Il dibattito sulle spese dei figli non è mai stato così attuale: sempre più genitori separati si chiedono se l’assegno di mantenimento sia sufficiente a coprire tutte le necessità della prole o se debbano essere affrontate altre spese suddivise tra le parti. Il rischio di errori o sottovalutazioni porta facilmente a conflitti, solleciti e cause giudiziarie, con ripercussioni sia economiche che emotive per tutta la famiglia. La risposta, confermata dalle ultime sentenze della Cassazione del 2026, è chiara: oltre all’assegno di mantenimento ordinario esistono "spese straordinarie" da prevedere e ripartire in modo distinto e preciso. In questo scenario, le regole sono cambiate e trascurare queste novità può causare pesanti conseguenze pratiche e legali.
Quadro normativo e principi giurisprudenziali: cosa dice oggi la legge
L’attuale disciplina in materia di mantenimento dei figli si fonda sull’art. 337-ter del Codice Civile. Il giudice, chiamato a regolamentare i rapporti economici, valuta concretamente sia le risorse di entrambi i genitori che le esigenze reali dei figli. L’assegno di mantenimento è solo una parte dell’obbligo e si affianca a un sistema di tutela più ampio che include anche le spese straordinarie.
- L’assegno ordinario è stabilito con periodicità fissa e tende a coprire soltanto i bisogni prevedibili e ricorrenti.
- Le spese extra, cioè quelle non incluse nell’importo fisso, sono disciplinate sia dalla legge che dalla più recente giurisprudenza.
È fondamentale comprendere che
le due categorie (assegno ordinario e spese extra) sono distinte sia dal punto di vista giuridico che amministrativo. Questa separazione mira a garantire ai figli un supporto che sia proporzionato sia alle risorse disponibili che alle loro specifiche necessità nel corso della crescita.
Cosa copre l’assegno di mantenimento ordinario: bisogni essenziali e criteri di calcolo
L’assegno di mantenimento ordinario ai figli viene determinato per soddisfare le esigenze giornaliere e costanti dei figli. Sono coperti:
- Vitto e alloggio presso il genitore collocatario;
- Abbigliamento e materiale di uso quotidiano;
- Spese per l’istruzione "di base" e la socialità ordinaria;
- Piccole necessità sanitarie (ad esempio farmaci comuni, visite pediatriche ordinarie).
Secondo la recente
ordinanza 676/2026 della Cassazione, il criterio guida non è la semplice divisione delle spese, bensì la valutazione comparativa delle possibilità economiche di ciascun genitore. L’assegno non ha natura di "trasferimento patrimoniale" ma una funzione esclusivamente assistenziale ed educativa, da intendersi in funzione del benessere e della continuità di vita dei figli in entrambi i nuclei.
Spese straordinarie: la definizione secondo la Cassazione e la prassi dei Tribunali
Sul concetto di spese straordinarie è intervenuta più volte la Corte di Cassazione, chiarendo che si tratta di esborsi che per imprevedibilità, entità e urgenza esulano da quelli ordinariamente affrontati in famiglia. È anche grazie alle direttive applicate nei principali Tribunali italiani che la materia ha ricevuto linee guida dettagliate.
La giurisprudenza più aggiornata (Cass. 1772/2026) distingue:
- Spese straordinarie ricorrenti sono quelle che, pur non previste nell’importo fisso, si presentano con regolarità nel tempo (farmaci specialistici, alcuni tipi di mensa, varie tasse scolastiche).
- Spese straordinarie vere e proprie comprendono esborsi una tantum, di elevata portata, improvvisi e autonomamente valutati anche dal giudice.
I
protocolli dei Tribunali (Roma, Milano, Napoli) offrono esempi pratici e regole procedurali: definiscono cosa debba essere considerato "straordinario", le modalità di richiesta, tempistiche di rimborso e documentazione necessaria. La condivisione di queste informazioni tra i genitori riduce drasticamente dispute su legittimità, urgenza e modalità di rimborsi.
Spese straordinarie ricorrenti vs vere e proprie: come distinguerle
Ecco i criteri pratici applicati nei Tribunali per distinguere le due categorie di spese extra:
- Ricorrenti: sostenute più volte nel corso dell’anno, solitamente prevedibili, talvolta deliberate dagli enti scolastici o sanitari.
- Vere e proprie: colpiscono improvvisamente, sono di natura eccezionale (cura medica d’urgenza, viaggio studio internazionale, acquisto strumenti di protesi o ausili, attività formative non programmabili a inizio anno).
Secondo la sentenza della Cassazione n.1772/2026 è
necessario valutare caso per caso, tenendo conto di:
- Natura della spesa: serve davvero o è semplice desiderio?
- Urgenza e imprevedibilità: era pianificabile o è improvvisa?
- Onerosità: impatto economico rilevante sulla situazione familiare.
L’interpretazione rigida delle due categorie non sempre è produttiva: per tale motivo, i Tribunali suggeriscono comunque il dialogo preventivo tra i genitori e, spesso, il consenso scritto, a eccezione dei casi di urgenza (es: cure mediche indifferibili, offerte scolastiche impreviste).
