L'Arbitro Assicurativo nasce dalla necessità di allineare il quadro regolamentare nazionale alle direttive europee in materia di risoluzione alternativa delle controversie (ADR), nello specifico la Direttiva UE/2016/97 (IDD) e la Direttiva 2013/11/UE.
Istituito con il Decreto Ministeriale 6 novembre 2024, n. 215 e operativo dal 15 gennaio 2026, è vigilato dall'IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni) e si pone l'obiettivo di garantire maggiore tutela ai consumatori, deflazionare il contenzioso giudiziario ed elevare il livello di prevedibilità e uniformità delle decisioni in materia assicurativa. Tutto ciò avviene attraverso una procedura digitale, economica e trasparente, in cui l'accento è posto su una risoluzione rapida delle controversie e sull'autorità delle decisioni prese dal collegio.
Cos'è l'Arbitro Assicurativo e quando si può ricorrere
L'Arbitro Assicurativo, istituito presso l'IVASS, è un organismo indipendente incaricato di dirimere conflitti tra gli utenti dei servizi assicurativi e le imprese o intermediari, rappresentando una valida alternativa alle vie giudiziarie tradizionali. La sua funzione centrale è offrire un confronto documentale cioè basato esclusivamente su documentazione scritta fornita dalle parti.
Per accedere a questo strumento è necessario che il cliente abbia presentato un reclamo scritto all'impresa o all'intermediario assicurativo. Se entro 45 giorni non si riceve risposta, oppure la risposta ottenuta è ritenuta insoddisfacente, si può procedere all'inoltro del ricorso. Il termine entro cui è ammesso il ricorso è fissato a 12 mesi dalla risposta ricevuta (o dal silenzio della compagnia), mentre i fatti oggetto di richiesta non devono risalire a più di tre anni prima della presentazione del reclamo.
Le principali ipotesi di controversia riguardano:
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ritardi o mancati pagamenti di indennizzi assicurativi
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clausole considerate poco trasparenti o mal interpretate dalla compagnia
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criticità nell'attività di distribuzione assicurativa da parte degli intermediari
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dispute sia su polizze vita che danni
L'accesso è digitale tramite il portale dell'Arbitro e non è necessario l'intervento di un legale, anche se è possibile farsi assistere.
Quali controversie può risolvere: limiti, ambito di applicazione ed esclusioni
L'ambito di competenza dell'Arbitro Assicurativo è regolato dalla normativa e dai limiti economici, definiti per garantire il corretto funzionamento dello strumento ADR. Le controversie ammissibili sono quelle che derivano direttamente da un contratto assicurativo e possono riguardare sia il pagamento di somme di denaro sia l'accertamento di diritti e obblighi legati alle prestazioni assicurative o alla distribuzione di prodotti assicurativi.
Tabella limiti economici:
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Polizze Vita (solo decesso)
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Fino a 300.000 euro
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Altri rami Vita
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Fino a 150.000 euro
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Polizze Danni - RC auto, terzi
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Fino a 2.500 euro
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Altri Danni
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Fino a 25.000 euro
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Le esclusioni sono:
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Controversie relative ai cosiddetti grandi rischi
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Sinistri gestiti dal Fondo di Garanzia delle Vittime della Strada e della Caccia
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Questioni già pendenti in giudizio o presso altri organismi ADR
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Competenze di CONSAP o risarcimenti riferiti a veicoli e rischi industriali di grandi dimensioni
No vincolo di importo in caso si richieda solo l'accertamento di un diritto o di un obbligo e non il pagamento di somme di denaro.
Chi può accedere e requisiti di ammissibilità del ricorso
La procedura è stata pensata per offrire tutela sia ai contraenti (clienti) che agli assicurati, beneficiari o terzi danneggiati, purché siano titolari dell'azione diretta nei confronti della compagnia. Sono inoltre ammessi anche gli aderenti a polizze collettive e coloro che hanno rapporti con intermediari assicurativi.
Le condizioni essenziali per l'ammissibilità sono:
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Presentazione preventiva del reclamo scritto all'impresa o all'intermediario
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Decorrenza di almeno 45 giorni senza risposta, oppure insoddisfazione rispetto alla risposta ricevuta
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Ricorso presentato entro 12 mesi dal reclamo o dalla risposta
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I fatti oggetto di ricorso non devono essere più vecchi di tre anni rispetto al reclamo
Nel caso dei ricorsi aventi ad oggetto situazioni preesistenti all'avvio dell'Arbitro Assicurativo, è consentito inoltrare la domanda entro i 12 mesi dall'entrata in operatività dell'istituto (15 gennaio 2026).
Procedura: presentazione, tempistiche e passaggi
Il procedimento si articola in più fasi, tutte telematiche:
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Presentazione del ricorso: esclusivamente online, tramite il sito del nuovo organismo. La domanda deve essere corredata dalla prova dell'avvenuto reclamo, eventuale risposta ricevuta e tutta la documentazione a sostegno della propria posizione.
