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Auto usata, vale la clausola visto e piaciuto? La risposta dell'ordinanza Cassazione n 27968/2025

di Chiara Compagnucci pubblicato il
Ordinanza della Cassazione

Acquistare un'auto usata comporta dubbi su tutele e responsabilit. L'ordinanza Cassazione n. 27968/2025 ridefinisce il valore della clausola visto e piaciuto chiarendo diritti, limiti e garanzie.

Nella compravendita di veicoli di seconda mano, spesso compare la clausola "visto e piaciuto". Questo patto sancisce che l'acquirente accetti il veicolo nelle condizioni in cui si trova, dopo averlo visionato. Tuttavia, recenti sviluppi giurisprudenziali, tra cui l'ordinanza n. 27968/2025 della Cassazione, stanno ridefinendo i confini della validità di tale clausola, soprattutto nei casi in cui emergano vizi occulti taciuti in malafede dal venditore. Le implicazioni sono rilevanti sia per chi vende sia per chi acquista, poiché coinvolgono diritti e responsabilità spesso fraintesi nei contratti privati.

La clausola "visto e piaciuto": funzionamento e limiti legali

Nel mondo delle transazioni tra privati e professionisti, la clausola di vendita "visto e piaciuto" riveste un ruolo importante. Inserire questa pattuizione nel contratto implica che l'acquirente dichiari di accettare il mezzo nello stato di fatto in cui si trova, assumendosene consapevolmente i rischi per i difetti visibili o facilmente individuabili. Tuttavia, la sua validità non è illimitata ed è disciplinata dalle norme del Codice Civile, in particolare dagli articoli 1490 e 1491:

  • Vizi palesi: Sono esclusi dalla responsabilità del venditore, poiché comunemente interpretati come difetti evidenti, immediatamente riscontrabili da chiunque esamini il mezzo con correttezza e diligenza.
  • Vizi occulti: Restano invece a carico del venditore se erano presenti al momento della vendita e tali da diminuire sensibilmente il valore o l'usabilità dell'auto.
La clausola "visto e piaciuto" non può essere invocata, quindi, per liberare il venditore dalla responsabilità per difetti nascosti e non rilevabili, soprattutto se taciuti consapevolmente. La giurisprudenza ribadisce che eventuali patti che limitano la responsabilità non hanno valore se il venditore ha agito in malafede, nascondendo i vizi all'acquirente.

Quando si stipula un contratto con questa clausola, il compratore effettua una scelta informata solo se ha ricevuto un'adeguata descrizione dello stato reale dell'auto e se i difetti sono facilmente individuabili. L'accordo rimane inefficace se riguarda difetti dissimulati, alterazione del chilometraggio, danni strutturali mascherati, o altre anomalie non facilmente riscontrabili senza perizia specialistica. In sintesi, la funzione di questa clausola non è quella di escludere ogni tutela per l'acquirente, ma di delimitare le responsabilità alle sole problematiche manifeste.

Ordinanza Cassazione n. 27968/2025: cosa cambia per chi acquista un'auto usata

L'ordinanza emessa dalla Cassazione nel 2025 è un punto nodale sul tema delle garanzie nella "vendita auto usata clausola visto e piaciuto". Nel caso esaminato, il compratore si era visto affidare un mezzo che presentava gravi danni strutturali occultati tramite riverniciatura. Secondo la Cassazione, la semplice presenza della clausola nel contratto non basta a esonerare il venditore dalla garanzia legale in presenza di vizi occulti taciuti in malafede.

Il principio consolidato è che nemmeno un'esplicita accettazione dello stato del veicolo da parte dell'acquirente può giustificare la totale irresponsabilità del venditore se questi ha celato intenzionalmente gravi difetti. Nello specifico, la Cassazione ha dichiarato nullo ogni patto che tenti di limitare le tutele dell'acquirente rispetto ai diritti garantiti per legge. Pertanto, l'acquirente può ottenere la risoluzione del contratto o la riduzione del prezzo qualora dimostri che i problemi riscontrati fossero preesistenti all'acquisto e debitamente occultati:

Ambito di applicazione

Contratti tra privati e professionisti

Clausola "visto e piaciuto"

Valida solo per vizi palesi o noti

Vizi occulti

Venditore responsabile, anche con clausola nel contratto

La decisione ribadisce che la legge non ammette deroghe se fondate sulla malafede, promuovendo maggiore trasparenza e protezione per chi acquista un veicolo usato.