Esempi concreti di spese da dividere oltre l’assegno (2026)
Per evitare equivoci e contestazioni, è essenziale avere chiaro quali siano le tipologie di spesa normalmente considerate straordinarie. Ecco una tabella esplicativa:
| Tipologia |
Esempi pratici |
Ricorrente o improvvisa? |
| Mediche e sanitarie |
Visite specialistiche, terapie, farmaci non mutuabili, cure odontoiatriche, occhiali |
Ricorrenti (terapie) o impreviste (urgenze) |
| Scolastiche |
Libri, gite, corsi di recupero/lingue, tasse universitarie fuori sede |
Solitamente ricorrenti, alcune una tantum |
| Extra-scolastiche |
Sport, musica, danza, corsi specifici, campi estivi |
Da valutare caso per caso |
| Organizzazione familiare |
Spese per babysitter o tata |
Riconosciute dalla Cassazione come straordinarie |
| Universitarie fuori sede |
Affitto, libri, viaggi di rientro |
Di norma impreviste, da documentare |
I protocolli locali integrano la casistica secondo le esigenze del territorio e l’evoluzione dei servizi pubblici/privati. Valida, ad esempio, la recente pronuncia che la spesa per babysitter è da ripartire anche senza l’autorizzazione preventiva dell’altro genitore, vista la sua attinenza con la gestione familiare ordinaria.
Come si dividono le spese straordinarie: regole attuali e tabelle dei Tribunali
La regola di partenza è la ripartizione al 50%, a meno di diverso accordo scritto tra le parti o di prescrizione giudiziale. Tuttavia, i criteri sono stati raffinati dalle ultime linee guida adottate nei fori italiani:
- Adottate tabelle dettagliate per voce di spesa e percentuale di riparto
- Stabiliti tempi e modalità di comunicazione preventiva della spesa
- Previste procedure di risposta: dissenso motivato entro 10 giorni (come da protocollo Tribunale di Milano), altrimenti il silenzio vale consenso
- Obbligo per il genitore anticipatario di documentare la spesa entro 30 giorni.
In assenza di collaborazione o chiarezza, le parti possono sempre richiamarsi al protocollo del foro di residenza del minore. Questi documenti, pubblici e aggiornati annualmente,
offrono una risposta dettagliata a ogni tipologia di spesa, riducendo i margini del contenzioso. Le tabelle di ripartizione prevedono spesso differenziazioni ulteriori in caso di capacità economiche molto diverse tra i due genitori.
Cosa succede se le spese extra non vengono pagate? Azioni concrete e rischi (civili e penali)
Il mancato rimborso della quota spettante apre la strada a diversi rimedi. In primis:
- Richiesta formale di pagamento (tramite raccomandata, PEC o email certificata)
- Mediazione familiare
- Ricorso al giudice per emissione di precetto esecutivo
Le novità del biennio 2025-2026 impongono una documentazione dettagliata e puntuale (Cass. 22522/2025): ogni voce deve essere accompagnata da fattura o scontrino, oltre alle comunicazioni preventive ove richieste dai protocolli.
Responsabilità civile e penale: l’omesso versamento di somme equiparabili all’assegno di mantenimento integra il reato previsto dall’art. 570-bis codice penale (Cass. 15018/2026). La responsabilità penale si configura anche se il genitore obbligato si dichiara nullatenente ma viene provata la reale capacità economica, anche tramite tracce digitali (ad esempio profili social).
Le ultime novità giurisprudenziali 2025-2026 su riparto, motivazione e tutela delle parti
Tre pronunce fondamentali del 2026 hanno ridefinito il panorama:
- Cass. 676/2026: ribadisce che il mantenimento dei figli non rappresenta un trasferimento patrimoniale, ma mira a concretizzare i diritti dei minori in base alle vere possibilità dei genitori e all’interesse superiore del minore.
- Cass. 1772/2026: distingue definitivamente tra spese straordinarie ricorrenti e improvvise, conferendo maggiore certezza alla prassi giudiziaria e limitando l’arbitrarietà nei rimborsi richiesti.
- Cass. 16578/2026: impone motivazione chiara nel riparto delle spese da parte del giudice, anche in fase di processo d’appello o rinvio, a tutela dell’equità e della prevedibilità per entrambe le parti.
La combinazione di queste sentenze ha inciso sulla stesura degli accordi familiari e sulle modalità operative di rimborso spese nei Tribunali, riducendo radicalmente margini di contenzioso/interpretazione personale.
Errori comuni da evitare nella gestione di assegno e spese straordinarie
La gestione pratica delle spese extra richiede attenzione e precisione. Gli errori più frequenti sono:
- Non formalizzare in modo scritto le richieste o le comunicazioni di spesa
- Omettere la documentazione fiscale a supporto della domanda di rimborso
- Confondere spese ordinarie e straordinarie, o pretendere il rimborso di spese già incluse nell’assegno
- Agire unilateralmente su spese non urgenti e chiedere rimborsi su scelte non condivise
- Impostare i pagamenti su base esclusivamente verbale.
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Il Dott. Giovanni Matano è un esperto di fiscalità pratica e consulente fiscale con oltre 15 anni di esperienza nel settore. Laureato in Economia e Commercio presso l'Università Bocconi di Milano, ha dedicato la sua carriera a supportare piccole e medie imprese nella pianificazione fiscale e nell'ottimizzazione delle agevolazioni fiscali. La sua competenza si estende anche ...