Ogni volta che un Ccnl viene rinnovato, gli aumenti incidono anche sul calcolo del Tfr finale e della pensione
L’adeguamento degli stipendi stabilito attraverso i rinnovi dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro assume un ruolo di primaria importanza sia per i lavoratori attivi che per i pensionati. Gli incrementi tabellari introdotti con i rinnovi dei CCNL non incidono solamente sulla retribuzione mensile, ma generano conseguenze dirette anche sulla sfera previdenziale. L’impatto principale è sul calcolo della pensione del TFR/TFS, portando vantaggi economicamente rilevanti.
L’aggiornamento delle retribuzioni dovuto ai rinnovi del CCNL si riflette immediatamente sulla quota di contributi previdenziali versata ogni mese. Poiché la pensione, nei sistemi vigente e misto, viene calcolata su base retributiva/contributiva, un aumento stipendiale determina automaticamente una maggiore base pensionabile. L’INPS calcola la pensione:
Infine, l’incremento della base di calcolo si riflette anche sulla rivalutazione degli importi pensionistici tramite perequazione, come previsto dai decreti attuativi annuali, adeguando le pensioni all’inflazione.
Gli incrementi stipendiali comportano conseguenze rilevanti anche sul calcolo del TFR/TFS. Per i lavoratori pubblici che rientrano nel regime TFS, il trattamento è calcolato sulla base dell’ultima retribuzione annua lorda, moltiplicata per gli anni di servizio prestato. Pertanto, ogni aumento contrattuale riconosciuto alla fine della carriera si traduce in un sensibile incremento dell’indennità di fine rapporto.
Per il TFR, attivo per chi è stato assunto dal 2001 o per chi opta per tale sistema, la base di calcolo è costituita dalla quota annuale della retribuzione lorda, comprensiva delle somme continuative e non occasionali maturate durante l’anno. Il TFR viene rivalutato annualmente secondo un indice misto, con un impatto crescente sulla somma finale in base ai nuovi parametri retributivi.
Per entrambi i trattamenti, gli aumenti recenti sono considerati in quota parte in relazione al periodo di maturazione:
La sequenza standard prevede:
Nei casi di pensionamento avvenuto prima della sottoscrizione definitiva del contratto, il diritto al ricalcolo è riconosciuto sulla base degli incrementi maturati fino alla data di cessazione. Gli arretrati sono riconosciuti sulle somme dovute a decorrere dall’entrata in vigore degli aumenti stabiliti.