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Aumenti stipendi per rinnovi contrattuali CCNL, come incidono su calcolo della pensione e del Tfr

di Marcello Tansini pubblicato il
Aumenti stipendi rinnovi contrattuali

Ogni volta che un Ccnl viene rinnovato, gli aumenti incidono anche sul calcolo del Tfr finale e della pensione

L’adeguamento degli stipendi stabilito attraverso i rinnovi dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro assume un ruolo di primaria importanza sia per i lavoratori attivi che per i pensionati. Gli incrementi tabellari introdotti con i rinnovi dei CCNL non incidono solamente sulla retribuzione mensile, ma generano conseguenze dirette anche sulla sfera previdenziale. L’impatto principale è sul calcolo della pensione  del TFR/TFS, portando vantaggi economicamente rilevanti.

Come gli aumenti degli stipendi influenzano il calcolo delle pensioni

L’aggiornamento delle retribuzioni dovuto ai rinnovi del CCNL si riflette immediatamente sulla quota di contributi previdenziali versata ogni mese. Poiché la pensione, nei sistemi vigente e misto, viene calcolata su base retributiva/contributiva, un aumento stipendiale determina automaticamente una maggiore base pensionabile. L’INPS calcola la pensione:

  • il sistema retributivo: il parametro della media delle ultime retribuzioni percepite;
  • il sistema contributivo: l’ammontare totale dei contributi versati durante l’intera vita lavorativa.
Gli aumenti stabiliti dal CCNL incrementano direttamente la retribuzione pensionabile. Nel sistema retributivo, incrementi percepiti negli ultimi anni lavorativi hanno il maggior impatto sull’assegno futuro. Nel sistema contributivo, ogni euro di aumento comporta un maggiore accantonamento contributivo, incidendo sul montante individuale che sarà trasformato in pensione tramite coefficienti attuariali.

Infine, l’incremento della base di calcolo si riflette anche sulla rivalutazione degli importi pensionistici tramite perequazione, come previsto dai decreti attuativi annuali, adeguando le pensioni all’inflazione.

Effetti degli aumenti contrattuali sul Trattamento di Fine Rapporto (TFR) e di Fine Servizio (TFS)

Gli incrementi stipendiali comportano conseguenze rilevanti anche sul calcolo del TFR/TFS. Per i lavoratori pubblici che rientrano nel regime TFS, il trattamento è calcolato sulla base dell’ultima retribuzione annua lorda, moltiplicata per gli anni di servizio prestato. Pertanto, ogni aumento contrattuale riconosciuto alla fine della carriera si traduce in un sensibile incremento dell’indennità di fine rapporto.

Per il TFR, attivo per chi è stato assunto dal 2001 o per chi opta per tale sistema, la base di calcolo è costituita dalla quota annuale della retribuzione lorda, comprensiva delle somme continuative e non occasionali maturate durante l’anno. Il TFR viene rivalutato annualmente secondo un indice misto, con un impatto crescente sulla somma finale in base ai nuovi parametri retributivi.

Per entrambi i trattamenti, gli aumenti recenti sono considerati in quota parte in relazione al periodo di maturazione:

  • nel TFS, il calcolo include gli aumenti riconosciuti fino alla data di cessazione;
  • nel TFR, ogni incremento della retribuzione si trasforma in un accantonamento maggiore.

Procedura di adeguamento e ricalcolo per pensione e TFR/TFS dopo il rinnovo del CCNL

Gli incrementi retributivi nei trattamenti di pensione e di fine rapporto prevede una procedura amministrativa ben definita. Nel caso dei dipendenti pubblici, è l’Ufficio del personale dell’ente a comunicare all’INPS i nuovi valori delle voci retributive interessate.

La sequenza standard prevede:

  • Comunicazione formale da parte del datore di lavoro (ente o azienda) verso l’INPS o l’istituto di previdenza di riferimento, con dettagli sulle voci aggiornate.
  • Ricalcolo della prestazione da parte dell’INPS con emissione di un atto di riliquidazione che determina i nuovi importi dovuti.
  • Erogazione degli arretrati spettanti in caso di riconoscimento retroattivo degli aumenti.
Chi non riscontra l’adeguamento può rivolgersi alla propria amministrazione per chiarimenti e sollecitare l’INPS sulla corretta applicazione, anche tramite modelli di istanza predisposti dagli organi di rappresentanza dei lavoratori. La tempistica per il ricalcolo dipende dalla pubblicazione dei CCNL, dalle istruzioni ministeriali e dalla capacità dei datori di lavoro di inviare tempestivamente le variazioni retributive.

Nei casi di pensionamento avvenuto prima della sottoscrizione definitiva del contratto, il diritto al ricalcolo è riconosciuto sulla base degli incrementi maturati fino alla data di cessazione. Gli arretrati sono riconosciuti sulle somme dovute a decorrere dall’entrata in vigore degli aumenti stabiliti.