La nuova sentenza della Cassazione chiarisce che la multa da autovelox è valida anche senza omologazione, purché sia garantita la taratura. Norme, sentenze, pratiche e implicazioni.
Negli ultimi anni, la disciplina relativa ai dispositivi di rilevamento elettronico della velocità ha suscitato un vivace confronto tra addetti ai lavori, automobilisti e istituzioni. Il tema centrale riguarda la necessità dell'omologazione o della sola approvazione degli autovelox per la legittimità delle sanzioni elevate. La materia è regolata da una fitta rete di norme, chiarimenti ministeriali e pronunce giurisprudenziali che talvolta giungono a conclusioni diverse.
L'articolo 142 del Codice della Strada e il relativo regolamento di esecuzione sono i principali riferimenti normativi, affiancati da sentenze della Corte di Cassazione che hanno rinnovato il dibattito, evidenziando interpretazioni anche divergenti nelle aule di giustizia. La riflessione attuale nasce in particolare da interventi della Cassazione e del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, che hanno contribuito ad alimentare il confronto su quali requisiti siano davvero necessari per riconoscere la piena validità delle multe elevate tramite questi strumenti.
Il quadro normativo di riferimento distingue tra omologazione e approvazione dei dispositivi di rilevamento velocità. Ai sensi dell'art. 192 del Regolamento di esecuzione al Codice della Strada, le due procedure sono definite in modo alternativo: un autovelox può essere omologato o approvato, secondo quanto previsto sia dall'art. 4 del D.L. 121/2002 sia dall'art. 201, comma 1-ter del Codice della Strada.
L'omologazione rappresenta un processo tecnico formale e specifico che certifica la rispondenza dell'intero apparecchio a determinati requisiti normativi e prestazionali. Essa è rilasciata dal Ministero competente dopo una fase di verifica approfondita, che coinvolge controlli di laboratorio e test sul prototipo.
L'approvazione, invece, è anch'essa un atto autorizzativo rilasciato dal Ministero, ma riguarda soprattutto la validazione dell'apparecchio a seguito di controlli tecnici, ritenuti però spesso meno rigorosi rispetto a quelli dell'omologazione. La rilevanza della distinzione emerge concretamente nella pratica: secondo alcuni orientamenti, l'omologazione è considerata requisito essenziale per la legittimità delle sanzioni; altri sostengono che sia invece sufficiente l'approvazione, purché certificata. Le due modalità sono configurate in via alternativa secondo il MIT, ma la giurisprudenza della Cassazione in varie occasioni ha sottolineato la natura cumulativa dei requisiti: omologazione, approvazione e taratura periodica andrebbero tutte rispettate.
La questione, dunque, non è di mero tecnicismo, ma ha effetti diretti sulle possibilità di contestare le multe e sul rispetto delle garanzie per gli automobilisti. Le norme di legge stabiliscono i paletti, ma la loro interpretazione e applicazione richiedono un'attenta valutazione caso per caso, guidata anche dalle pronunce dei giudici supremi.
Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) ha più volte precisato la lettura della normativa attraverso risposte ufficiali e circolari. Nella risposta n. 25058 del 21 novembre 2025, il MIT ha dichiarato che non esiste l'obbligo legale di omologazione per tutti gli autovelox, riconoscendo la legittimità dei verbali elevati mediante apparecchi approvati, anche se non omologati. Questa posizione è sostenuta dal fatto che le procedure di approvazione e omologazione, pur essendo diverse nella denominazione del provvedimento, prevedono un'istruttoria sostanzialmente identica quanto a verifiche tecniche e controlli sul prototipo.
Le circolari amministrative, come quella del Ministero dell'Interno del 23 gennaio 2025, hanno consolidato l'utilizzo dei dispositivi approvati come strumenti idonei per l'accertamento automatizzato delle infrazioni. Tuttavia, la Suprema Corte ha ricordato che le circolari non hanno valore normativo e non possono derogare ai principi sanciti dalla legge primaria.
La posizione del MIT si fonda sull'art. 192 del Regolamento di attuazione del Codice della Strada, che contempla in modo alternativo approvazione o omologazione, interpretazione ribadita anche dalla nota dell'Avvocatura Generale dello Stato. Va segnalato come questa impostazione, pur condivisa da molti enti amministrativi, sia stata oggetto di critiche e rilievi in ambito giurisprudenziale, proprio per il rischio di indebolire le garanzie tecniche e legali poste a tutela dell'affidabilità delle rilevazioni elettroniche.
