Il Bonus Sicurezza prevede una detrazione fiscale Irpef per interventi di messa in sicurezza della propria casa, come allarmi, porte blindate e grate, che permette di recuperare parte delle spese in 10 anni
Negli ultimi anni, il tema della protezione domestica è diventato sempre più centrale per le famiglie italiane. Una maggiore sensibilità verso i rischi legati a furti e intrusioni ha portato il legislatore a rinnovare e rimodulare le agevolazioni fiscali destinate alla sicurezza degli immobili. In questo contesto si inserisce il pacchetto previsto dal Bonus Sicurezza 2026, che rientra nel più ampio solco degli incentivi per la ristrutturazione edilizia.
L’agevolazione non è autonoma, ma incardinata all’interno del Bonus Ristrutturazioni. Ciò significa che si applicano le stesse regole e limiti di spesa previsti per gli altri interventi di recupero edilizio.
L’obiettivo principale resta quello di rafforzare la prevenzione contro furti, aggressioni e danneggiamenti degli spazi residenziali, rispondendo a una domanda sociale sempre più attenta alla protezione dell’ambiente domestico. La normativa distingue tra abitazioni principali e altri immobili, introducendo aliquote differenziate secondo la destinazione d’uso dell’unità immobiliare.
La platea dei soggetti che può usufruire del Bonus Sicurezza 2026 è ampia. Ad avere diritto alle detrazioni sono tutti i contribuenti soggetti a IRPEF che sostengano la spesa e vantino un titolo sull’immobile interessato dagli interventi. Non si tratta, dunque, solo dei proprietari in senso stretto, ma anche dei nudi proprietari, degli usufruttuari, degli inquilini con regolare contratto di locazione, dei comodatari, e dei familiari conviventi o del coniuge, a condizione che sostengano la spesa e siano intestatari delle relative fatture e bonifici.
La normativa consente di portare in detrazione le spese anche quando effettuate su parti comuni condominiali, quali portoni, cancellate o sistemi di sicurezza installati nelle aree condivise, ripartendo i vantaggi tra i condomini in base ai millesimi di proprietà. Resta essenziale che tutte le spese siano tracciabili, e che i pagamenti siano effettuati esclusivamente mediante strumenti idonei alla verifica fiscale.
L’agevolazione interessa esclusivamente gli immobili a uso residenziale già esistenti, case singole, appartamenti in condominio, pertinenze come box o cantine funzionalmente collegate all’abitazione, mentre ne restano escluse le nuove costruzioni e i fabbricati destinati a uso diverso dal residenziale.
Anche chi acquista un’unità immobiliare all’interno dello stesso anno può accedere all’agevolazione, purché le spese e i relativi pagamenti siano effettivamente attribuibili al nuovo proprietario. I requisiti soggettivi ed oggettivi vanno quindi riscontrati sia in capo a chi sostiene l’investimento sia in relazione all’immobile oggetto dell’intervento.
Le aliquote di detrazione previste dal Bonus Sicurezza riconosciute riflettono la distinzione tra abitazione principale e altri immobili. Per la prima casa (cioè quella dove si ha la residenza anagrafica), si può ottenere una detrazione IRPEF pari al 50% delle spese sostenute nell’arco del 2026, con un tetto massimo di 96.000 euro per ogni unità immobiliare (quindi massimo fino a 48.000 euro recuperabili).
Per le seconde case e le altre proprietà, la percentuale agevolata scende al 36%. Queste soglie comprendono sia la fornitura che la posa in opera, includendo anche eventuali costi di progettazione e installazione.
Una caratteristica fondamentale della misura è che l’ammontare del beneficio non viene restituito immediatamente ma rateizzato in dieci quote annuali di pari importo. Ciò implica che è necessario pianificare con attenzione l’investimento, considerando la dilatazione nel tempo del vantaggio fiscale.
Altro elemento rilevante è la progressiva riduzione delle aliquote: dal 2027 il Bonus Sicurezza prevede il calo delle agevolazioni, rispettivamente al 36% e al 30%, per tutte le tipologie di immobili, mentre dal 2028 la detrazione sarà uniformata al 30% per ogni proprietà residenziale.
La cumulabilità con altri incentivi edilizi è ammessa, purché non vi sia duplicazione delle stesse spese e ciascun importo sia tracciato e imputato distintamente nel rispetto dei singoli massimali previsti per ciascun bonus. Il massimale di 96.000 euro è riferito “ad unità immobiliare”, e riguarda tutti gli interventi rientranti nel bonus casa effettuati nell’anno.
La lista dei lavori ammissibili comprende opere e installazioni finalizzate ad aumentare l’effettiva sicurezza dell’immobile. Per accedere alle detrazioni, gli interventi devono comportare una modifica fisica e durevole dell’edificio: il semplice acquisto di un dispositivo portatile non è sufficiente ai fini dell’agevolazione.
Le principali tipologie di intervento detraibili includono:
Tra le soluzioni ammesse alla detrazione spiccano impianti antifurto integrati dotati di centralina fissa, sensori di movimento, sirene acustiche e collegamenti domotici, oltre a sistemi di videosorveglianza con registrazione continua collegati a smartphone e piattaforme cloud.
I prodotti beneficiabili devono essere installati permanentemente sull’immobile e garantire effettive prestazioni preventive contro atti illeciti. Rientrano tra questi:
L’approccio più tradizionale alla sicurezza passa ancora oggi dalla realizzazione di barriere fisiche e difese passive. Rientrano tra gli interventi detraibili:
L’iter per beneficiare delle detrazioni si contraddistingue per rigore documentale e tracciabilità dei pagamenti. Non è prevista una domanda preventiva: il riconoscimento avviene al momento della dichiarazione dei redditi per l’anno di sostenimento della spesa. Tuttavia, è necessario rispettare una serie di adempimenti propedeutici, in particolare:
Alcune situazioni specifiche meritano un approfondimento per chiarire a chi spettano le agevolazioni e come vadano gestite: