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Buoni postali prescritti, ma Poste deve pagare lo stesso 142.500 euro: una sentenza che fa storia ed è una svolta

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di Dott. Luca Rossoni pubblicato il

Un risparmiatore di Sulmona ottiene la restituzione dell’intero capitale investito nel 2002, nonostante la prescrizione dei titoli. Il giudice riconosce la violazione degli obblighi informativi da parte di Poste Italiane.

Chi pensa che un buono fruttifero postale prescritto sia ormai denaro perduto dovrà ricredersi. Una recente sentenza apre infatti uno spiraglio importante per migliaia di risparmiatori italiani. Protagonista della vicenda è un 51enne di Sulmona, in provincia dell’Aquila, che si vedrà restituire da Poste Italiane l’intero capitale versato più di vent’anni fa: 142.500 euro, oltre a rivalutazione e interessi.

Il caso è destinato a far discutere perché stabilisce un principio chiaro: anche quando il diritto al rimborso dei titoli si è estinto per il decorso del tempo, resta ferma la responsabilità dell’emittente se non ha informato correttamente il cliente al momento della sottoscrizione.

I fatti: 15 buoni sottoscritti nel 2002 e la doccia fredda allo sportello nell’aprile 2024

La storia ha origine nel 2002, quando l’uomo, in contitolarità con il padre, sottoscrive 15 buoni fruttiferi postali. Un investimento importante, frutto del risparmio di una famiglia che affida i propri soldi a quella che, per generazioni, è stata considerata la custode più sicura del risparmio degli italiani.

Il risparmiatore era convinto di aver acquistato titoli con scadenza ventennale, i classici buoni ordinari pensati per chi vuole mettere da parte somme di lungo periodo. Per questo motivo, per anni, non si è preoccupato di verificare la data di scadenza né di riscuotere gli importi maturati.

Nell’aprile del 2024, ritenendo che fossero finalmente trascorsi i vent’anni, l’erede si è presentato allo sportello per incassare i buoni. Ad attenderlo, però, c’era una brutta sorpresa.

I titoli appartenevano infatti alla serie “AA3”, con durata settennale e scadenza fissata al 2009. Non si trattava dunque di buoni ventennali, ma di strumenti a termine che avevano smesso di maturare interessi già da molti anni.

A complicare il quadro è intervenuta la prescrizione. Il diritto al rimborso dei buoni fruttiferi postali si prescrive infatti dopo dieci anni dalla scadenza. Nel caso specifico, il termine era dunque spirato nel 2019. Per questo motivo Poste Italiane ha rifiutato il pagamento, sostenendo che ogni pretesa fosse ormai prescritta.

La scelta di rivolgersi al tribunale e la decisione del giudice: rimborso respinto, risarcimento riconosciuto

Di fronte al diniego, il risparmiatore non si è arreso e ha deciso di intraprendere le vie legali. La sua contestazione non riguardava soltanto il merito dei titoli, ma un aspetto più profondo: l’asimmetria informativa subita al momento della firma.

Secondo la sua ricostruzione, all’epoca gli era stato consegnato un foglio informativo relativo ai buoni ordinari ventennali, e non quello riferito ai titoli settennali a termine effettivamente emessi. Una svista che gli ha impedito di conoscere la vera data di scadenza e, di conseguenza, di riscattare le somme per tempo.

È proprio questo il cuore della vicenda: il danno non nasce dalla scadenza in sé, ma dal fatto che il cliente è stato messo nelle condizioni di non sapere quando agire.

La pronuncia è interessante perché distingue con precisione due piani diversi:

  • Il rimborso dei buoni. La domanda di rimborso dei titoli in quanto tali è stata respinta, perché ormai prescritti. Il giudice ha quindi confermato che il decorso del termine decennale produce i suoi effetti sul diritto alla restituzione del capitale come credito derivante dal titolo.
  • Il risarcimento del danno. Diverso è il discorso sul piano della responsabilità contrattuale. Il tribunale ha riconosciuto che Poste Italiane ha violato gli obblighi informativi nei confronti del cliente. E da questa violazione discende il diritto a ottenere un risarcimento.
In altre parole, il cliente non recupera i soldi come buoni, ma li recupera come danno causato dall’inadempimento dell’emittente.

