Dal 2006 il tuo sito imparziale su Lavoro, Fisco, Investimenti, Pensioni, Aziende ed Auto

Tabella Unica Nazionale per il danno biologico valide anche per i sinistri prima del 5 marzo 2025 in base Cassazione (11319/2025)

di Marianna Quatraro pubblicato il
Danno biologico per i sinistri

La Tabella Unica Nazionale per il danno biologico rivoluziona la liquidazione dei danni, introducendo principi di retroattività; anche per sinistri antecedenti al 5 marzo 2025, promuovendo uniformità e sollevando nuovi interrogativi giurisprudenziali.

La Tabella Unica Nazionale (TUN) rappresenta un nuovo sistema normativo per la liquidazione del danno biologico permanente in ambito di responsabilità civile e medica, consolidato dal d.P.R. n. 12/2025 e operante dal 5 marzo 2025. Con la sentenza Cassazione n. 11319/2025, la TUN non solo assume valenza normativa cogente per la liquidazione del danno da lesioni non lievi, ma viene interpretata con portata generale e efficacia retroattiva.

Tale principio consente di applicare questo meccanismo risarcitorio anche a sinistri verificatisi anteriormente alla sua entrata in vigore, modificando sensibilmente lo scenario risarcitorio preesistente su tutto il territorio nazionale. In particolare, la Corte Suprema ha chiarito che la nuova tabellazione non introdurrebbe una vera “novellazione legislativa”, ma costituirebbe la cristallizzazione di un criterio uniformante già radicato nel sistema giuridico interno, fondato sull'omogeneità del trattamento risarcitorio. Questo riconoscimento della retroattività innova in modo determinante la gestione dei procedimenti civili pendenti per danni alla persona, offrendo nuove prospettive di equità compensativa e prevedibilità per le vittime di lesioni.

L'evoluzione normativa e giurisprudenziale sulla liquidazione del danno biologico

L'assetto normativo italiano ha attraversato un percorso complesso nell'individuare criteri certi e uniformi per la liquidazione del danno biologico. Sin dagli anni Duemila, le modifiche al Codice delle Assicurazioni (d.lgs. n. 209/2005) hanno previsto la necessità di una tabella nazionale (art. 138), rimasta però per lungo tempo inattuata nella prassi per l'assenza dei decreti attuativi. Nel frattempo, la giurisprudenza ha supplito con le cosiddette tabelle locali – in particolare quelle di Milano e Roma – fondate sull'articolo 1226 del Codice Civile, regola equitativa che impone uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi.

L'entrata in vigore della Legge Gelli (l. n. 24/2017) ha ulteriormente disciplinato il risarcimento dei danni derivanti da responsabilità medica, distinguendo tra danni micropermanenti e macropermanenti (in base alla soglia del 9% di invalidità), rimandando ai criteri del Codice delle Assicurazioni e quindi al sistema tabellare nazionale.

Questo assetto è stato rafforzato dalla giurisprudenza delle Corti di legittimità, che hanno riconosciuto l'autorevolezza delle tabelle milanesi come parametro per la liquidazione del danno non patrimoniale a livello nazionale, pur senza conferire loro efficacia vincolante. La pronuncia Cassazione n. 11319/2025 conferisce ora a questo sistema una valenza normativa, superando le incertezze e le oscillazioni legislative precedenti.

La retroattività sostenuta dalla Suprema Corte si fonda sull'idea che la TUN rappresenti lo sbocco naturale di un percorso orientato all'uguaglianza risarcitoria e all'applicazione di criteri già presenti nell'ordinamento, segnando così uno spartiacque rispetto alle tradizionali prassi liquidatorie e anticipando il tramonto progressivo delle tabelle territoriali. La nuova disciplina si pone come una delle risposte legislative più coerenti alle istanze di equità risarcitoria e certezza giuridica.

Ambito di applicazione e criteri di funzionamento della TUN

La TUN, varata con D.P.R. 13 gennaio 2025, n. 12, si applica, secondo la normativa, alle lesioni di non lieve entità derivanti da responsabilità civile da circolazione di veicoli a motore, natanti e da responsabilità medica, coinvolgendo pertanto sia la RC Auto che la RC Medica. La sua concreta operatività risulta circoscritta, secondo il testo dell'art. 5 del D.P.R., ai sinistri verificatisi dopo la data di entrata in vigore, ossia dal 5 marzo 2025 in poi.

