Acquistare un'auto usata comporta dubbi su tutele e responsabilit. L'ordinanza Cassazione n. 27968/2025 ridefinisce il valore della clausola visto e piaciuto chiarendo diritti, limiti e garanzie.
Nella compravendita di veicoli di seconda mano, spesso compare la clausola "visto e piaciuto". Questo patto sancisce che l'acquirente accetti il veicolo nelle condizioni in cui si trova, dopo averlo visionato. Tuttavia, recenti sviluppi giurisprudenziali, tra cui l'ordinanza n. 27968/2025 della Cassazione, stanno ridefinendo i confini della validità di tale clausola, soprattutto nei casi in cui emergano vizi occulti taciuti in malafede dal venditore. Le implicazioni sono rilevanti sia per chi vende sia per chi acquista, poiché coinvolgono diritti e responsabilità spesso fraintesi nei contratti privati.
Nel mondo delle transazioni tra privati e professionisti, la clausola di vendita "visto e piaciuto" riveste un ruolo importante. Inserire questa pattuizione nel contratto implica che l'acquirente dichiari di accettare il mezzo nello stato di fatto in cui si trova, assumendosene consapevolmente i rischi per i difetti visibili o facilmente individuabili. Tuttavia, la sua validità non è illimitata ed è disciplinata dalle norme del Codice Civile, in particolare dagli articoli 1490 e 1491:
Quando si stipula un contratto con questa clausola, il compratore effettua una scelta informata solo se ha ricevuto un'adeguata descrizione dello stato reale dell'auto e se i difetti sono facilmente individuabili. L'accordo rimane inefficace se riguarda difetti dissimulati, alterazione del chilometraggio, danni strutturali mascherati, o altre anomalie non facilmente riscontrabili senza perizia specialistica. In sintesi, la funzione di questa clausola non è quella di escludere ogni tutela per l'acquirente, ma di delimitare le responsabilità alle sole problematiche manifeste.
L'ordinanza emessa dalla Cassazione nel 2025 è un punto nodale sul tema delle garanzie nella "vendita auto usata clausola visto e piaciuto". Nel caso esaminato, il compratore si era visto affidare un mezzo che presentava gravi danni strutturali occultati tramite riverniciatura. Secondo la Cassazione, la semplice presenza della clausola nel contratto non basta a esonerare il venditore dalla garanzia legale in presenza di vizi occulti taciuti in malafede.
Il principio consolidato è che nemmeno un'esplicita accettazione dello stato del veicolo da parte dell'acquirente può giustificare la totale irresponsabilità del venditore se questi ha celato intenzionalmente gravi difetti. Nello specifico, la Cassazione ha dichiarato nullo ogni patto che tenti di limitare le tutele dell'acquirente rispetto ai diritti garantiti per legge. Pertanto, l'acquirente può ottenere la risoluzione del contratto o la riduzione del prezzo qualora dimostri che i problemi riscontrati fossero preesistenti all'acquisto e debitamente occultati:
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Ambito di applicazione |
Contratti tra privati e professionisti |
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Clausola "visto e piaciuto" |
Valida solo per vizi palesi o noti |
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Vizi occulti |
Venditore responsabile, anche con clausola nel contratto |
La decisione ribadisce che la legge non ammette deroghe se fondate sulla malafede, promuovendo maggiore trasparenza e protezione per chi acquista un veicolo usato.
Dal punto di vista normativo, il venditore resta vincolato a garantire che il veicolo sia esente da difetti che ne rendano impossibile o pericoloso l'uso, ai sensi degli articoli 1490 e seguenti c.c.. L'esclusione di garanzia stabilita in accordo tra le parti decade, come sottolineato dalla Suprema Corte, se viene provata la mala fede del venditore:
Chi si trova ad aver acquistato un veicolo che presenta difetti occulti gode di specifiche tutele anche in presenza di una clausola di "vendita auto usata visto e piaciuto". Il diritto di agire è sancito dagli articoli del Codice Civile sulla garanzia per i vizi della cosa venduta:
Compilare un contratto di vendita accurato e trasparente è la strategia migliore per ridurre i rischi di contestazioni future. Alcuni suggerimenti utili: