Pagare l'assegno di mantenimento con beni o servizi invece che in denaro è possibile? La natura alimentare dell'obbligo e il divieto di compensazione riservano risposte sorprendenti e rischi legali insospettati
Bollette pagate direttamente, retta della scuola saldata senza passare dal conto dell'ex coniuge, un'auto intestata al posto di qualche mensilità arretrata. Sono tentativi che molti genitori separati o divorziati prendono in considerazione, convinti che "tanto il risultato è lo stesso": il figlio o l'ex partner ricevono comunque un beneficio economico. La domanda che si pongono in tanti è semplice: l'assegno di mantenimento si può pagare con beni o servizi invece che con denaro contante o bonifico?
La risposta, come spesso accade in ambito legale, è "dipende" ma con una sfumatura che sorprende molti: in certi casi è non solo possibile, ma addirittura previsto dalla legge come modello alternativo. In altri casi, invece, è un'iniziativa che può ritorcersi contro chi la mette in pratica senza le dovute cautele.
Il Codice civile, agli articoli 156 e 337-ter, stabilisce l'obbligo per il coniuge o il genitore economicamente più forte di versare periodicamente una somma di denaro a sostegno dell'altro coniuge o dei figli. Le norme si concentrano sull'obbligo di corrispondere un importo, ma non specificano in modo esplicito lo strumento di trasferimento del valore, a meno che non sia il giudice stesso a indicarlo nel provvedimento.
Questo significa una cosa fondamentale, che è anche il cuore della "risposta inaspettata": di norma l'assegno di mantenimento nasce come obbligazione pecuniaria, cioè in denaro. Sostituirlo unilateralmente con beni o servizi, senza un accordo tra le parti o un'indicazione del giudice, non equivale automaticamente ad averlo pagato. Chi decide da solo di "compensare" con un regalo, un lavoro di ristrutturazione o l'intestazione di un bene rischia di ritrovarsi comunque debitore, con tanto di richiesta di pagamento delle somme non versate e possibile pignoramento.
Esiste però un istituto che ribalta la prospettiva ed è proprio la chiave della risposta che sorprende: il cosiddetto mantenimento diretto. Si tratta di un modello, sempre più diffuso nei casi di affido condiviso, in cui invece di versare un assegno periodico all'altro genitore, ciascun genitore si fa carico direttamente di specifiche spese per i figli:
Il mantenimento diretto ha vantaggi concreti: riduce le occasioni di conflitto legate al controllo su come viene speso il denaro, responsabilizza entrambi i genitori in modo simmetrico e si allinea alla filosofia della bigenitorialità. Ha però anche un limite importante: la gestione delle spese straordinarie e impreviste, se non regolata da un accordo chiaro, può diventare un nuovo terreno di scontro.
C'è poi una zona grigia che genera molta confusione: la compensazione tra debiti. L'idea, spesso proposta da chi paga il mantenimento, è più o meno questa: "io pago il mutuo della casa che è ancora intestata anche a mio figlio, quindi quella somma va scalata dall'assegno".
Qui la giurisprudenza è stata piuttosto netta. La Corte di Cassazione ha più volte affermato che l'assegno di mantenimento dei figli ha natura sostanzialmente alimentare e per questo non può essere oggetto di compensazione con altri crediti vantati dal genitore obbligato. Diverso, invece, il discorso per l'assegno destinato all'ex coniuge, che secondo alcune pronunce della Cassazione non ha la stessa natura strettamente alimentare: in un caso specifico, i giudici hanno accettato che il debito per il mantenimento venisse compensato con il credito derivante dal mutuo cointestato che l'obbligato continuava a pagare da solo sulla casa coniugale.
La differenza tra i due casi è sostanziale:
Anche quando l'assegno viene effettivamente pagato in denaro, la modalità scelta non è indifferente. Il pagamento in contanti è legittimo entro il limite di 5.000 euro previsto dalla normativa antiriciclaggio, ma comporta un problema pratico rilevante: senza una traccia bancaria, il debitore non ha una prova automatica di aver adempiuto. Questo espone al rischio, in caso di contestazione, di dover dimostrare con altri mezzi di aver versato quanto dovuto, oltre a precludere la possibilità di dedurre fiscalmente le somme corrisposte, dove previsto.
Un genitore o un ex coniuge non può decidere da solo di sostituire l'assegno con beni, favori o servizi, sperando che questo valga come pagamento, la legge non lo prevede e i tribunali non lo riconoscono come adempimento valido. Dall'altro lato, sì: esistono strumenti legittimi, come il mantenimento diretto o, in casi specifici, la compensazione tra crediti riconosciuta dalla giurisprudenza per l'assegno all'ex coniuge, che permettono di sostituire in tutto o in parte il flusso di denaro con altre forme di contribuzione. La differenza tra le due situazioni sta tutta in una parola: l'accordo. Senza un'intesa formalizzata tra le parti o una decisione del giudice, ogni tentativo di "pagare diversamente" resta, agli occhi della legge, un mancato pagamento.
Il Dott. Giovanni Matano è un esperto di fiscalità pratica e consulente fiscale con oltre 15 anni di esperienza nel settore. Laureato in Economia e Commercio presso l'Università Bocconi di Milano, ha dedicato la sua carriera a supportare piccole e medie imprese nella pianificazione fiscale e nell'ottimizzazione delle agevolazioni fiscali. La sua competenza si estende anche ...