L'assegno di mantenimento per i figli comprende sia le spese ordinarie, che riguardano i bisogni quotidiani come abbigliamento, casa, spese scolastiche di base e spese mediche, e sia le spese straordinarie, come visite specialistiche e attività sportive
L’assegno di mantenimento per i figli rappresenta uno degli strumenti più rilevanti nel contesto della separazione e del divorzio. Secondo il Codice Civile italiano e la giurisprudenza più recente, entrambi i genitori sono tenuti a contribuire proporzionalmente al mantenimento della prole, indipendentemente dalla residenza o dall'affidamento.
Questo obbligo giuridico non si esaurisce nel fornire il necessario per il sostentamento, ma si estende a garantire uno sviluppo armonioso in ambito educativo, sociale e sanitario, nel rispetto dell’interesse superiore del minore stabilito anche a livello internazionale.
L’assegno di mantenimento comprende le cosiddette spese ordinarie, ovvero quelle che si ripetono nel tempo e sono essenziali a soddisfare i bisogni abituali dei figli. Nella prassi, queste spese includono l’alimentazione quotidiana (vitto domestico e mensa scolastica, salvo diverso accordo), l’abbigliamento stagionale e di base, l’igiene personale (prodotti quotidiani), il materiale scolastico di uso comune e le spese relative all’alloggio, come affitto, utenze e condominio quando il figlio vive stabilmente con un genitore.
Le linee guida adottate dai principali tribunali italiani specificano, inoltre, che l’assegno copre le spese per farmaci da banco e medicinali di utilizzo ricorrente, i trasporti ordinari (abbonamenti o carburante se necessari allo spostamento casa-scuola o casa-attività ordinarie), e, in certi casi, anche alcuni trattamenti estetici già parte della routine familiare precedente la separazione.
Tali spese vengono gestite dal genitore presso cui il minore risiede prevalentemente, senza ulteriori richieste di rimborso all’altro genitore.
Anche le spese straordinarie rientrano nell'assegno di mantenimento ai figli e riguardano esborsi eccezionali, imprevedibili o non ricorrenti, che si presentano in modo saltuario e sono spesso di valore rilevante.
Tali costi, non inclusi nell’assegno principale, richiedono in genere una preventiva comunicazione tra i genitori e, dove previsto, il consenso di entrambi se non disciplinato diversamente da accordi o sentenze. Nei casi di urgenza documentata, il rimborso può avvenire anche senza previo accordo, ma va comunque giustificato e condiviso secondo criteri di trasparenza e proporzionalità.
Le regole di rimborso prevedono che il genitore anticipatario debba documentare la spesa sostenuta e, in assenza di risposta scritta da parte dell'altro entro un termine prestabilito (ad esempio 10 o 15 giorni), il silenzio sia considerato come consenso.
L’obbligo di partecipare alle spese straordinarie deriva direttamente dal principio della bigenitorialità e si applica tanto alle decisioni sanitarie e scolastiche straordinarie, quanto alle scelte formative e alle opportunità di crescita non ordinaria.
I tribunali italiani e la normativa hanno individuato negli anni una serie di voci considerate tipicamente straordinarie, per le quali si applicano le regole di ripartizione e rimborso:
Tra questi figurano: le esigenze attuali del figlio, il tenore di vita avuto durante la convivenza familiare, il tempo di permanenza presso ciascun genitore, la capacità reddituale e patrimoniale di entrambi e, in alcuni casi, anche l'assegnazione della casa familiare. Il principio cardine che guida il giudice nella valutazione è quello di proporzionalità rispetto ai redditi delle parti e alle esigenze concrete.
Spesso l’importo viene adattato con riferimento ad indici di variazione del costo della vita (come l’ISTAT), per garantirne l’attualità. L’autorità giudiziaria, qualora i genitori non raggiungano un accordo, adotta una metodologia comparativa dei redditi, bilanciando i bisogni del minore con la capacità economica dei genitori, così da assicurare continuità e una ripartizione equa delle responsabilità economiche. Eventuali variazioni significative nelle condizioni di ciascun ex coniuge genitore possono essere richieste in ogni momento, ricorrendo nuovamente al giudice per adeguare l’assegno.