Tuttavia, la sentenza della Cassazione 11319/2025 estende indirettamente l'utilizzabilità della TUN anche a fatti anteriori, considerando questa tabella come parametro oggettivo a supporto della liquidazione equitativa, al fine di garantire uniformità di trattamento. La TUN prevede un sistema di calcolo a punto, dove il valore base del punto di invalidità viene gradualmente adattato a seconda di:

  • Grado di invalidità (moltiplicatore biologico)
  • Età del soggetto (demoltiplicatore demografico)
  • Componenti morali, che possono incrementare il risarcimento per sofferenza interiore se specificamente accertata
Rispetto alla prassi antecedente, in cui il danno morale era quantificato come voce autonoma, ora viene integrato per via moltiplicativa. Inoltre, il nuovo sistema ammette l'inserimento di ulteriori voci di danno legate a personalizzazioni accertabili in giudizio, a condizione che siano fondate su elementi diversi rispetto a quelli ordinari del danno biologico.

Il principio di uniformità di giudizio e la riduzione delle disparità risarcitorie

La ricerca dell'uniformità nella liquidazione del danno non patrimoniale ha rappresentato storicamente una delle esigenze più sentite nel diritto civile italiano. In assenza di criteri legali vincolanti, i tribunali hanno utilizzato tabelle locali, determinando forti disparità nei risarcimenti riconosciuti nelle diverse giurisdizioni. La TUN risponde direttamente alla necessità di eliminare queste incertezze, stabilendo parametri certi e generalizzabili per tutte le vittime di lesioni gravi o gravissime.

La Corte di Cassazione, nella sentenza 11319/2025, sottolinea come il nuovo sistema si collochi nell'alveo delle regole equitative di cui all'art. 1226 c.c., assicurando una distribuzione monetaria proporzionata e riducendo le iniquità determinate dalla diversità di orientamenti pregressi. La nuova tabella nazionale mira a creare un unico faro per l'orientamento della quantificazione del danno, valorizzando anche il criterio della personalizzazione nei casi specifici.

Ne deriva un ridimensionamento del margine di discrezionalità del giudicante, oggi maggiormente ancorato a parametri oggettivi e condivisi su base nazionale. Questo passaggio promette di rafforzare l'affidabilità e la prevedibilità dei giudizi civili, limitando contestazioni e ricorsi per disparità di trattamento.

Le conseguenze pratiche e il confronto con le tabelle locali

L'introduzione della TUN determina un'immediata riconfigurazione dello scenario risarcitorio nazionale. Il passaggio da sistemi tabellari locali – come quelli elaborati presso i tribunali di Milano e Roma – a un riferimento unico genera differenze nell'entità degli importi liquidati. Analizzando i confronti:

Fascia di Invalidità

TUN

Tabella Milano

Tabella Roma

30%

€ 123.525

€ 118.833,70

€ 120.921

60%

€ 382.490

€ 405.034

€ 515.128,70

90%

€ 717.244

€ 690.514

€ 1.271.041,07

L'integrazione del danno morale avviene tramite coefficiente moltiplicativo, modificando la precedente autonomia della voce. Il legislatore ha preferito criteri oggettivi e calcolati che, talvolta, possono comportare importi inferiori rispetto alle prassi locali (soprattutto nelle invalidità temporanee), ma assicurano una maggiore certezza giuridica e prevedibilità.

Questo cambio di paradigma si riflette inevitabilmente sulla prassi giudiziaria e sulla posizione delle parti coinvolte, che ora devono confrontarsi con un modello legislativo unificato e vincolante.

L'applicazione retroattiva della TUN, sebbene ora sostenuta dalla Cassazione, rappresenta uno degli aspetti più controversi nel dibattito giuridico. Le opinioni dei tribunali di merito si sono mostrate divise: alcune pronunce, come quelle di Palmi e Perugia, hanno già accolto l'applicazione della TUN anche a sinistri precedenti al 5 marzo 2025, mentre altri uffici giudiziari mantengono posizioni più restrittive, richiamando il principio di irretroattività sancito dall'art. 11 delle preleggi. Le principali critiche riguardano:

  • Incertezza per i processi già avviati, in cui le parti si erano affidate a parametri risarcitori diversi
  • Possibili discriminazioni in caso di applicazione differenziata da parte dei giudici
  • Necessità di garantire l'uguaglianza mediante l'applicazione dei nuovi criteri, anche dove risultino meno favorevoli
Occorre considerare che la Suprema Corte riconosce alla TUN natura “non innovativa”, in quanto razionalizza e rende trasparenti criteri già materiali nel sistema. Si tratta di una concezione che mira a superare i dubbi interpretativi e a risolvere controversie in senso favorevole all'equità, senza determinare brusche discontinuità. Tuttavia, questa posizione resta aperta ai rilievi della giurisprudenza di merito e alle future verifiche di tenuta costituzionale.