obbligo di patrocinio legale: il cittadino può avviare e gestire la pratica in completa autonomia o tramite associazioni dei consumatori:

Risposta al reclamo

45 giorni

Controdeduzione impresa

40 giorni

Replica ricorrente

20 giorni

Controreplica impresa

20 giorni

Decisione collegio

entro 90 gg dalla chiusura del fascicolo
(possibile proroga di max 90 gg)

Costi e modalità di pagamento del ricorso

La partecipazione alla procedura è accessibile e sostenibile. Al momento della presentazione della domanda, è richiesto un contributo pari a 20 euro.

Le modalità di pagamento sono digitali attraverso il circuito PagoPA, con possibilità di utilizzare carte elettroniche, bonifico, oppure di stampare l'avviso per pagare presso sportelli bancari, tabaccherie convenzionate e altri operatori abilitati.

Se il ricorso viene accolto, integralmente o parzialmente, la compagnia è tenuta a restituire la somma versata all'utente:

  • Nessun importo ulteriore è dovuto per la gestione della pratica
  • Spese solo in caso di assistenza legale su base volontaria o per documentazione aggiuntiva

Il Collegio decisionale: composizione, caratteristiche e durata

L'organismo che valuta i ricorsi è un collegio composto da cinque membri scelti per garantire equilibrio tra le diverse anime del settore assicurativo e degli interessi in gioco:
  • Presidente designato da IVASS
  • Due membri nominati dalle associazioni delle imprese assicuratrici
  • Un rappresentante degli intermediari
  • Un delegato dei consumatori scelto dal CNCU (Consiglio Nazionale Consumatori e Utenti)
I criteri di selezione privilegiano competenze professionali e indipendenza: il presidente resta in carica cinque anni, mentre gli altri membri hanno un mandato di tre anni. Tutte le decisioni vengono prese a maggioranza e motivate per iscritto.

Le decisioni emesse dal collegio non hanno natura di titolo esecutivo, quindi non sono formalmente vincolanti come una sentenza ordinaria. Tuttavia, rappresentano una posizione autorevole e dotata di notevole forza persuasiva sia verso le imprese assicurative che verso i clienti.

In caso di inadempienza all'ordine del collegio, ovvero se la compagnia o l'intermediario non danno seguito alla decisione nei tempi stabiliti (solitamente 30 giorni), ciò viene reso pubblico:

  • Sul sito dell'Arbitro Assicurativo per un periodo di 5 anni
  • Sul sito della compagnia/intermediario inadempiente per almeno 6 mesi
Questa pubblicità costituisce una vera e propria sanzione reputazionale, incentivando gli operatori a rispettare le determinazioni arbitrali e fornendo ai consumatori un elemento in più per valutare affidabilità e trasparenza delle imprese. Ai clienti, come alle imprese, resta comunque sempre la possibilità di adire la giustizia ordinaria per vedere tutelati i propri diritti.

L'introduzione di questo strumento ADR comporta numerosi vantaggi pratici ed effetti positivi:

  • Rapidità e trasparenza: tempi certi e ridotti rispetto al contenzioso ordinario
  • Costi contenuti e prevedibili
  • Migliore tutela per i consumatori, anche privi di assistenza legale
  • Meccanismo reputazionale per spingere le imprese a comportamenti corretti
  • Maggiore prevedibilità e uniformità giuridica, grazie all'adozione di prassi e orientamenti condivisi
Persistono comunque alcuni limiti:
  • le decisioni non sono immediatamente esecutive e non sostituiscono la sentenza giudiziaria
  • parte delle controversie più rilevanti restano escluse dall'ambito di applicazione
  • la procedura, pur semplificata, impone adempimenti e precisa documentazione ai ricorrenti
Nel complesso, l'Arbitro Assicurativo rappresenta un passaggio importante verso una maggiore fiducia, trasparenza e accessibilità nella gestione dei rapporti tra assicurati e compagnie.


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