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Assegno di divorzio per le unioni civili: come funziona, procedura richiesta, condizioni, regole e tempi

di Marianna Quatraro pubblicato il
Assegno divorzio unioni civili

Via libera dalla Corte di Cassazione al riconoscimento dell'assegno divorzile anche alle unioni civile: come funziona

Negli ultimi anni il quadro delle tutele economiche tra coppie che si lasciano è stato oggetto di evoluzioni significative, in particolare dopo l’istituzione delle unioni civili. Introdotta dalla cosiddetta Legge Cirinnà, questa nuova forma di riconoscimento giuridico garantisce diritti e doveri similari, anche se non identici, a quelli derivanti dal matrimonio. In tale contesto, uno degli aspetti più dibattuti riguarda lo strumento dell’assegno di divorzio e la possibilità della sua estensione anche alle unioni civili.

Tradizionalmente, l’assegno era associato solo alla fine di un matrimonio, offrendo un supporto economico al partner economicamente più debole. Il recente orientamento giurisprudenziale ha tuttavia riconsiderato tale impostazione, allineando le tutele delle unioni civili a quelle dei rapporti matrimoniali. 

Cosa prevede la sentenza n. 25495/2025 della Cassazione: estensione dell’assegno alle unioni civili

Con la sentenza n. 25495/2025, la Corte di Cassazione ha stabilito che il diritto all’assegno di divorzio non è più prerogativa esclusiva dei rapporti matrimoniali ma si estende anche alle unioni civili. La decisione ha ribaltato le precedenti restrizioni che vedevano escluse le unioni civili dalla disciplina prevista per il divorzio sull’assegno.

Secondo la Corte, il giudice deve valutare una molteplicità di fattori al fine di determinare se e in che misura concedere il sostegno economico dopo lo scioglimento dell’unione. La stessa pronuncia ha chiarito che l’assegno non rappresenta una prestazione automatica, ma è subordinato all’accertamento:

  • delle condizioni economiche delle parti,
  • del contributo fornito da ciascuno alla vita comune,
  • degli eventuali sacrifici compiuti per favorire la crescita professionale o patrimoniale del partner,
  • dei redditi e delle disponibilità complessive.

Requisiti e condizioni per il riconoscimento dell’assegno di divorzio nelle unioni civili

La concessione dell’assegno di divorzio dipende da una serie di condizioni analizzate caso per caso dal giudice, sulla base di criteri che la giurisprudenza ha consacrato anche per le unioni civili. Non si tratta dunque di una misura automatica: spetta esclusivamente quando si accertano reali squilibri economici tra i partner e l’impossibilità, per uno di essi, di mantenere un’esistenza autonoma e dignitosa.

I principali criteri valutativi sono:

  • Insufficienza dei mezzi economici: il partner richiedente deve essere oggettivamente privo dei mezzi adeguati per autosostenersi;
  • Impossibilità oggettiva a procurarseli: occorre dimostrare che non sia possibile reperire autonomamente i mezzi necessari, nonostante un impegno diligente;
  • Sacrifici professionali o personali: rileva se vi siano state rinunce lavorative per favorire la vita comune o la carriera dell’altro partner;
  • Durata dell’unione: un rapporto duraturo e con vissuto familiare aumenta la probabilità di riconoscimento;
  • Squilibrio patrimoniale: il giudice analizza il patrimonio, i redditi e le capacità lavorative di entrambi i partner;
  • Condizioni di salute ed età: età avanzata o condizioni sanitarie precarie possono incidere sulla possibilità di reinserimento lavorativo.

Le funzioni dell’assegno: assistenziale e compensativa

L’assegno di divorzio nei casi di rottura di un’unione civile svolge una duplice funzione che la Corte di Cassazione ha definito con chiarezza: assistenza e compensazione.
  • Funzione assistenziale: opera quando uno dei partner versa in condizioni economiche di particolare difficoltà e non riesce, nonostante l’impegno, a mantenere un livello di vita autonomo e dignitoso. L’intervento economico sopperisce a bisogni primari, senza agganciarsi necessariamente al tenore di vita precedente l’unione.
  • Funzione compensativa: si attiva quando lo squilibrio tra le parti è conseguenza diretta di scelte condivise o sacrifici effettuati in costanza dell’unione: ad esempio, se uno dei due ha rinunciato alla propria carriera per sostenere la famiglia o favorire la crescita professionale dell’altro partner.
La componente compensativa riconosce il valore del contributo dato alla formazione del patrimonio comune e tutela chi ha accettato compromessi e rinunce rilevanti. In questo senso, l’assegno serve a riequilibrare situazioni di disparità non solo di fatto, ma determinate da scelte condivise durante la vita della coppia.

Procedura pratica per richiedere l’assegno di divorzio nelle unioni civili

La procedura per ottenere l’assegno dopo un'unione civile segue alcune fasi definite e richiede la produzione di una documentazione adeguata per la valutazione giudiziale. Ecco i principali passaggi:

  • Presentazione della domanda di scioglimento dell’unione civile presso il tribunale competente;
  • Richiesta contestuale dell’assegno;
  • Deposito della dichiarazione dei redditi, documentazione patrimoniale e di eventuali spese straordinarie;
  • Valutazione giudiziale con eventuali indagini sui redditi e sulle condizioni patrimoniali dei partner;
  • Pronuncia del tribunale: se sussistono i presupposti, viene disposto l’assegno periodico e possono essere stabilite le modalità di adeguamento economico e di eventuale revisione in caso di variazione delle condizioni;
  • Possibilità di corresponsione dell’assegno in un’unica soluzione, su accordo delle parti e autorizzazione del tribunale.
Durante la procedura, il giudice può richiedere indagini patrimoniali approfondite al fine di accertare l’effettivo tenore di vita delle parti, anche con l’ausilio della polizia tributaria.

Durata, regole e limiti del diritto all’assegno nelle unioni civili

Il diritto all’assegno, una volta riconosciuto dal giudice, sottostà a regole precise in termini di durata, sospensione e revoca. La disciplina prevede:

  • Durata: l’erogazione prosegue finché persistono le condizioni che ne giustificano la corresponsione, ossia squilibrio economico e impossibilità oggettiva di autonomia per il beneficiario;
  • Sospensione e revisione: mutamenti significativi delle condizioni (ad esempio incremento di reddito, nuova convivenza stabile o matrimonio/nuova unione civile) possono determinare la riduzione o la cessazione dell’assegno;
  • Limiti: il sostegno non può essere reiterato all’infinito e decade in presenza di nuove nozze o nuova unione civile, così come previsto dall’articolo 5 della legge sul divorzio. In alcuni casi, la componente compensativa può restare oggetto di valutazione per eventuali richieste residuali.