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Verifica della completezza: la Segreteria Tecnica valuta, entro breve termine, la regolarità e la completezza del fascicolo; se incompleto, viene chiesta integrazione entro 10 giorni.
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Controdeduzione della compagnia: l'impresa o l'intermediario hanno 40 giorni per inviare la propria memoria difensiva.
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Replica del ricorrente: al cliente sono concessi 20 giorni per rispondere, seguiti eventualmente da una controreplica dell'impresa, anch'essa di 20 giorni.
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Istruttoria e decisione: esaurite queste fasi, il collegio ha 90 giorni (prorogabili in casi complessi fino a ulteriori 90 giorni) per emettere la decisione e comunicarla alle parti.
L'intero procedimento non richiede l'obbligo di patrocinio legale: il cittadino può avviare e gestire la pratica in completa autonomia o tramite associazioni dei consumatori:
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Risposta al reclamo
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45 giorni
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Controdeduzione impresa
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40 giorni
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Replica ricorrente
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20 giorni
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Controreplica impresa
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20 giorni
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Decisione collegio
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entro 90 gg dalla chiusura del fascicolo
(possibile proroga di max 90 gg)
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Costi e modalità di pagamento del ricorso
La partecipazione alla procedura è accessibile e sostenibile. Al momento della presentazione della domanda, è richiesto un contributo pari a 20 euro.
Le modalità di pagamento sono digitali attraverso il circuito PagoPA, con possibilità di utilizzare carte elettroniche, bonifico, oppure di stampare l'avviso per pagare presso sportelli bancari, tabaccherie convenzionate e altri operatori abilitati.
Se il ricorso viene accolto, integralmente o parzialmente, la compagnia è tenuta a restituire la somma versata all'utente:
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Nessun importo ulteriore è dovuto per la gestione della pratica
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Spese solo in caso di assistenza legale su base volontaria o per documentazione aggiuntiva
Il Collegio decisionale: composizione, caratteristiche e durata
L'organismo che valuta i ricorsi è un collegio composto da cinque membri scelti per garantire equilibrio tra le diverse anime del settore assicurativo e degli interessi in gioco:
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Presidente designato da IVASS
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Due membri nominati dalle associazioni delle imprese assicuratrici
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Un rappresentante degli intermediari
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Un delegato dei consumatori scelto dal CNCU (Consiglio Nazionale Consumatori e Utenti)
I criteri di selezione privilegiano
competenze professionali e indipendenza: il presidente resta in carica cinque anni, mentre gli altri membri hanno un mandato di tre anni. Tutte le decisioni vengono prese a maggioranza e motivate per iscritto.
Le decisioni emesse dal collegio non hanno natura di titolo esecutivo, quindi non sono formalmente vincolanti come una sentenza ordinaria. Tuttavia, rappresentano una posizione autorevole e dotata di notevole forza persuasiva sia verso le imprese assicurative che verso i clienti.
In caso di inadempienza all'ordine del collegio, ovvero se la compagnia o l'intermediario non danno seguito alla decisione nei tempi stabiliti (solitamente 30 giorni), ciò viene reso pubblico:
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Sul sito dell'Arbitro Assicurativo per un periodo di 5 anni
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Sul sito della compagnia/intermediario inadempiente per almeno 6 mesi
Questa pubblicità costituisce una vera e propria
sanzione reputazionale, incentivando gli operatori a rispettare le determinazioni arbitrali e fornendo ai consumatori un elemento in più per valutare affidabilità e trasparenza delle imprese. Ai clienti, come alle imprese, resta comunque sempre la possibilità di adire la giustizia ordinaria per vedere tutelati i propri diritti.
L'introduzione di questo strumento ADR comporta numerosi vantaggi pratici ed effetti positivi:
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Rapidità e trasparenza: tempi certi e ridotti rispetto al contenzioso ordinario
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Costi contenuti e prevedibili
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Migliore tutela per i consumatori, anche privi di assistenza legale
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Meccanismo reputazionale per spingere le imprese a comportamenti corretti
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Maggiore prevedibilità e uniformità giuridica, grazie all'adozione di prassi e orientamenti condivisi
Persistono comunque alcuni
limiti:
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le decisioni non sono immediatamente esecutive e non sostituiscono la sentenza giudiziaria
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parte delle controversie più rilevanti restano escluse dall'ambito di applicazione
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la procedura, pur semplificata, impone adempimenti e precisa documentazione ai ricorrenti
Nel complesso, l'Arbitro Assicurativo rappresenta un passaggio importante verso una maggiore fiducia, trasparenza e accessibilità nella gestione dei rapporti tra assicurati e compagnie.
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