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Assegno di mantenimento: si può pagare con beni o servizi invece che con soldi? La risposta che non ci si aspetta

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di Dott. Giovanni Matano pubblicato il
Assegno di mantenimento

Pagare l'assegno di mantenimento con beni o servizi invece che in denaro è possibile? La natura alimentare dell'obbligo e il divieto di compensazione riservano risposte sorprendenti e rischi legali insospettati

Bollette pagate direttamente, retta della scuola saldata senza passare dal conto dell'ex coniuge, un'auto intestata al posto di qualche mensilità arretrata. Sono tentativi che molti genitori separati o divorziati prendono in considerazione, convinti che "tanto il risultato è lo stesso": il figlio o l'ex partner ricevono comunque un beneficio economico. La domanda che si pongono in tanti è semplice: l'assegno di mantenimento si può pagare con beni o servizi invece che con denaro contante o bonifico?

La risposta, come spesso accade in ambito legale, è "dipende" ma con una sfumatura che sorprende molti: in certi casi è non solo possibile, ma addirittura previsto dalla legge come modello alternativo. In altri casi, invece, è un'iniziativa che può ritorcersi contro chi la mette in pratica senza le dovute cautele.

Cosa dice la legge: nessun vincolo sul "come", ma un vincolo sul "cosa"

Il Codice civile, agli articoli 156 e 337-ter, stabilisce l'obbligo per il coniuge o il genitore economicamente più forte di versare periodicamente una somma di denaro a sostegno dell'altro coniuge o dei figli. Le norme si concentrano sull'obbligo di corrispondere un importo, ma non specificano in modo esplicito lo strumento di trasferimento del valore, a meno che non sia il giudice stesso a indicarlo nel provvedimento.

Questo significa una cosa fondamentale, che è anche il cuore della "risposta inaspettata": di norma l'assegno di mantenimento nasce come obbligazione pecuniaria, cioè in denaro. Sostituirlo unilateralmente con beni o servizi, senza un accordo tra le parti o un'indicazione del giudice, non equivale automaticamente ad averlo pagato. Chi decide da solo di "compensare" con un regalo, un lavoro di ristrutturazione o l'intestazione di un bene rischia di ritrovarsi comunque debitore, con tanto di richiesta di pagamento delle somme non versate e possibile pignoramento.

Il vero jolly, il mantenimento diretto

Esiste però un istituto che ribalta la prospettiva ed è proprio la chiave della risposta che sorprende: il cosiddetto mantenimento diretto. Si tratta di un modello, sempre più diffuso nei casi di affido condiviso, in cui invece di versare un assegno periodico all'altro genitore, ciascun genitore si fa carico direttamente di specifiche spese per i figli:

  • Retta scolastica o universitaria, pagata direttamente all'istituto.
  • Attività sportive ed extrascolastiche, saldate senza passaggio di denaro tra i genitori.
  • Abbigliamento e materiale scolastico, acquistati in prima persona.
  • Spese mediche e sanitarie, anticipate direttamente dal genitore che le sostiene.
In questo schema, che però deve essere concordato tra i genitori o disposto dal giudice, non c'è un vero e proprio "assegno" da versare, ma una suddivisione diretta delle spese. È un pagamento "in natura" nella sostanza, ma perfettamente legittimo perché formalizzato in un accordo o in una sentenza.

Il mantenimento diretto ha vantaggi concreti: riduce le occasioni di conflitto legate al controllo su come viene speso il denaro, responsabilizza entrambi i genitori in modo simmetrico e si allinea alla filosofia della bigenitorialità. Ha però anche un limite importante: la gestione delle spese straordinarie e impreviste, se non regolata da un accordo chiaro, può diventare un nuovo terreno di scontro.

Cosa NON si può fare: la compensazione fai-da-te

C'è poi una zona grigia che genera molta confusione: la compensazione tra debiti. L'idea, spesso proposta da chi paga il mantenimento, è più o meno questa: "io pago il mutuo della casa che è ancora intestata anche a mio figlio, quindi quella somma va scalata dall'assegno".

Qui la giurisprudenza è stata piuttosto netta. La Corte di Cassazione ha più volte affermato che l'assegno di mantenimento dei figli ha natura sostanzialmente alimentare e per questo non può essere oggetto di compensazione con altri crediti vantati dal genitore obbligato. Diverso, invece, il discorso per l'assegno destinato all'ex coniuge, che secondo alcune pronunce della Cassazione non ha la stessa natura strettamente alimentare: in un caso specifico, i giudici hanno accettato che il debito per il mantenimento venisse compensato con il credito derivante dal mutuo cointestato che l'obbligato continuava a pagare da solo sulla casa coniugale.

La differenza tra i due casi è sostanziale:

  • Mantenimento dei figli: nessuna compensazione automatica ammessa, anche se il genitore obbligato sostiene altre spese collegate ai figli.
  • Mantenimento dell'ex coniuge: in situazioni particolari, la giurisprudenza ha ammesso forme di compensazione, ma sempre caso per caso e spesso dopo un contenzioso.

E se il debitore possiede beni ma non liquidità?

Un altro scenario frequente riguarda chi non ha reddito disponibile ma possiede un patrimonio immobiliare. In questi casi il giudice non accetta la tesi del "non posso pagare perché non ho contanti": se una persona possiede immobili sfitti o beni che potrebbero generare reddito, il tribunale può comunque calcolare l'assegno sulla base della cosiddetta ricchezza potenziale, cioè sul valore che quei beni potrebbero generare se sfruttati. Se poi il debitore continua a non pagare, il creditore può agire con il pignoramento e, nei casi più gravi, arrivare alla vendita giudiziale dei beni per trasformarli in denaro da destinare al mantenimento.

Attenzione ai pagamenti in contanti

Anche quando l'assegno viene effettivamente pagato in denaro, la modalità scelta non è indifferente. Il pagamento in contanti è legittimo entro il limite di 5.000 euro previsto dalla normativa antiriciclaggio, ma comporta un problema pratico rilevante: senza una traccia bancaria, il debitore non ha una prova automatica di aver adempiuto. Questo espone al rischio, in caso di contestazione, di dover dimostrare con altri mezzi di aver versato quanto dovuto, oltre a precludere la possibilità di dedurre fiscalmente le somme corrisposte, dove previsto.

Un genitore o un ex coniuge non può decidere da solo di sostituire l'assegno con beni, favori o servizi, sperando che questo valga come pagamento, la legge non lo prevede e i tribunali non lo riconoscono come adempimento valido. Dall'altro lato, sì: esistono strumenti legittimi, come il mantenimento diretto o, in casi specifici, la compensazione tra crediti riconosciuta dalla giurisprudenza per l'assegno all'ex coniuge, che permettono di sostituire in tutto o in parte il flusso di denaro con altre forme di contribuzione. La differenza tra le due situazioni sta tutta in una parola: l'accordo. Senza un'intesa formalizzata tra le parti o una decisione del giudice, ogni tentativo di "pagare diversamente" resta, agli occhi della legge, un mancato pagamento.




Dott. Giovanni Matano

Il Dott. Giovanni Matano è un esperto di fiscalità pratica e consulente fiscale con oltre 15 anni di esperienza nel settore. Laureato in Economia e Commercio presso l'Università Bocconi di Milano, ha dedicato la sua carriera a supportare piccole e medie imprese nella pianificazione fiscale e nell'ottimizzazione delle agevolazioni fiscali. La sua competenza si estende anche ...