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Assegno mantenimento e restituzione: quando i soldi ricevuti anche nel passato vanno ridati secondo 2 nuove sentenze Cassazione 20

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di Dott. Giovanni Matano pubblicato il

Il divario economico non basta, da solo, a giustificare l’assegno divorzile: le nuove pronunce della Cassazione chiariscono funzioni, riduzioni e casi in cui restituire somme ricevute, distinguendo tra separazione e divorzio.

Il Tribunale di Rimini aveva riconosciuto a una donna un assegno mantenimento di 500 euro al mese; la Corte d’appello di Bologna lo ha escluso, imponendole di restituire le somme ricevute dal passaggio in giudicato del divorzio. La Prima sezione civile della Cassazione, con l’ordinanza n. 1999 del 29 gennaio 2026, ha confermato la decisione. Se il diritto all’assegno era insussistente fin dall’origine, quanto versato può essere recuperato. Questo, però, non significa che ogni pagamento eseguito durante la separazione o dopo il divorzio debba essere restituito: occorre considerare il periodo a cui si riferisce, la funzione del contributo e il motivo per cui il giudice lo ha ridotto o revocato.

Quando il divario economico non basta

Il Tribunale aveva riconosciuto i 500 euro mensili sulla base della situazione economica meno favorevole della richiedente. In appello è stato ritenuto che la differenza di reddito, presa da sola, non provasse il diritto all’assegno mantenimento. Guadagnare meno dell’ex coniuge, o avere un patrimonio inferiore, non è sufficiente per ottenere il contributo.

Perché operi la componente compensativa e perequativa, lo squilibrio economico presente deve essere ricondotto alle scelte fatte durante il matrimonio. Può rilevare, per esempio, che un’organizzazione familiare condivisa abbia indotto una persona a ridurre l’orario di lavoro, rinunciare a occasioni professionali oppure interrompere la carriera. Da quelle decisioni deve essere derivato un pregiudizio economico, accompagnato da un vantaggio per la famiglia o per l’altro coniuge.

Il collegamento tra le scelte compiute e la condizione attuale non si presume. Va allegato e dimostrato. Nella vicenda di Rimini, la Corte d’appello ha giudicato insufficienti le deduzioni sul lavoro part-time: non indicavano con concretezza quali opportunità fossero state sacrificate né quale perdita economica ne fosse seguita. La Cassazione ha dichiarato inammissibili le censure contro questa valutazione. Il divario tra i redditi, dunque, non è diventato una prova automatica del diritto. Il nesso con le scelte familiari resta il punto da documentare.

Assegno mantenimento: tre funzioni diverse

L’articolo 5, comma 6, della legge n. 898 del 1970 prevede un assegno che può avere funzione assistenziale, compensativa e perequativa. Queste componenti possono coesistere, ma non sono la stessa cosa. Per capire perché il contributo sia stato riconosciuto e se le somme debbano essere restituite, contano la motivazione della sentenza e gli elementi accertati nel processo.

La funzione assistenziale risponde alla necessità di sostenere chi non ha mezzi adeguati e, per ragioni oggettive, non è in grado di procurarseli. La componente compensativa e perequativa considera invece il contributo offerto alla vita familiare e il costo professionale o patrimoniale delle scelte condivise. Nella valutazione possono rientrare anche la durata del matrimonio, le condizioni economiche delle parti e il contributo dato alla formazione del patrimonio.

Con l’ordinanza n. 1999/2026 la Cassazione ha confermato la restituzione perché la Corte d’appello aveva accertato che i presupposti del diritto all’assegno mantenimento mancavano sin dall’inizio. Non ne deriva che qualsiasi riduzione comporti un rimborso. Lo chiarisce anche l’ordinanza n. 10351 del 20 aprile 2026, che riguarda un assegno riconosciuto per finalità perequative e compensative e poi diminuito.

La riduzione a metà e le somme da restituire

Nella causa definita con l’ordinanza n. 10351/2026, il Tribunale aveva assegnato all’ex moglie 500 euro al mese. Aveva considerato il sacrificio delle sue prospettive professionali per la famiglia e la disparità economica tra i coniugi. La donna, laureata in ingegneria, non avrebbe lavorato per cinque anni.

In appello il diritto all’assegno è rimasto, ma l’importo è sceso a 250 euro mensili, commisurato al periodo di sacrificio riconosciuto. La Corte ha disposto anche la restituzione di quanto pagato in eccedenza, a partire dal giugno 2019, data della sentenza non definitiva sullo status.

La beneficiaria contestava la richiesta di rimborso: a suo avviso, non si poteva recuperare quanto ricevuto sulla base della decisione di primo grado, perché l’appello non aveva negato del tutto il diritto, ma ne aveva soltanto ridotto la misura. La Cassazione ha respinto il ricorso. Ha ritenuto decisivo che l’assegno fosse stato riconosciuto con funzione esclusivamente compensativa e perequativa, senza componente assistenziale, e che la parte eccedente non fosse destinata a soddisfare bisogni essenziali.

Può quindi accadere che il beneficiario conservi il diritto a un assegno, ma debba restituire una parte delle somme già ricevute. La restituzione riguarda l’eccedenza quando la riduzione interessa un contributo compensativo che non serve a coprire le necessità primarie. Non viene meno ogni tutela economica: si stabilisce quale parte dell’importo possa essere trattenuta, in base alla funzione accertata dal giudice.

