Cosa cambia per calcolo e pagamenti, compatibilità con altri lavori, monoclienti e non solo per gli avvocati con la nuova riforma delle professioni approvata
L'approvazione della nuova normativa sulle professioni ha segnato un punto di svolta per il settore legale italiano, investendo numerosi aspetti legati all'aggiornamento professionale, alle regole di esercizio e alla tutela dei clienti.
Si tratta del primo intervento organico dopo oltre un decennio e riflette un tentativo deciso di modernizzare la professione, considerando i cambiamenti sociali, tecnologici e normativi che hanno interessato la giustizia e il ruolo dell'avvocato. Oltre a ridefinire i rapporti con la clientela, la riforma attua un programma di semplificazione burocratica, dettaglia le condizioni per esercitare in forma individuale o collettiva e introduce regole più chiare sulla formazione continua e sugli standard deontologici.
Uno degli aspetti più innovativi della disciplina riguarda calcolo e pagamento dei compensi. La riforma implementa il principio di responsabilità solidale, secondo cui tutte le parti che sottoscrivono un accordo volto a risolvere una controversia, sia in ambito giudiziale che stragiudiziale, rispondono insieme del pagamento delle parcelle a tutti gli avvocati coinvolti. Questo meccanismo, che si rivela particolarmente rilevante in mediazioni e negoziati complessi, garantisce maggiore certezza circa la riscossione del compenso.
Tra le ulteriori novità spiccano le seguenti possibilità:
L’ingresso degli avvocati nelle società tra professionisti (STP) e la partecipazione a reti professionali, comprese quelle multidisciplinari, rappresentano un ulteriore passo verso l’integrazione di competenze e la creazione di sinergie tra diverse aree. Grazie a queste forme è possibile:
In tema di compatibilità, la regolamentazione amplia il ventaglio delle attività accessibili agli avvocati, consentendo, tra le altre, le cariche di:
Un dettaglio rilevante riguarda la disciplina degli avvocati negli enti pubblici: è obbligatoria l’iscrizione all’albo e le prestazioni devono essere effettuate esclusivamente a favore dell’ente di appartenenza. In aggiunta, resta la compatibilità con la docenza e la ricerca nelle materie giuridiche.
Grande attenzione viene riservata agli aspetti etici e deontologici. La riforma rafforza la disciplina del segreto professionale, sancendone la natura inviolabile e indisponibile, e riafferma con decisione il carattere personale dell'incarico. Viene reintrodotto inoltre il giuramento solenne in sede di iscrizione all'albo, sottolineando valori come indipendenza, autonomia e lealtà.
L’aggiornamento del codice deontologico, affidato al Consiglio Nazionale Forense, consente una maggiore aderenza alle evoluzioni della professione e garantisce strumenti di autotutela più efficaci nei confronti delle esigenze della clientela. È importante segnalare anche la riserva del titolo: solo chi sia, o sia stato, iscritto all’Ordine può utilizzare la qualifica di avvocato.
Nell’ottica di rafforzare la qualità dell’assistenza legale, il legislatore ha posto particolare attenzione sulla formazione continua: non più triennale, ma articolata su base annuale, con l’introduzione di un regime disciplinare più snello. La mancata acquisizione dei crediti comporta la sospensione amministrativa dall’albo, una misura che mira a incentivare il costante aggiornamento delle competenze.
L’accesso alla professione è riformato attraverso richieste più stringenti per il tirocinio e una nuova struttura dell’esame di Stato: unica sessione annuale con due prove scritte e una orale. E' stato, inoltre, reintrodotto il giuramento formale, si stabiliscono standard di ingresso più omogenei e trasparenti.
Per quanto riguarda il regime disciplinare, la norma introduce la prescrizione dell’azione disciplinare in sei anni, con un massimo di sette anni e mezzo, e procedure più rapide per le infrazioni lievi, inclusa la possibilità di richiamo verbale. Per quanto concerne la riabilitazione, è previsto che chi abbia subito sanzioni, diverse dalla cancellazione permanente, possa presentare istanza di riabilitazione una sola volta.