Uno degli aspetti più rilevanti della sentenza riguarda il valore della pubblicità legale. Il giudice ha stabilito che la pubblicazione del decreto ministeriale in Gazzetta Ufficiale non sostituisce la consegna diretta del foglio informativo analitico al cliente.

Si tratta di un principio di grande portata. Poste Italiane, come altri emittenti, ha spesso sostenuto che le condizioni dei buoni fossero conoscibili da tutti grazie alla pubblicazione ufficiale dei decreti. Secondo il tribunale, però, questo non è sufficiente.

Il foglio informativo analitico resta l’unico strumento in grado di garantire una conoscenza chiara ed effettiva dell’investimento. Solo attraverso la consegna di questo documento il risparmiatore può comprendere caratteristiche, durata e scadenza del titolo che sta acquistando.

L’onere della prova ricade su Poste e la restituzione di 142.500 euro più rivalutazione e interessi

Un altro elemento decisivo è la ripartizione dell’onere probatorio. Secondo la sentenza, spettava a Poste Italiane dimostrare di aver consegnato al cliente la documentazione corretta.

L’azienda, tuttavia, non è stata in grado di fornire alcuna prova in tal senso. In assenza di dimostrazione, il giudice ha ritenuto sussistente la violazione degli obblighi informativi e, con essa, la responsabilità contrattuale.

Per chi si trova in situazioni analoghe, questo è un aspetto fondamentale: non è il risparmiatore a dover provare di non aver ricevuto il documento, ma è l’emittente a dover dimostrare di averlo consegnato.

Alla luce di queste valutazioni, il tribunale ha condannato Poste Italiane a risarcire il danno, restituendo la somma investita, pari a 142.500 euro. A questo importo si aggiungono la rivalutazione monetaria e gli interessi, che consentono di ristorare il risparmiatore anche della perdita di valore subita dal denaro nel corso degli anni.

Un risultato che molti avrebbero considerato impossibile, visto che i titoli risultavano prescritti da tempo.

Perché questa sentenza è una svolta

La decisione assume un valore che va oltre il singolo caso.I principali elementi di novità sono:

  • Prescrizione e risarcimento sono due strade distinte: il fatto che i buoni siano prescritti non esclude la possibilità di chiedere i danni.
  • Gli obblighi informativi sono centrali: la consegna del foglio informativo corretto non è una formalità, ma un dovere contrattuale.
  • La Gazzetta Ufficiale non sostituisce l’informazione diretta: la pubblicità legale non basta a liberare l’emittente da responsabilità.
  • L’onere della prova grava su Poste: sta all’azienda dimostrare di aver adempiuto.
Chi possiede buoni fruttiferi postali emessi molti anni fa farebbe bene a verificare con attenzione serie, durata e data di scadenza dei propri titoli. Molti risparmiatori, infatti, ignorano di aver acquistato strumenti con scadenze diverse da quelle ricordate.

In caso di titoli già prescritti, la sentenza di Sulmona suggerisce di valutare, con l’aiuto di un legale esperto in diritto bancario e dei servizi postali, la possibilità di far valere la responsabilità contrattuale per mancata o errata informativa. Resta ovviamente necessario esaminare le circostanze di ogni singola vicenda, a partire dalla documentazione consegnata al momento della sottoscrizione.

Vale, inoltre, la pena ricordare che ogni caso ha le proprie peculiarità e che una pronuncia di merito non ha efficacia vincolante per altri giudici. Tuttavia, il ragionamento seguito dal tribunale potrebbe rappresentare un precedente persuasivo per future controversie simili.

 






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Dott. Luca Rossoni

Il dott. Luca Rossi è un esperto analista finanziario con oltre 30 anni di esperienza nel settore delle finanze. Ha conseguito la laurea in Economia e Commercio presso l'Università Bocconi e ha lavorato per prestigiose istituzioni bancarie e società di consulenza. Specializzato in strategie di investimento e gestione del rischio, Luca ha aiutato numerosi clienti a ottimizzare i loro portafogli ...