Le Sezioni Unite e la regola dell’indebito

Il riferimento è il principio enunciato dalle Sezioni Unite della Cassazione con la sentenza n. 32914/2022, in materia di somme versate durante i giudizi familiari e poi modificate dalla decisione definitiva. La regola generale è quella dell’indebito oggettivo, prevista dall’articolo 2033 del codice civile: se il pagamento è privo di un titolo che lo giustifichi, chi ha versato il denaro può chiederne la restituzione.

Nei rapporti tra coniugi, però, l’applicazione di questa regola incontra in alcuni casi un temperamento legato alla solidarietà. Rileva anche la presunzione che somme modeste, ricevute da una persona economicamente debole, siano state spese per le necessità quotidiane. Non è una deroga che vale indistintamente per ogni assegno: va verificata alla luce delle circostanze e della funzione del pagamento.

Le decisioni del 2026 riguardano situazioni diverse. Se una nuova valutazione accerta che il diritto non è mai sorto, può essere ripetuto quanto versato sulla base di quel titolo. Se, invece, il giudice ridetermina soltanto l’importo oppure riconsidera le condizioni economiche dell’obbligato lasciando intatto il diritto del beneficiario, può trovare applicazione l’irripetibilità nei limiti indicati dalle Sezioni Unite. Il principio assume particolare rilievo quando le somme sono contenute e servono al sostentamento di una persona in condizioni economiche difficili.

Non basta quindi guardare al risultato finale del processo. Bisogna capire che cosa abbia indotto il giudice a modificare la decisione precedente. Accertare che il diritto mancava dall’origine è cosa diversa dal ricalcolare l’importo o dal tener conto di un cambiamento successivo delle condizioni.

Quest’ultima ipotesi segue una scansione temporale propria. In linea generale, i fatti nuovi producono effetti dal momento in cui si verificano e viene presentata la domanda di modifica. Non comportano, per ciò solo, il ricalcolo retroattivo dell’intero periodo precedente.

Il sostegno per i bisogni essenziali

Le necessità essenziali possono limitare la pretesa di restituzione. In base al principio di solidarietà, somme modeste possono non essere recuperabili quando siano state percepite da una persona in accertata difficoltà economica e ragionevolmente utilizzate per le spese della vita quotidiana. Non basta, però, richiamare in astratto la buona fede o dire che il denaro è stato speso. Contano la situazione concreta e il motivo per cui l’assegno era stato riconosciuto.

Nell’ordinanza n. 10351/2026 la Cassazione ha distinto la funzione assistenziale da quella compensativa. Se il contributo serve a coprire bisogni primari, le condizioni del beneficiario possono incidere sull’irripetibilità secondo i criteri tracciati dalle Sezioni Unite. Se invece l’assegno ha natura esclusivamente perequativa-compensativa e riconosce un sacrificio professionale circoscritto, può essere chiesta la restituzione della somma che supera l’importo poi confermato. Conta la funzione concreta del pagamento, non la sola denominazione di assegno mantenimento.

La buona o la mala fede, considerate da sole, non chiudono la questione: il pagamento si fonda su un provvedimento del giudice che può essere modificato. L’esame riguarda soprattutto se il diritto esistesse sin dall’inizio, che natura avessero le somme e se ricorrano circostanze tali da giustificare il temperamento solidaristico. Ecco perché la restituzione non scatta automaticamente; per valutarla occorre leggere le motivazioni delle pronunce intervenute.

L’assegno di mantenimento riconosciuto durante la separazione ha presupposti e titolo diversi dall’assegno mantenimento. La separazione non scioglie il matrimonio e il contributo può essere determinato considerando l’adeguatezza dei redditi rispetto al tenore di vita goduto durante la convivenza. L’assegno mantenimento nasce invece con il divorzio: non ripristina automaticamente quel tenore di vita, ma viene valutato secondo le sue funzioni assistenziale, compensativa e perequativa.

Per questo, l’obbligo di restituire somme ricevute come assegno mantenimento non comporta, da sé, la restituzione di quanto pagato in precedenza durante la separazione. Nel caso deciso con l’ordinanza n. 1999/2026, il rimborso decorreva dal passaggio in giudicato della pronuncia di divorzio. Per il periodo anteriore restava distinto il titolo dell’assegno di separazione. Il confine temporale e giuridico va individuato con precisione: periodi regolati da obblighi diversi non possono essere trattati come se fossero un’unica prestazione.

Il fatto che sia stato riconosciuto un assegno di mantenimento non dimostra automaticamente il diritto a quello mantenimento. Il primo può essere dovuto durante la separazione; il secondo può essere negato dopo lo scioglimento del vincolo, se non risultano i requisiti previsti dalla legge sul divorzio. Le due conclusioni non sono in contraddizione: cambiano il titolo del contributo e i criteri con cui viene valutato.




Dott. Giovanni Matano

Il Dott. Giovanni Matano è un esperto di fiscalità pratica e consulente fiscale con oltre 15 anni di esperienza nel settore. Laureato in Economia e Commercio presso l'Università Bocconi di Milano, ha dedicato la sua carriera a supportare piccole e medie imprese nella pianificazione fiscale e nell'ottimizzazione delle agevolazioni fiscali. La sua competenza si estende anche ...