Il tema della validità delle sanzioni rilevate da apparecchiature senza omologazione vede le sezioni della Corte di Cassazione pronunciare orientamenti non perfettamente allineati, alimentando un vivace dibattito giuridico. L'ordinanza n. 1332/2025 ha riaffermato che l'omologazione costituisce condizione imprescindibile per la legittimità degli accertamenti automatizzati, escludendo che la sola approvazione e la regolare taratura possano essere considerate sufficienti in assenza di omologazione. Secondo la Corte, tale principio rafforza il rigoroso rispetto della legalità ed eleva la tutela dei cittadini contro possibili abusi nell'utilizzo dei dispositivi elettronici per la misurazione della velocità.
Altre pronunce, come l'ordinanza n. 7374/2026, hanno affrontato casi nei quali la questione dell'omologazione era già stata risolta o non contestata dalle parti, concentrandosi invece sulla rilevanza delle periodicità di taratura tecnica. Tali sentenze hanno avuto l'effetto di generare confusione interpretativa, portando alcuni osservatori a sostenere che la taratura, se dimostrata, potesse bastare alla validità della multa, eventualità però smentita dai giudici che hanno chiarito come approvazione, omologazione e taratura siano requisiti distinti e cumulativi.
Il panorama giurisprudenziale attuale, dunque, vede da un lato l'impostazione più rigorista della Cassazione, che privilegia chiarezza normativa e massima affidabilità dei rilievi strumentali; dall'altro, il tentativo, soprattutto amministrativo, di valorizzare la funzione di controllo e sicurezza dei dispositivi, anche nelle more di un'eventuale e non sempre possibile omologazione formale. Il dibattito resta aperto e le prossime pronunce potranno offrire ulteriori spunti interpretativi.
La taratura periodica degli strumenti di rilevazione rappresenta un elemento determinante per la validità delle contestazioni da eccesso di velocità. La normativa impone che ogni autovelox sia sottoposto a verifiche tecniche almeno annuali, per assicurare l'affidabilità delle misurazioni e tutelare i diritti degli utenti. La Corte di Cassazione ha più volte ribadito come la dimostrazione della taratura regolare sia essenziale: ogni sanzione può essere dichiarata illegittima qualora manchi la prova documentale della precisione e funzionalità del dispositivo.
Tuttavia, la taratura periodica, pur restando requisito imprescindibile, non può sostituire il controllo formale iniziale, ossia l'omologazione, o l'approvazione nei limiti previsti dalla legge. Alcuni commentatori hanno erroneamente generalizzato il principio secondo cui basterebbe la sola taratura per legittimare la sanzione, ma le più autorevoli sentenze precisano che tali condizioni operano solo se tutti i requisiti risultano documentalmente soddisfatti. Il sistema, dunque, si regge su tre pilastri:
Le aule di giustizia hanno fornito numerosi spunti per comprendere come le regole vengano applicate concretamente ai singoli casi. In una vicenda giudiziaria (Pescara, aprile 2021), un'automobilista aveva impugnato due sanzioni notificate tramite lo stesso autovelox, sostenendo l'assenza dell'omologazione del dispositivo, sebbene fosse stato approvato e regolarmente tarato. In primo grado la contestazione era stata accolta, ma in appello il Tribunale aveva ribaltato la decisione proprio basandosi sulla documentazione di taratura periodica. La Cassazione (ord. 7374/2026) ha confermato la legittimità delle sanzioni poiché tutti i requisiti risultavano soddisfatti e documentati, precisando che la questione dell'omologazione non era oggetto di effettiva contestazione nel caso concreto.
Un altro caso esemplare (Modena, 2020) ha visto la Suprema Corte ribadire che senza omologazione la multa è illegittima, annullando tredici verbali accertati tramite dispositivo approvato e tarato, ma privo di omologazione ministeriale. Alcuni tribunali di merito si sono invece conformati alla posizione del MIT, accettando la sola approvazione nei casi in cui la procedura di omologazione non era ancora formalmente disponibile.
Tali divergenti decisioni evidenziano la necessità, per chi riceve una sanzione, di valutare attentamente la documentazione relativa al dispositivo utilizzato e i successivi passaggi di verifica tecnica, richiedendo eventualmente copia degli atti attraverso istanza formale all'amministrazione.
Alberto Pelletti è un esperto del settore motori con oltre 18 anni di esperienza nel campo dell’analisi automotive. Opera a Torino come consulente per aziende e privati, collaborando con realtà attive nel settore automobilistico. Le sue competenze spaziano dalla valutazione delle flotte aziendali all’ottimizzazione dei costi di gestione dei veicoli. Grazie alla sua lunga esperienza, ha sviluppa...