Responsabilità del venditore: cosa succede in caso di vizi occulti e malafede

Dal punto di vista normativo, il venditore resta vincolato a garantire che il veicolo sia esente da difetti che ne rendano impossibile o pericoloso l'uso, ai sensi degli articoli 1490 e seguenti c.c.. L'esclusione di garanzia stabilita in accordo tra le parti decade, come sottolineato dalla Suprema Corte, se viene provata la mala fede del venditore:

  • Occultamento doloso: Quando i difetti sono mascherati intenzionalmente, la garanzia legale resta intatta a tutela dell'acquirente.
  • Difetti facilmente riconoscibili: In caso di problemi visibili, la tutela decade solo per quei vizi che il compratore poteva osservare durante la fase di ispezione.
  • Onere della prova: L'acquirente chiamato a dimostrare la sussistenza del vizio preesistente può servirsi di perizie tecniche e documentazione fotografica.
Un comportamento omissivo o reticente da parte del cedente, volto a celare difetti significativi, integra un illecito contrattuale che consente al compratore di far valere i rimedi previsti dal Codice Civile. La responsabilità non si riduce alla sola restituzione del prezzo, ma può comprendere anche ulteriori danni documentabili.

Garanzie e tutele per l'acquirente: come agire se emergono difetti dopo l'acquisto

Chi si trova ad aver acquistato un veicolo che presenta difetti occulti gode di specifiche tutele anche in presenza di una clausola di "vendita auto usata visto e piaciuto". Il diritto di agire è sancito dagli articoli del Codice Civile sulla garanzia per i vizi della cosa venduta:

  • Denuncia tempestiva: L'acquirente deve comunicare i difetti al venditore entro 8 giorni dalla scoperta, preferibilmente tramite raccomandata o PEC.
  • Scelta del rimedio: Possibilità di chiedere la risoluzione del contratto con restituzione del prezzo, la riduzione dello stesso in relazione al danno, o la riparazione gratuita.
  • Onere della prova: Dimostrare che il vizio era preesistente e non generato da usura successiva può richiedere rapporto di un esperto o prove documentali (fotografie, perizie, testimonianze).
Nel caso in cui il venditore sia un professionista, si aggiunge anche il diritto alla garanzia di conformità ex art. 129 del Codice del Consumo, per la durata di 12 o 24 mesi, non derogabile. Per i privati, invece, la tutela discende dal regime generale della responsabilità contrattuale. La prescrizione dell'azione è annuale dalla consegna del veicolo, secondo l'art. 1495 c.c.

Redazione del contratto: consigli pratici per evitare controversie

Compilare un contratto di vendita accurato e trasparente è la strategia migliore per ridurre i rischi di contestazioni future. Alcuni suggerimenti utili:

  • Inserire tutti i dati anagrafici delle parti e identificativi del veicolo: targa, telaio, chilometraggio, modello e anno di immatricolazione.
  • Descrivere dettagliatamente le condizioni del veicolo, indicando eventuali difetti noti, interventi di manutenzione e riparazioni pregresse.
  • Evidenziare nel testo del contratto eventuali esclusioni di responsabilità, precisando che esse non si applicano ai vizi occulti ai sensi della legge.
  • Allegare, dove possibile, una perizia o una scheda di controllo firmata da entrambe le parti in fase di compravendita.
  • Stabilire modalità e tempistiche chiare per il pagamento, il trasferimento di proprietà e la consegna dei documenti.
L'accuratezza delle informazioni e la trasparenza nella redazione sono elementi che favoriscono la reciproca fiducia e tutelano tutte le parti coinvolte in caso di disaccordo. Nel caso di utilizzo della clausola "visto e piaciuto", si raccomanda di specificare che resta inapplicabile nel caso di vizi occulti taciuti dolosamente dal venditore.